L’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 13/2024 (decreto “Accertamento”), ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva, ha introdotto alcune novità per i soggetti non residenti che intendono operare in Italia mediante un rappresentante fiscale.
La prima novità, applicabile ai soggetti residenti in un altro Stato UE o in uno Stato extra-UE, è contenuta nel riformulato articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972, nella parte in cui prevede che:
- il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.M. 164/1999, e che, in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente;
- con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.
La seconda novità, applicabile ai soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), è contenuta nel nuovo comma 7-quater dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, che rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per l’individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio della garanzia che deve essere prestata ai fini dell’inclusione nella banca dati VIES.
I criteri e le modalità di rilascio della garanzia per l’iscrizione nell’archivio VIES sono stati definiti dal D.M. 4 dicembre 2024, mentre i criteri per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia sono stati definiti dal D.M. 9 dicembre 2024.
Da ultimo, con i provvedimenti n. 178713 del 14 aprile 2025 e n. 186368 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative, rispettivamente, per la prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo SEE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che si avvalgono della nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia e per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.
Ai fini dell’obbligo di garanzia previsto dal comma 7-quater dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, occorre distinguere tra tre diverse categorie di soggetti passivi:
- soggetti non ancora in possesso di partita Iva, tenuti a prestare la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale viene esercitata l’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES;
- soggetti già titolari di partita Iva, ma non ancora iscritti alla banca datai, tenuti a prestare la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nel VIES;
- soggetti che, alla data del 14 aprile 2025, risultano già iscritti alla banca dati, tenuti a prestare la garanzia entro il 13 giugno 2025. In caso di inadempimento, l’Agenzia delle entrate comunicherà al rappresentante fiscale, a mezzo pec o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di esclusione dal VIES del soggetto non residente. Dalla data della comunicazione decorrono ulteriori 60 giorni per la prestazione della garanzia, dopodiché la partita Iva italiana del soggetto non residente sarà esclusa d’ufficio dalla banca dati.
La garanzia:
- è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stati o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell’articolo 1, L. 348/1982, in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale ed è consegnata di persona o tramite il rappresentante fiscale presso la medesima Direzione provinciale;
- ha un valore massimale minimo pari a 50.000,00 euro;
- è prestata per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente e, decorso tale periodo, non deve essere rinnovata;
- deve avere il contenuto informativo specificato dal provvedimento n. 178713/E/2025, al quale sono allegati i fac-simile di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.
Riguardo, invece, all’attestazione dei requisiti soggettivi che deve possedere il rappresentante fiscale, la relativa dichiarazione:
- deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale;
- deve essere presentata presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale;
- nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva;
- nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale, deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita Iva del rappresentato viene cessata d’ufficio.
La garanzia per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale:
- deve essere prestata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale;
- può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1, L. 348/1982;
- ha valore massimale minimo che, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:
- 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 2 a 9 soggetti;
- 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 10 a 50 soggetti;
- 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 51 a 100 soggetti;
- 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 101 a 1.000 soggetti;
- 2.000.000000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di 1.000 soggetti;
- deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione provinciale;
- deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente;
- deve avere il contenuto informativo specificato dal provvedimento n. 186368/E/2025, al quale sono allegati i fac-simile di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.
La Direzione provinciale competente verifica la conformità della garanzia ai requisiti normativamente previsti e dà comunicazione dell’esito al soggetto che l’ha prestata. Dalla data della comunicazione quest’ultimo è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti pari alla soglia di appartenenza della garanzia.
Nel caso di prestazione di nuova garanzia per passaggio alla fascia superiore, dalla data della comunicazione dell’esito positivo della verifica il rappresentante fiscale può richiedere la liberazione della garanzia prestata precedentemente.
I soggetti che, alla data del 17 aprile 2015, già operano come rappresentanti fiscali, devono presentare, entro il 16 giugno 2025, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e, ove richiesto, prestano la garanzia con le modalità sopra esposte. In caso di inadempimento, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale, a mezzo pec o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati. Dalla data della comunicazione decorrono ulteriori 60 giorni per la presentazione della dichiarazione e, ove richiesto, per la prestazione della garanzia prevista per il mantenimento del ruolo di rappresentante fiscale., dopodiché viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati.
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