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per le imprese

 

Bando giochi online: ADM risponde a nuovi quesiti su capacità tecnico-infrastrutturale, garanzia bancaria e assicurativa e depositi


L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha preso in esame e risposto a 20 nuovi quesiti riguardo al bando di gara per le nuove concessioni di gioco online.

Microcredito

per le aziende

 

ADM fornisce dei chiarimenti in merito ad alcune questioni tra cui lo schema di contratto di gioco, garanzia bancaria e assicurativa, solidità patrimoniale, i requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale.

Di seguito riportato il testo integrale.

  • DOMANDA: Ai sensi dell’art. 10.1 delle regole amministrative della procedura di gara, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del candidato, anche sotto forma di cauzione mediante deposito provvisorio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.Con la risposta alla domanda n. 27 delle FAQ del 20 febbraio 2025 e la risposta n. 26 delle FAQ del 12 marzo 2025, codesta stazione appaltante ha confermato che le modalità per la costituzione del deposito provvisorio, seguono le regole previste dalla circolare del 6 novembre 2018 n. 27 della Ragioneria Generale dello Stato. Detta circolare stabilisce, tra l’altro, che:

    a) Le amministrazioni centrali dello Stato devono far riferimento all’IBAN della Tesoreria di Roma; mentre le amministrazioni periferiche a quello del relativo capoluogo di regione;

    b) Nella causale devono essere riportati quattro gruppi di informazioni ossia i) cognome e nome o ragione sociale; ii) codice identificativo dell’amministrazione cauzionata coincidente con il codice univoco ufficio disposto dall’Indice della PA; iii) codice identificativo del versamento che coincide con il codice identificativo della gara; iv) codice fiscale del depositante.

    La medesima circolare indica che è la stazione appaltante a confermare l’IBAN di riferimento nonché il “ii) codice identificativo dell’amministrazione cauzionata coincidente con il codice univoco ufficio disposto dall’Indice della PA” e il “iii) codice identificativo del versamento che coincide con il codice identificativo della gara”. In ragione di quanto sopra, si domanda quanto segue:

    1) Con riferimento al punto a) che precede, di confermare che tutti i candidati devono far riferimento unicamente all’IBAN della Tesoreria di Roma, a prescindere se la loro sede legale è dislocata in altro Stato situato nello Spazio economico europeo ovvero se invece hanno sede legale in Italia e, in caso di risposta affermativa, di confermare l’IBAN della Tesoreria di Roma;

    2) con riferimento al punto b), sub ii) che precede, di specificare il codice dell’ufficio da riportare nella causale di versamento;

    3) con riferimento al punto b), sub iii) che precede, di confermare che il codice identificativo del versamento coincide con il CIG, ossia B4DF5D6BCF.

    Infine, circa le modalità operative di presentazione della cauzione tramite deposito provvisorio, si chiede di confermare che all’interno della busta amministrativa vada allegata la ricevuta di bonifico eseguita contenente (i) i dettagli dell’ordinante, anche se non coincidente con il candidato, (ii) i dettagli del destinatario, (iii) causale, (iv) importo e (v) il Transaction Reference Number e se tale ricevuta di bonifico debba essere sottoscritto digitalmente dal candidato prima del caricamento in detta busta amministrativa.

    RISPOSTA: Si forniscono di seguito i dati e i chiarimenti richiesti, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Ragioneria dello Stato:

    Quesito sub 1): per l’apertura dei depositi cauzionali, i codici IBAN sono suddivisi per provincia. Su Roma vengono effettuati esclusivamente i versamenti che si riferiscono alla Regione Lazio, quindi, da parte di società che hanno sede nel Lazio. Se una società, ad esempio, ha sede a Milano, verserà in conto dell’IBAN riferito alla Tesoreria di Milano e la successiva restituzione o incameramento verranno disposti dalla Ragioneria Territoriale di Milano. Per quanto riguarda i soggetti con sede in altri Paesi dello Spazio economico europeo, i depositi potranno essere effettuati presso la Tesoreria di Roma.

    Di seguito si forniscono gli IBAN delle Tesorerie provinciali:

    Quesito sub 2): Il codice univoco da riportare è MD5GPS

    Quesito sub 3): si conferma che il codice identificativo del versamento coincide con il CIG della gara B4DF5D6BCF

    Quesito sub 4) Per quanto riguarda i documenti da inserire nella busta amministrativa si conferma che deve essere allegata la ricevuta di bonifico sottoscritta digitalmente dal candidato. Qualora sia effettuato da soggetto non coincidente con il candidato, nella causale del bonifico devono essere indicati in modo chiaro i dati identificativi del candidato per il quale viene effettuato il bonifico.

  • DOMANDA: In riferimento a: REGOLE AMMINISTRATIVE cap. 7.3 Requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale e di policy in materia di gioco responsabile e sociale e, in particolare il capitolo 7.3.1. secondo cui “Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a., b. e c. da parte del candidato, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, è comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente.”Si chiede di confermare che sia corretta l’impostazione secondo la quale la Relazione Tecnica viene sviluppata direttamente dal Candidato a propria titolarità e viene successivamente asseverata, per il tramite di diverso documento, dal Soggetto Asseveratore, mediante ricorso a specifica dichiarazione corredata da descrizione della metodologia di accertamento utilizzata.

    RISPOSTA: Si conferma

  • DOMANDA: Lo SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO, all’articolo 12 “Obblighi e responsabilità del Concessionario”, comma 1, lettera k prevede che il concessionario ha l’obbligo di “chiedere l’esplicito consenso del Cliente alla prosecuzione del rapporto contrattuale nel caso di variazione della ragione sociale del Concessionario”.Lo Schema di Convenzione di concessione, tuttavia, prevede l’obbligo di acquisire il consenso esplicito del Cliente solo nell’ipotesi in cui “il concessionario, nel rispetto delle vigenti norme e delle direttive di ADM, intenda trattare i dati personali del cliente per ulteriori e diverse finalità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, profilazione e cessione dei dati del cliente a terzi”.

    Si chiede, dunque, di voler chiarire se detto consenso sia effettivamente necessario anche a fronte di una mera variazione della ragione sociale del concessionario e, comunque, di voler chiarire le ragioni della necessaria acquisizione di tale consenso.

    RISPOSTA: Si conferma la validità del contenuto di quanto disposto al comma 1, lettera k, dell’articolo 12 “Obblighi e responsabilità del Concessionario” dello Schema di Contratto di Conto di Gioco atteso che quanto riportato nello Schema di Convenzione di Concessione, e precisamente all’articolo 31, comma 3, si riferisce agli “Obblighi in materia di trattamento dei dati personali” previsti dalla normativa vigente.

  • DOMANDA Con riferimento alla relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente, che deve comprovare il possesso della capacità tecnico-infrastrutturale di cui all’art. 7.3.1, lett. a), delle regole amministrative e riguardo agli argomenti contenuti nella relazione idonei a tale scopo:1. si chiede di confermare che, per un candidato già titolare di concessione per l’esercizio del gioco a distanza in proroga, è sufficiente a comprovare il possesso della capacità tecnico infrastrutturale di cui all’articolo 7.3.1, lett. a), delle regole amministrative, il possesso delle capacità tecnico- infrastrutturali in grado di adempiere compiutamente alle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti per l’esercizio della concessione in proroga stessa, anche attraverso contratti in licenza d’uso del sistema del concessionario o delle sue componenti ed attraverso contratti di prestazione di servizi delle attività di conduzione operativa delle attività di gestione tecnica, in quanto tali rapporti contrattuali sono indicati dall’ADM come idonei al possesso della capacità tecnico infrastrutturale di cui all’articolo 7.3.1, lett. a), delle regole tecniche. Indipendentemente dalla risposta fornita al precedente quesito,

    2. si chiede di confermare che, in generale, è idonea alla comprova del possesso del requisito la produzione di una relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente che dichiara il possesso della capacità tecnico infrastrutturale di cui all’articolo 7.3.1, lett. a), delle regole tecniche, corroborandola con:

    a. l’illustrazione delle attività di esercizio di giochi con partecipazione a distanza esercitate da parte del candidato, sulla base di titoli autorizzativi rilasciati dall’ADM e dalle Autorità del gioco di Stati dello Spazio Economico Europeo, e/o

    b. la presentazione delle strutture e unità organizzate, attraverso le quali sono realizzati e gestiti i sistemi tecnico-infrastrutturali per l’esercizio dei giochi negli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché delle risorse umane e materiali e dei mezzi tecnologici posseduti e, comunque, utilizzati sulla base di contratti di licenza d’uso e di contratti di servizio; e/o

    c. l’illustrazione dei sistemi e delle soluzioni tecnico infrastrutturali in generale, anche con riferimento all’innovazione tecnologica ed alla cybersicurezza, realizzati e gestiti, o anche in via di acquisizione e sviluppo, dalle predette strutture e unità di cui al punto b.), applicati nei sistemi con i quali sono esercitati i giochi sulla base di titoli autorizzativi; e/o

    d. il possesso di eventuali attestati e certificazioni che testimoniano le competenze tecnico infrastrutturali possedute dalle predette strutture e unità e dalle relative risorse.

    RISPOSTA: La risposta è affermativa per il primo quesito, ferma restando la necessità che sia asseverata la capacità tecnica-infrastutturale del candidato anche per le specificità e novità (rispetto all’esistente) previste dalle regole tecniche. Il contenuto della relazione tecnica asseverata e la sua idoneità alla dimostrazione del possesso dei requisiti è oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

  • DOMANDA: Con riferimento all’art. 10 delle Regole Amministrative, rispetto alla garanzia provvisoria, si chiede di confermare che anche il seguente link https://www.ivass.it/homepage/index.html è considerato idoneo a verificare le società assicurative abilitate al rilascio della Garanzia provvisoria, considerato anche che nella Delibera ANAC num. 606/2023, citata nelle Regole Amministrative al par. 10.1 viene fatto riferimento proprio al suddetto link.RISPOSTA: Il link inserito fa riferimento alla home page dell’IVASS e, pertanto, necessita di successiva navigazione all’interno del sito per arrivare alla risorsa necessaria, presente nei link inseriti nelle Regole Amministrative.
  • DOMANDA: In relazione alla garanzia, bancaria o assicurativa, definitiva:1. si chiede di confermare che il testo della garanzia debba essere conforme allo Schema Tipo 1.2, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, debitamente aggiornato dal candidato, risultato aggiudicatario, alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché debitamente adeguato alle previsioni specificatamente previste per la garanzia definitiva dall’art. 22 dello schema di convenzione. 2. si chiede di confermare che la previsione di cui all’art. 22, par. 5, lett. b) dello schema di convenzione, della copertura a garanzia “di tutte le somme direttamente versate da ADM ai lavoratori della Società a titolo di retribuzione, giusto quanto stabilito dall’art. 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, debba intendersi:

    – non applicabile al candidato, risultato aggiudicatario, società estera senza stabile organizzazione o sede secondaria in Italia;

    – applicabile solo al candidato, risultato aggiudicatario, società costituita e vigente secondo le leggi dell’ordinamento italiano o società estera con stabile organizzazione o sede secondaria in Italia. In tal caso, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, si chiede di precisare quale sia il riferimento al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività esercitata dal concessionario.

    RISPOSTA: Si conferma. Al personale dipendente del settore del gioco sono applicabili diversi contratti collettivi, non essendocene un unico di riferimento. Sarà la società, quindi, a dover indicare a quale contratto collettivo fa riferimento, sulla base dell’attività svolta.

  • DOMANDA: Si chiede di confermare che, in relazione al paragrafo 7.3.1 lett .b (requisiti minimi ambientali) e lett. c (specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti) delle Regole Amministrative, al fine di dimostrare il possesso di tali requisiti, sia sufficiente, oltre alle certificazioni specifiche previste al paragrafo 7.3.1 lett .b, produrre asseverazione di un terzo indipendente che attesti l’effettiva capacità del candidato di implementare o mantenere ove già in essere, per l’intera durata della concessione, quanto dichiarato nelle singole relazioni tecniche.RISPOSTA: Si conferma. Naturalmente, la relazione asseverata deve contenere anche l’illustrazione dei requisiti e degli strumenti in essere nella società.
  • DOMANDA: Si chiede di confermare che nell’ipotesi di legale rappresentante nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte (cd. “Patteggiamento”) ex art. 444 c.p.p., senza applicazione di pene accessorie, per il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p., non possano trovare applicazione le cause di esclusione dalla gara (v. per esempio, punti 6.1, 6.2 nonché 9.2 e 9.3 delle regole amministrative), che si rifanno anche alla previsione di cui all’art. 24, comma 25, del D.L. n. 98/2011. Ciò in quanto l’articolo 445, comma 1-bis (secondo periodo), del c.p.p. (come modificato dalla c.d. “Riforma Cartabia”) stabilisce che “Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”. Quanto sopra si ritiene confermato anche dalla più recente giurisprudenza, secondo cui la sentenza prevista dall’articolo 444 c.p.p., comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di sentenza TAR Lazio n. 4119/2024; TAR Sardegna n. 96/2025; TAR Sicilia n. 2400/2024, 1590/2024 e 3070/2023; C.G.A.R.S. n. 385/2023; TAR Toscana 1538/2024), anche con specifico riferimento alle gare d’appalto pubbliche (es. TAR Lombardia – Brescia n. 166/2025). Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si chiede di confermare che la sentenza di patteggiamento per il reato di peculato non possa essere equiparata alla sentenza di condanna, cui fa riferimento il citato art. 24, comma 25. Inoltre, e conseguentemente, si chiede di confermare che la sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte (cd. “Patteggiamento”) ex art. 444 c.p.p. non possa valere come mezzo di prova adeguato a dimostrare il grave illecito professionale.RISPOSTA: La questione verte sull’interpretazione di alcune norme di carattere penale e processuale penale in relazione a previsioni delle Regole amministrative della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi. In merito, si osserva che le disposizioni delle Regole amministrative cui si fa riferimento, altro non sono che la trasposizione negli atti di gara degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Ciò premesso, l’interpretazione delle disposizioni sopracitate, involgendo tematiche di stretto carattere giurisprudenziale e di dottrina, non può che competere alla Commissione preposta agli atti di gara, né il RUP può esporre la propria interpretazione che avrebbe l’unico effetto di predeterminare l’indirizzo di altro organismo, limitandone la discrezionalità. La commissione di gara, quindi, procederà all’ermeneusi delle norme relative alla questione, assumendo le conseguenti decisioni.

  • DOMANDA: In relazione alla garanzia definitiva di cui all’art. 22 dello Schema della convenzione di concessione, si chiede di voler confermare che a detta garanzia – come prescritto dall’art. 117, co. 3, ultimo periodo d.lgs. n. 36/2023 – si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, co. 8 d.lgs. n. 36/2023, recepite dall’art. 10.2. delle Regole Amministrative. RISPOSTA: Non si conferma. La garanzia definitiva è regolamentata e definita esclusivamente dall’articolo 22 dello schema di convenzione di concessione
  • DOMANDA: In relazione al possesso del requisito di solidità patrimoniale, di cui all’art. 9.1, par. 1, lett. a), delle regole amministrative della procedura di gara, relativo all’indice di elasticità dell’attivo, ai fini del calcolo dell’indice, si chiede di confermare che si intendono per “attività correnti” tutte le attività esigibili entro l’esercizio successivo quali: i crediti classificati nelle immobilizzazioni esigibili entro l’esercizio successivo; i crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo; i crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo; i crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo e le disponibilità liquide. Si chiede di confermare che per coerenza si intendono “passività correnti” tutti i debiti esigibili entro l’esercizio successivo; acconti esigibili entro l’esercizio successivo; debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo; debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo; debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro l’esercizio successivo; altri debiti esigibili entro l’esercizio successivo; i fondi rischi ed oneri per i quali si prevede l’utilizzo entro l’esercizio successivo.RISPOSTA: Per attività correnti si intendono le disponibilità liquide e le immobilizzazioni finanziarie esigibili nell’esercizio in corso. Per passività correnti si intendono i debiti che si prevede di ripagare entro l’anno.
  • DOMANDA: Con riferimento al documento Regole Amministrative, relativamente ai requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 9.1 punto 1. lettere a) – f), si chiede di voler chiarire se il candidato può dimostrarne il rispetto in parte in proprio (esempio: requisiti lettere a) e b) posseduti direttamente dal candidato) e in parte tramite l’istituto dell’avvalimento (esempio: requisiti da lettera c) a f) posseduti dall’Ausiliario), ovvero se, diversamente, l’istituto di avvalimento, in caso il candidato ne faccia utilizzo, deve obbligatoriamente riguardare tutti i requisiti di cui al paragrafo 9.1 punto 1.RISPOSTA: I requisiti di cui al capitolo 9.1. devono riferirsi allo stesso soggetto, trattandosi di batterie di indicatori di solidità patrimoniale che vanno analizzati e valorizzati in modo strettamente correlato fra loro.
  • DOMANDA: Consideriamo una impresa Alpha che è, alla data di formulazione del presente quesito, già concessionaria per l’offerta di gioco a distanza. Questa ha effettuato ad una certa data della concessione (es. nell’esercizio solare 2022) un investimento di euro 50.000 sulla sicurezza. Tale investimento risulta oggi essere:-funzionale alla piena compliance con l’articolo 20 dello Schema di convenzione di concessione “Misure di tutela e protezione del giocatore”;

    -pienamente coerente con gli oggetti previsti dall’articolo 8, lettera b) del medesimo Schema di convenzione.

    Data la seguente ipotesi, si richiede di confermare – anche alla luce di quanto riportato nella risposta al quesito n. 28 delle FAQ del 24/03/2025 (“Si ritiene possibile inserire nel piano degli investimenti quelli tecnologici realizzati prima della data di stipula della convenzione di concessione purché producano effetti nel primo biennio di concessione e siano strettamente correlati con gli adeguamenti tecnologici richiesti con le regole tecniche”) – se nel Piano degli investimenti possa essere ricompreso l’investimento di euro 50.000 già sostenuto che produrrà i suoi effetti anche nel primo biennio di concessione.

    Se tale affermazione non fosse corretta si richiede di meglio definire il significato della risposta “Si ritiene possibile inserire nel piano degli investimenti quelli tecnologici realizzati prima della data di stipula della convenzione di concessione purché producano effetti nel primo biennio di concessione e siano strettamente correlati con gli adeguamenti tecnologici richiesti con le regole tecniche”.

    RISPOSTA: Le condizioni indicate dal richiedente relative alle spese che si intende inserire non sono sufficientemente chiare. Si ribadisce e si chiarisce che le spese sostenute prima della data di stipula della convenzione di concessione possono essere inserite nel piano degli investimenti solo se abbiano effetto nei primi due anni di concessione e siano necessarie per implementare e/o sviluppare degli adeguamenti tecnologici dei sistemi espressamente richiesti dalle Regole tecniche e, pertanto, non già esistenti.

  • DOMANDA: Al Candidato è richiesto di dimostrare, attraverso specifiche relazioni, la sussistenza di una pluralità di requisiti. Nel caso della partecipazione di un RTI e considerando, a mero titolo esemplificativo, la relazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti minimi ambientali di cui all’articolo 7.3.1 lettera b) delle regole amministrative, si richiede se è corretto affermare che la dimostrazione dei requisiti possa avvenire elencando e descrivendo congiuntamente le iniziative, in parte non coincidenti, poste in essere da ciascuna delle imprese parte del Raggruppamento.RISPOSTA: Si conferma
  • DOMANDA: Consideriamo un’impresa Alpha parte di un RTI titolare della certificazione di cui al paragrafo 9.1, punto 2, lettera i) (UNI EN ISO 9001:2015). Ferma restando la possibilità di ottenere uno sconto sul valore della garanzia provvisoria pari al 20% dell’importo – in applicazione del paragrafo 10.2, lettera c) delle Regole tecniche e della risposta al quesito n. 23 delle FAQ 24/03/2025 – si richiede di chiarire, qualora in caso di aggiudicazione tale impresa non conferirà alla neo-costituita il requisito, di confermare o meno le seguenti affermazioni:a) l’impresa Alpha potrà ricoprire, in fase di partecipazione alla gara, oltre al ruolo di membro dell’RTI anche quello di Impresa ausiliaria procedendo alla sottoscrizione di un contratto di avvalimento con il RTI stesso (di cui è parte);

    b) l’impresa Alpha in qualità di membro del raggruppamento e di ausiliaria procederà alla compilazione di un unico DGUE.

    RISPOSTA: L’impresa non può allo stesso tempo essere parte di un RTI ed esserne altresì ausiliario.

  • DOMANDA: L’art. 10.1, penultimo periodo, delle regole amministrative della procedura di gara prevede che “La garanzia deve essere conforme allo schema tipo previsto per la garanzia provvisoria approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.”. Con riferimento allo “Schema tipo 1.1 Garanzia fideiussoria provvisoria singola” di cui al D.M. 193/2022:1) Si chiede di confermare che, nell’ambito dell’oggetto della garanzia, riportato nello Schema tipo 1.1. all’Art.1 come segue: “Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice.”, il riferimento al seguente periodo “nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art.89, comma 1 quinto periodo del Codice” riferito al codice dei contratti pubblici abrogato nel 2023 (il decreto legislativo n. 50/2016) debba essere rimosso. Infatti, tale riferimento non trova corrispondenza nell’art. 104 del codice dei contratti pubblici vigente, il decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023, richiamato dalla procedura di gara.

    2) Si chiede di confermare che, con riferimento all’impegno riportato all’Art. 6 dello Schema tipo 1.1 come segue: “Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall’art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall’art. 104 del Codice, Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:

    a) la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice,

    b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

    Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.”

    il riferimento all’Art. 6 riferito all’art. 93 co. 8 del codice dei contratti pubblici abrogato nel 2023 (il decreto legislativo n. 50/2016) debba essere rimosso. Infatti, tale impegno non trova corrispondenza nell’art. 106 del codice dei contratti pubblici vigente, il decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023, richiamato dalla procedura di gara.

    In linea generale, si chiede conferma che l’operatore economico partecipante alla gara e il soggetto garante debbano procedere ad elaborare un testo della garanzia provvisoria che sia allineato al codice dei contratti pubblici vigente, perciò riadattando e superando, laddove necessario, lo schema tipo previsto per la garanzia provvisoria approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 perché riferito al codice dei contratti pubblici abrogato nel 2023 e non ancora aggiornato dal competente Ministero. RISPOSTA Si conferma

  • DOMANDA: Tenuto conto che l’art. 8, comma 3, della convenzione di concessione prevede che “A partire dal terzo anno di concessione, ADM, … individua o autorizza, su proposta del concessionario, gli ulteriori investimenti, …” ma non prevede esplicitamente procedure per la modifica e/o la sostituzione delle iniziative di investimento già pianificate, si chiede con riferimento agli investimenti dei primi due anni del piano, se sarà consentito al concessionario nel corso di ciascun anno di esercizio della concessione e, in particolare, già nel primo anno di esercizio della concessione, sottoporre all’ADM ed eventualmente ottenere l’approvazione di richieste motivate di modifica e/o di sostituzione di investimenti pianificati con altri di valore equivalente:- per l’anno successivo a quello in corso;

    – in casi particolari, per l’anno in corso stesso.

    RISPOSTA: In caso di motivate esigenze o novità sopravvenute sarà possibile procedere alla modifica del Piano degli investimenti con altri investimenti di valore equivalente

  • DOMANDA: Si chiede di confermare che, in caso di migrazione dei conti di gioco dalla attuale concessione alla futura concessione, il concessionario dovrà adottare le nuove misure di gioco responsabile, dettate nel disciplinare di gara, nel termine dei sei mesi successivi al rilascio delle nuove concessioni, fermo restando che nei suddetti 6 mesi restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV.A supporto di tale interpretazione, si riportano di seguito due riferimenti:

    Articolo 4.6 delle Regole Amministrative “Nel semestre successivo al rilascio delle concessioni restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, fermo restando l’obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà.”

    FAQ 8 del 17 aprile 2025 “DOMANDA – Con riferimento alle misure da adottare in materia di gioco responsabile si chiede di confermare che – fermo l’obbligo del candidato di produrre nell’ambito della documentazione tecnica la relazione di cui al paragrafo 7.3 lett. d. delle Regole Amministrative attestante l’adozione, già alla data di presentazione della domanda di partecipazione, delle policy di gioco responsabile che comprendano l’attuazione delle misure minime ivi specificate – l’effettiva implementazione tecnica di tutte le misure che saranno descritte in tale relazione nonché di tutte le misure previste ai sensi dell’articolo 20 dello schema di atto di convenzione (Misure di tutela e protezione del giocatore) – dovrà essere garantita entro il termine dei sei mesi successivi alla data di rilascio della concessione, mediante stipula del relativo atto di convenzione, anche per i soggetti ad oggi già titolari di concessione per l’esercizio della raccolta di gioco a distanza, posto che, come già chiarito (vedasi chiarimento n. 16 del 12 marzo 2025) “Nel semestre successivo al rilascio delle concessioni restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, fermo restando l’obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà.” RISPOSTA – Si conferma.

    RISPOSTA Si conferma

  • DOMANDA: Nel caso di candidato non residente in Italia, che produce nella propria offerta, certificati, dichiarazioni e/o asseverazioni rese da Autorità e/o soggetti non residenti in Italia (e.g. soggetto o organo preposto al controllo contabile della società), si chiede di confermare che:1. sia sufficiente produrre la predetta documentazione debitamente autenticata, legalizzata e accompagnata da traduzione giurata in italiano, come scansione nell’offerta;

    2. sia altresì necessario che il candidato produca una asseverazione di conformità distinta rispetto alla documentazione resa da Autorità estera e/o da soggetti non residenti in Italia e caricata dal candidato nell’offerta; oppure,

    3. se si rende necessario il deposito della predetta documentazione in originale presso gli uffici di codesta stazione appaltante.

    RISPOSTA: Si ritiene necessario procedere come da ipotesi sub 1)

  • DOMANDA: La società A che è parte di un grande gruppo internazionale ha acquisito, nel mese di gennaio 2025, il 100% del capitale della società B (in seguito, il “Candidato”), che attualmente esercita la raccolta del gioco a distanza in Italia in regime di proroga.1)Si chiede se il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.1.1, lett. dalla a) alla e):

    -può essere comprovato dal Candidato sulla base dell’ultimo bilancio al 31/12/2024 approvato, o estratto di esso, corredato della nota integrativa, ancorché il bilancio sia riferito al 2024, e perciò antecedente alla predetta acquisizione del Candidato da parte della società A;

    oppure

    -deve essere comprovato sulla base di una dichiarazione resa dalla società di revisione preposta al controllo contabile della società, riguardante la situazione finanziaria del Candidato riferita ad una data successiva all’acquisizione.

    2)Si chiede se il possesso del requisito di cui all’articolo 9.1.1, lett. f), delle regole amministrative:

    -può essere comprovato dal Candidato sulla base degli ultimi bilanci al 31/12/2024 approvati, corredati della nota integrativa, o estratti di essi, rispettivamente, del (i) Candidato e della (ii) società capogruppo C (che è la diretta controllante della società A che è l’attuale società controllante del Candidato così come di altre società che fanno parte del gruppo internazionale), tenuto conto che il bilancio per il 2024 della società A non sarà approvato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, ancorché i bilanci siano riferiti al 2024, e perciò antecedenti alla predetta acquisizione del Candidato da parte della società A; oppure

    – deve essere comprovato sulla base dell’ultimo bilancio approvato al 31/12/2024 del Candidato, o estratto di esso, e sulla base di una dichiarazione resa dalla società di revisione preposta al controllo contabile della società, riguardante la situazione finanziaria della società A sua attuale controllante, riferita ad una data successiva all’acquisizione; oppure

    – deve essere comprovato sulla base di dichiarazioni rese dalle società di revisione preposte al controllo contabile delle società, riguardanti la situazione finanziaria del Candidato e quella della società A sua attuale controllante, entrambe riferite ad una data successiva all’acquisizione.

    3)Si chiede, inoltre, se è consentito che i requisiti di cui all’articolo 9.1.1, lett. dalla a) alla f), delle regole amministrative vengano comprovati dal Candidato, in linea con le risposte relative ai due quesiti precedenti, utilizzando gli ultimi bilanci approvati del Candidato e/o della società A sua attuale controllante o della società C capogruppo controllante la A, o estratti di essi, assieme a dichiarazioni rese dalla società di revisione preposta al controllo contabile delle società, riguardanti la situazione finanziaria del Candidato e/o della società A riferite a data successiva all’acquisizione, sottoscritti da differenti società di revisione.

    RISPOSTA: Per quanto riguarda il quesito sub 1), in ragione delle operazioni societarie intervenute in un momento successivo al periodo di riferimento dei bilanci approvati si ritiene necessaria la presentazione di una dichiarazione resa dalla società di revisione preposta al controllo contabile della società, riguardante la situazione finanziaria del Candidato riferita ad una data successiva all’acquisizione. Allo stesso modo si ritiene valida, per il quesito sub 2), l’ipotesi avanzata alla lettera c). Il fatto che possano essere sottoscritte da differenti società di revisione non inficia la validità delle dichiarazioni, di cui le società di revisione assumono la piena responsabilità.

  • DOMANDA: Nel caso di una società che partecipa alla procedura per più di una concessione, la garanzia provvisoria (bancaria/assicurativa o deposito in Ragioneria) deve essere una sola (con relativo importo adeguato al numero di concessioni richieste, ad esempio se si partecipa per due concessioni, la garanzia provvisoria unica sarà di euro 1.500.000,00) o deve essere necessariamente una garanzia provvisoria per singola concessione richiesta?RISPOSTA: Le Regole amministrative non prevedono espressamente la presentazione di garanzie provvisorie separate per ogni singola concessione richiesta, anche se si ritiene preferibile la presentazione di singoli documenti di garanzia per ogni concessione richiesta. In caso di scelta di presentazione di unico documento il candidato dovrà rendere assolutamente chiaro ed evidente la riferibilità del documento a tutte le concessioni richieste.




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