Ampio spazio alle detrazioni sulla casa nel modello 730, con riquadri separati per bonus ristrutturazioni e tutti i vari bonus collegati – dal Sismabonus al Bonus Barriere al 75% – e per l’Ecobonus.
Quando si tratta di spese sostenute nel 2024 – come abbiamo visto nella prima puntata di questa miniguida al 730 – i quadri non risultano precompilati dalle Entrate ma occorre riportare le somme indicate nel prospetto separato nei righi dedicati del quadro E, e inserire il codice che identifica la specifica voce di spesa. Inoltre, poiché così la dichiarazione viene modificata, sono possibili controlli delle Entrate, per cui è necessario avere a disposizione tutta la documentazione relativa alla spesa.
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Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali nel settore dell’edilizia e dell’efficienza energetica. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
Antonella Donati | Maggioli Editore
Ristrutturazioni e bonus sulla casa (sezione III A, quadro E)
Alle ristrutturazioni è dedicata la sezione III A del quadro E del modello 730. Qui vanno riportate le spese per tutti i bonus che rientrano nell’ambito della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per le detrazioni per ristrutturazione va riportato l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso dell’anno.
Ad esempio se sono stati cambiati gli infissi, acquistati condizionatori, rifatti gli impianti ecc., va indicata la somma complessiva degli interventi effettuati in un unico rigo, in quanto rientrano tutti nella stessa agevolazione. Lo stesso nel caso di acquisto di box di nuova costruzione. In ogni caso la cifra massima da indicare non può superare il totale di 96.000 euro per ciascun singolo immobile, al netto di eventuali spese per i lavori condominiali.
Quanto alla documentazione che può essere richiesta in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate o che va esibita al CAF, per ciascuna spesa occorrono:
- copia del bonifico parlante;
- copia delle fatture che riportino il dettaglio dell’intervento (eventualmente annotate se si intende dividere la spesa con altri >> ne parliamo qui);
- certificazione di messa a norma se richiesta dallo specifico intervento;
- copia della certificazione del produttore sulle caratteristiche tecniche necessarie per la detrazione (ad esempio per le stufe a pellet);
- copia della CILA, se necessaria per l’esecuzione degli interventi;
- costo di realizzazione e rogito in caso di acquisto di box di nuova costruzione;
- rogito con la specifica della tipologia di lavori eseguiti dall’impresa venditrice in caso di acquisto di immobile ristrutturato.
La documentazione va conservata per tutta la durata della detrazione.
Sismabonus e Sismabonus acquisti (sezione III A, quadro E)
Rientrano nel limite di spesa di 96.000 euro anche gli interventi antisismici. In questo caso, però, è necessario riportare il codice che li identifica, e che varia a seconda della classe di riduzione del rischio sismico, dato che fino allo scorso anno erano previste aliquote di detrazione differenziate, ossia il 70% se dalla realizzazione degli interventi è derivata la riduzione di una classe del rischio sismico o all’80% in caso di riduzione di due classi di rischio. In questi casi i codici da riportare sono rispettivamente 6 o 7.
Per ottenere la detrazione con aliquota più elevata è necessario possedere, oltre alla documentazione vista in precedenza, l’asseverazione antisismica, ossia la dichiarazione asseverata del progettista che attesta la riduzione del rischio sismico dell’edificio dopo l’esecuzione degli interventi. In assenza di questa dichiarazione è possibile ottenere solo la detrazione del 50%, e quindi non occorre indicare alcun codice identificativo.
Nello stesso riquadro, con i codici 10 o 11, vanno invece indicate le spese sostenute per l’acquisto di case antisismiche per le quali si può usufruire del Sismabonus Acquisti che consente di avere le stesse percentuali di detrazione a seconda della riduzione delle classi di rischio. In questo caso la documentazione necessaria consiste nel rogito di acquisto nel quale deve risultare anche la tipologia di lavori eseguiti dall’impresa, con l’aggiunta dell’asseverazione antisismica.
Bonus Barriere Architettoniche 75% (sezione III A, quadro E)
Sempre lo stesso quadro ospita anche il Bonus Barriere al 75%. In questo caso la detrazione viene individuata con il codice 20. Per il 2024 il bonus barriere è ammesso solo per le spese relative a scale e ascensori.
Inoltre, per ottenere l’aliquota elevata al 75% la fattura deve descrivere esattamente l’intervento effettuato nonché asseverare il rispetto delle regole tecniche indicate dal D.M. 236/1989. Senza l’asseverazione è applicabile unicamente la detrazione del 50%, senza indicazione di codici.
Ecobonus (sezione IV) e comunicazione all’ENEA
Per tutte le voci di spesa appena viste, nel prospetto allegato al 730 precompilato è indicata la relativa voce di spesa risultate dai bonifici effettuati. Lo stesso nel caso interventi di risparmio energetico che rientrano nell’ambito dell’Ecobonus, in tutti i casi in cui è stato utilizzato il bonifico dedicato. All’Ecobonus è dedicata una sezione ad hoc, la sezione IV.
In questo caso, diversamente da quanto previsto per le ristrutturazioni, vanno specificati nel dettaglio i singoli interventi effettuati perché, diversamente da quanto previsto per i bonus sulla casa, per ciascuno dei diversi interventi non è stabilito un tetto massimo di spesa ma un ammontare massimo della detrazione. Inoltre, fino allo scorso anno era prevista anche l’aliquota del 65%.
La documentazione richiesta per ottenere la detrazione in questo caso è più corposa rispetto a quella necessaria per la detrazione per ristrutturazione. Condizione indispensabile per l’agevolazione, infatti, è il possesso della copia dell’invio della documentazione all’ENEA, che deve essere inviata entro 90 giorni dal termine dei lavori. Se la comunicazione non è stata inviata nei termini ci sono due possibilità:
- ricorrere alla remissione in bonis, che consente di inviare la comunicazione in ritardo, ma comunque prima di presentare il modello 730, a fronte del pagamento di una sanzione di 250 euro con modello F24;
- indicare la spesa tra quelle ammesse al bonus casa (nella sezione III A), quindi con detrazione al 50%, dato che gli interventi di risparmio energetico rientrano anche in questa categoria.
In relazione a quest’ultima opzione, infatti, da tempo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’uso del bonifico parlante è comunque sufficiente per poter ottenere il bonus casa anche se è stato utilizzato il bonifico dedicato all’ecobonus e viceversa.
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