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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI | Studio Mattonai


IN BREVE
IVA
Dichiarazione IVA 2025: ravvedimento e sanzioni
È scaduto il 30 aprile il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2025 riferita al periodo 2024.
È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2025 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.
La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.
La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.
Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.
Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.
Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.
Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

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DICHIARAZIONI
Dal 30 aprile 2025 consultazione della dichiarazione precompilata
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 aprile 2025, n. 193922
Dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.
A partire dal 15 maggio, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato.

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI
ISA redditi 2024: le condizioni per i benefici
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 aprile 2025, n. 176203
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 aprile 2025, ha definito le modalità e le condizioni in presenza delle quali, per il periodo d’imposta 2024, si può riconoscere il regime premiale ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale – art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017).
Per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70mila euro annui, sono previste due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.
L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
I termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al periodo d’imposta 2024 sono ridotti di un anno, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8.
L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità pari almeno a 9, ma solo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

IVA
Rappresentanti fiscali: requisiti soggettivi e prestazione della garanzia
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 aprile 2025, n. 186368
Per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024, è necessario possedere determinati requisiti soggettivi e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia.
Nel Provvedimento del 17 aprile l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità operative:

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Saldo e stralcio

 

  • per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti soggettivi;
  • per la prestazione della garanzia a favore del Direttore protempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il predetto ruolo.

Dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti soggettivi
Nella dichiarazione gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare:

  • di non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari;
  • di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • di non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato, previsti dall’art. 15, comma 1, della Legge n. 55/1990.

La dichiarazione deve essere presentata, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale, contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.
Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.
Nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

Modalità di prestazione della garanzia
Il rappresentante fiscale, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante, deve fornire idonea garanzia, di durata non inferiore a 48 mesi, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria.
L’importo del massimale minimo oggetto della garanzia è determinato in base al numero dei soggetti che si intende rappresentare, ovvero:

  • 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
  • 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
  • 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
  • 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
  • 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

Nel caso di un solo soggetto rappresentato è sufficiente presentare la sola dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi.

IMPOSTE DIRETTE
Frontalieri Italia-Svizzera: nuove regole fiscali nelle dichiarazioni dei redditi 2025
L’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sottoscritto il 23 dicembre 2020 e ratificato con la Legge n. 83/2023 in vigore dal 17 luglio 2023, ha introdotto cambiamenti significativi nel regime fiscale transfrontaliero, le cui disposizioni sono diventate effettivamente operative dal 1° gennaio 2024. Queste modifiche, frutto di anni di negoziati, impattano su migliaia di lavoratori italiani impiegati nei Cantoni svizzeri di Ticino, Grigioni e Vallese. Sebbene il nuovo regime sia già attivo, sarà nel 2025 che i nuovi frontalieri dovranno confrontarsi concretamente con queste disposizioni, presentando per la prima volta la dichiarazione dei redditi in Italia secondo le nuove regole, riferita ai redditi percepiti nel 2024.

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ADEMPIMENTI
Registrazione preliminare di compravendita o contratto di comodato con il servizio “RAP web”
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato la guida sul servizio “RAP web”, con tutte le istruzioni utili per utilizzare la procedura online per registrare alcuni atti privati in modalità telematica.
Il servizio consente di registrare direttamente online i contratti preliminari di compravendita. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.
Il modello di Registrazione Atti privati (RAP) può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati, in particolare per la registrazione del contratto di comodatodel contratto preliminare di compravendita e del verbale di distribuzione utili delle società.
Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Alla richiesta di registrazione è necessario allegare l’atto, comprensivo dei suoi allegati, e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

IMU
Esonero dal pagamento IMU solo per fallimento o liquidazione coatta
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, Sentenza 28 febbraio 2025, n. 2746/18
Il beneficio dell’esonero dal pagamento dell’IMU, previsto dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 e dall’art. 1, comma 768, della Legge 160/2019, spetta esclusivamente alle imprese assoggettate a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o a liquidazione coatta amministrativa, fino all’emissione del decreto di trasferimento degli immobili. Trattandosi di disposizioni di carattere eccezionale, non sono estensibili ad altre procedure concorsuali tramite interpretazione analogica.
Sulla scorta di tale principio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con Sentenza n. 2746/18 del 28 febbraio 2025, ha respinto il ricorso presentato da un consorzio agrario contro un avviso di accertamento IMU relativo al 2018, rilevando che il consorzio era stato ammesso solo nel 2023 al concordato preventivo, procedura non compresa tra quelle che danno diritto all’agevolazione.

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Finanziamenti e contributi

 

IMPOSTE INDIRETTE
Successioni: con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente
Agenzia delle Entrate, Circolare 16 aprile 2025, n. 3/E
Con Circolare n. 3/E del 16 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) contenute nel D.L. n. 139/2024, nella Legge n. 104/2024 e nel D.L: n. 87/2024, finalizzate a una razionalizzazione della disciplina.
Si passa dall’autoliquidazione dell’imposta di successione ai chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo, fino alla riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione, non più, quindi, gli uffici finanziari.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).
A titolo esemplificativo, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).
La Circolare fornisce chiarimenti anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni, oltre a riepilogare:

  • le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti;
  • l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024.

IMPOSTE DIRETTE
Per il credito d’imposta estero è sufficiente il CUD
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, Sentenza 10 marzo 2025, n. 674/7
Con la sentenza n. 674/7 del 10 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, esprimendosi in tema di crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, ha fornito un’importante precisazione interpretativa dell’art. 165 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).
Secondo quanto stabilito, il contribuente non è tenuto a dimostrare il pagamento dell’imposta estera tramite un’attestazione formale rilasciata dall’erario straniero, né a fornire prova della definitività del prelievo fiscale all’estero.
Per beneficiare del credito d’imposta, infatti, è sufficiente la presentazione del CUD rilasciato dal sostituto d’imposta, in quanto tale documento, rilasciato dal datore di lavoro, è ritenuto attendibile e sufficiente a dimostrare l’effettivo versamento.
Non vi è alcuna ragione, quindi, secondo la Corte, di dubitare che il datore di lavoro abbia corrisposto quanto dichiarato nel CUD.

IRPEF
Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha innalzato, da 800 euro a 1.000 euro per alunno, a partire dalla dichiarazione del prossimo anno, il limite di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione.
In particolare, possono essere detratti i costi relativi alla mensa scolastica e ai servizi scolastici integrativi, come quelli per l’assistenza al pasto e il pre e post scuola.
La detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

DICHIARAZIONI
5 per mille: pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte per il 2025
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco delle ONLUS che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2025 (anno d’imposta 2024).
Si tratta, in particolare, delle associazioni che, non essendo presenti nell’elenco permanente delle Onlus beneficiarie per l’anno in corso, hanno presentato la richiesta di accreditamento all’Agenzia delle Entrate.
La correzione di eventuali errori anagrafici poteva essere richiesta dal legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di delega, entro il 30 aprile 2025, alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
Entro il 10 maggio sarà pubblicata una versione aggiornata dell’elenco delle ONLUS che hanno presentato domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille per il 2025 corretta degli eventuali errori anagrafici.

APPROFONDIMENTI
DICHIARAZIONI
Consultazione e invio della dichiarazione precompilata
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 aprile 2025, n. 193922
Dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.
A partire dal 15 maggio, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea. Con questa modalità, il cittadino non deve più conoscere quadri, righi e codici ma viene guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, ecc.) sono ad esempio raccolti nella sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.
Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025; scadenza al 31 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.
Le regole sono definite nel Provvedimento del 23 aprile firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per rendere ancora più agevole l’adempimento dichiarativo, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario.
In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024), poi, sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.
Novità anche per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona: da quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tra i dati utilizzati per l’elaborazione, quest’anno i contribuenti troveranno anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico.
Significative novità anche per la dichiarazione modello Redditi Persone fisiche. Per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SDI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate.
Con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.
Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate, saranno riportate in automatico all’interno del modello.

IMPOSTE DIRETTE
La nuova disciplina fiscale per i frontalieri Italia-Svizzera
L’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sottoscritto il 23 dicembre 2020 e ratificato con la Legge n. 83/2023 in vigore dal 17 luglio 2023, ha introdotto cambiamenti significativi nel regime fiscale transfrontaliero, le cui disposizioni sono diventate effettivamente operative dal 1° gennaio 2024. Queste modifiche, frutto di anni di negoziati, impattano su migliaia di lavoratori italiani impiegati nei Cantoni svizzeri di Ticino, Grigioni e Vallese. Sebbene il nuovo regime sia già attivo, sarà nel 2025 che i nuovi frontalieri dovranno confrontarsi concretamente con queste disposizioni, presentando per la prima volta la dichiarazione dei redditi in Italia secondo le nuove regole, riferita ai redditi percepiti nel 2024.

Nuova definizione di frontaliere
Secondo il nuovo accordo, viene ridefinita la figura del frontaliere: si tratta di chi risiede entro 20 km dal confine e lavora nell’area di frontiera dell’altro Stato, tornando quotidianamente al proprio domicilio. Questa definizione più precisa aiuta a identificare chiaramente chi rientra nel regime fiscale specifico.

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Sistema di doppia tassazione per i nuovi frontalieri
La principale novità è l’introduzione della “tassazione concorrente” per i nuovi frontalieri, ovvero coloro che sono stati assunti dopo il 17 luglio 2023. Per questi lavoratori:

  • il reddito sarà tassato in Svizzera alla fonte, con aliquota ridotta all’80% dell’ordinaria;
  • contemporaneamente, lo stesso reddito sarà soggetto all’IRPEF in Italia;
  • verrà riconosciuto un credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera.

Regime transitorio per i “vecchi frontalieri”
I cosiddetti “vecchi frontalieri”, assunti prima del 17 luglio 2023, beneficiano di un regime transitorio che garantisce continuità:

  • continueranno a essere tassati esclusivamente in Svizzera per l’intera durata della loro attività lavorativa in territorio elvetico, con alcune fonti che parlano di “fino alla pensione” e non solo fino al 2033;
  • la data del 2033 si riferisce principalmente alla scadenza del meccanismo di ristorni (quando la Svizzera cesserà di versare all’Italia il 40% dell’imposta alla fonte prelevata sui redditi dei vecchi frontalieri);
  • non dovranno quindi presentare dichiarazione dei redditi in Italia per questi redditi;
  • il regime resta valido anche in caso di cambio di datore di lavoro o periodi di disoccupazione, purché mantengano la residenza nei comuni di confine e il rientro giornaliero in Italia.

Scambio automatico di informazioni
È stato implementato un sistema di scambio dati tra le autorità fiscali dei due paesi:

  • l’autorità fiscale svizzera trasmette i dati relativi ai redditi entro il 21 marzo di ogni anno all’Agenzia delle Entrate italiana;
  • i dati trasmessi riguarderanno l’anno fiscale precedente.

Dichiarazione precompilata per i frontalieri
Una significativa semplificazione per i nuovi lavoratori frontalieri è stata introdotta con il nuovo accordo Italia-Svizzera:

  • l’Agenzia delle Entrate predisporrà una dichiarazione precompilata per i frontalieri sulla base dei dati ricevuti dalle autorità fiscali svizzere;
  • il contribuente potrà accettarla o modificarla, ad esempio per far valere oneri detraibili.

Imposta sostitutiva del 25%
Un’importante opportunità introdotta dal decreto “Omnibus 2024” (D.L. n. 113/2024) è la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva del 25% sulle imposte pagate in Svizzera. Questa opzione potrebbe risultare vantaggiosa per molti frontalieri rispetto alla tassazione progressiva italiana standard, però è fondamentale valutare attentamente la propria situazione personale, considerando che tale regime non consente lo scomputo delle imposte pagate in Svizzera.

Telelavoro senza perdere lo status di frontaliere
Il Protocollo di modifica dell’Accordo sui frontalieri, firmato il 6 giugno 2024 dal ministro italiano Giorgetti e dalla consigliera federale svizzera Keller-Sutter, ha introdotto disposizioni favorevoli per lo smart working:

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  • i frontalieri possono lavorare da casa fino al 25% del loro tempo totale senza perdere lo status fiscale di frontaliere;
  • l’attività di telelavoro svolta dal domicilio nel Paese di residenza sarà considerata fiscalmente come effettuata nello Stato in cui si trova il datore di lavoro.

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 97, Legge 30 dicembre 2024 n. 207), ha introdotto una misura ponte che garantisce l’applicabilità di queste disposizioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore definitiva del Protocollo, che è ancora in attesa di completare l’iter di ratifica in entrambi i Paesi. Questa norma transitoria assicura che i lavoratori frontalieri possano beneficiare della soglia del 25% di telelavoro senza conseguenze sul loro status fiscale, anche prima della ratifica formale del Protocollo.

Implicazioni pratiche per i lavoratori
Il nuovo scenario fiscale richiede particolare attenzione da parte dei lavoratori frontalieri, che dovrebbero:

  • valutare attentamente la convenienza tra tassazione ordinaria e imposta sostitutiva;
  • monitorare il limite del 25% di telelavoro per mantenere lo status di frontaliere;
  • verificare la correttezza dei dati nella dichiarazione precompilata che riceveranno dall’Agenzia delle Entrate;
  • considerare l’impatto fiscale complessivo nella pianificazione finanziaria personale.

Le modifiche introdotte rappresentano un cambiamento significativo nel panorama fiscale dei lavoratori transfrontalieri, che dovranno adattarsi a nuove procedure e calcoli fiscali.

PRINCIPALI SCADENZE 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 3 giugno 2025 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

Bientina lì, 07/05/2025
Studio Mattonai





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