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Pellet di plastica, Parlamento e Consiglio: accordo sul regolamento


Consiglio europeo e Parlamento europeo a inizio aprile hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento proposto dalla Commissione UE sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche. I pellet di plastica, come ricorda la Commissione, costituiscono la materia prima industriale, sotto forma di granuli di plastica di dimensioni inferiori ai 5 millimetri, utilizzata per realizzare prodotti in plastica. Secondo Bruxelles, le nuove regole aiuteranno a migliorare la gestione dei pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, sia a terra che in mare, con l’obiettivo di raggiungere perdite pari a zero.

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Parlamento e del Consiglio hanno concordato nuove regole che richiedono ai soggetti chiamati a gestire i pellet di plastica di adottare misure specifiche per evitare perdite. Dovranno rispondere alle nuove norme di Bruxelles tutti gli operatori economici che che producono, trasformano, manipolano, trasportano o utilizzano e trattano oltre 5 tonnellate di pellet di plastica all’interno dell’UE, con tutti i mezzi di trasporto su strada, ferrovia o vie navigabili interne, nonché agli operatori marittimi che partono o fanno scalo in un porto in un paese dell’Eurozona.

“Le microplastiche, inclusi i pellet di plastica, si trovano ormai ovunque – nei nostri oceani, mari e persino nel cibo che mangiamo. Ogni anno, l’equivalente di circa 7.300 camion carichi di pellet di plastica viene disperso nell’ambiente. Oggi, l’Unione Europea ha compiuto un passo storico verso la riduzione dell’inquinamento da pellet adottando misure per affrontare le perdite e garantire una corretta gestione, anche nel trasporto marittimo”, sono state le dichiarazioni di Paulina Hennig-Kloska, ministro per il Clima e l’Ambiente della Polonia, nazione che attualmente detiene la presidenza UE, immediatamente dopo l’accordo raggiunto tra le due istituzioni europee.

I numeri delle microplastiche: un problema diffuso

Si stima che tra 52.140 e 184.290 tonnellate di pellet siano state disperse nell’ambiente nel 2019 solo sul territorio dell’Unione Europea. Attualmente, nessuna norma dell’UE copre specificamente le perdite di pellet di plastica, nonostante i loro impatti negativi sull’ambiente, sul clima, sull’economia e potenzialmente sulla salute umana. I pellet di plastica sono, infatti, la terza fonte principale di rilascio involontario di microplastiche, dopo le vernici e gli pneumatici.

Le microplastiche si presentano in una vasta gamma di dimensioni e forme (come sfere, fibre e frammenti) e hanno una composizione complessa che include materiali polimerici e miscele di sostanze chimiche (sostanze chimiche presenti nella plastica, come additivi o altre sostanze e contaminanti organici ambientali che si adsorbono/assorbono alle particelle di plastica nell’ambiente). Una volta disperse nell’ambiente, le particelle di microplastica sono quasi impossibili da rimuovere e persistono a lungo, poiché non sono biodegradabili.

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Le loro piccole dimensioni le rendono facilmente ingeribili dalla fauna selvatica e potenzialmente in grado di trasferirsi all’interno delle catene alimentari. Oggi, le microplastiche sono presenti ovunque: nell’aria, nel suolo e nei terreni, nelle acque dolci, nei mari e negli oceani, nelle piante e negli animali, e in diversi alimenti della dieta umana, come pesce e frutti di mare, sale, zucchero, miele, riso, acqua potabile, latte e altre bevande. Pertanto, possono essere considerate inquinanti globalmente pervasivi.

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Affrontare l’inquinamento da pellet di plastica alla fonte

In base alle nuove regole, la prevenzione delle perdite di pellet di plastica deve essere l’obiettivo principale per operatori e vettori UE e non UE. Per garantire condizioni di parità tra i vettori UE e non UE e assicurare responsabilità e trasparenza per tutti i vettori di pellet di plastica, i vettori non UE dovranno designare un rappresentante autorizzato nell’UE.

La bozza di regolamento stabilisce gli obblighi in caso di perdite accidentali, con un focus sulle operazioni di bonifica. Ciascun impianto che gestisce pellet ha l’obbligo di preparare piano di gestione del rischio, con all’interno chiare procedure per prevenire, limitare e bonificare le perdite. Tali misure affronteranno, tra l’altro, imballaggio, carico e scarico, formazione del personale, nonché attrezzature necessarie.

“In linea con gli obiettivi di semplificazione per le piccole imprese e riflettendo l’approccio del Consiglio – si legge nel comunicato stampa del Consiglio UE – l’accordo provvisorio trova un equilibrio tra un alto livello di protezione ambientale e i requisiti per le imprese, adattati alla loro diversa dimensione“.

Gli operatori che gestiscono oltre 1.500 tonnellate di pellet di plastica all’anno (nel testo della Commissione erano 1.000 tonnellate) dovranno ottenere un certificato rilasciato da una terza parte indipendente. Le piccole imprese che gestiscono anch’esse oltre 1.500 tonnellate all’anno beneficeranno di obblighi di certificazione più leggeri, come una certificazione una tantum da effettuare entro 5 anni dall’entrata in vigore della normativa.

Invece, le imprese che gestiscono meno di 1.500 tonnellate annue e le microimprese dovranno solo emettere un’autodichiarazione di conformità. Su richiesta del Parlamento, l’accordo prevede che un pittogramma specifico e un’avvertenza debbano essere forniti sull’etichetta, sull’imballaggio o sulla scheda di sicurezza che accompagna i pellet di plastica. Il regolamento, nella forma attuale, sarebbe applicabile due anni dopo la sua entrata in vigore (tre anni per il trasporto marittimo).

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Pellet di plastica
Fonte: Wikipedia

Misure specifiche per minimizzare le perdite di pellet di plastica nel trasporto marittimo

Il trasporto marittimo ha rappresentato circa il 38% di tutti i pellet trasportati nell’UE nel 2022. Inoltre, la persistenza di un pellet di plastica in un ambiente acquatico può essere misurata in decenni o più, poiché i pellet di plastica non sono biodegradabili. Pertanto, i colegislatori hanno concordato di stabilire standard elevati per il trasporto di pellet di plastica via mare (in container merci), tra cui assicurare imballaggi di buona qualità sufficientemente robusti e adeguatamente chiusi da resistere alle normali condizioni di trasporto, e fornire di informazioni sul trasporto e sul carico, seguendo le linee guida dell’Organizzazione Marittima Internazionale. Quando si verificano perdite accidentali o incidentali, gli operatori economici, i vettori UE e i vettori non UE hanno l’obbligo di informare immediatamente i servizi di emergenza, adottare tutte le misure possibili per minimizzare le conseguenze e prevenire ulteriori incidenti o sinistri. 

Ipotesi di sanzioni all’interno del regolamento

Il regolamento proposto dalla Commissione stabilisce criteri comuni per determinare i tipi e i livelli di sanzioni da imporre da parte degli Stati membri in caso di violazione. Le sanzioni dovrebbero includere multe proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica responsabile della violazione. Per le persone giuridiche, l’importo massimo delle multe dovrebbe rappresentare almeno il 4% del fatturato annuo dell’operatore economico nello Stato membro interessato.

Qualora si siano verificati danni alla salute umana a seguito di una violazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone colpite abbiano il diritto di richiedere e ottenere un risarcimento per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche responsabili e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della violazione.

I proventi delle sanzioni dovrebbero contribuire a finanziare progetti volti a promuovere lavori scientifici per studiare l’impatto dei pellet di plastica sulla salute umana e sull’ambiente, sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’inquinamento da pellet di plastica, attuare programmi di sensibilizzazione e finanziare programmi di formazione specificamente progettati per micro e piccole imprese.

Parlamento UE
Fonte: Canva

L’iter legislativo: le prossime tappe

L’iter legislativo a Bruxelles per l’attuale regolamento è cominciato il 16 ottobre 2023, quando è stato presentato dalla Commissione. In linea con l’obiettivo dell’Unione Europea di ridurre del 30% il numero di microplastiche rilasciate nell’ambiente (intenzionalmente e non), gli effetti della normativa sono stati stimati in una riduzione del 54%–74% rispetto al valore attuale, equivalente a una riduzione del 6% del totale del rilascio involontario di microplastiche.

“Ciò aiuterà a preservare gli ecosistemi e la biodiversità, a ridurre i potenziali impatti sulla salute e a beneficiare delle attività economiche locali. Ha anche il potenziale di migliorare le informazioni sull’entità delle perdite di pellet lungo tutta la catena di approvvigionamento”, si legge sul sito del Parlamento europeo. Il relatore César Luena (S&D, ES) ha commentato: “Abbiamo raggiunto un buon accordo che garantirà che le perdite di pellet di plastica non siano più impossibili da affrontare, come è stato finora. L’Europa guadagna in sicurezza e prevenzione, e si dota di strumenti per reagire a incidenti e sinistri che possono comportare perdite di pellet di plastica”.

Le altre norme dell’Unione Europea sul tema delle microplastiche

Un’altra iniziativa separata di Bruxelles volta ad affrontare e limitare le microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti si trova all’interno della normativa UE sulle sostanze chimiche REACH. Il 26 aprile 2023, esperti nazionali all’interno del Comitato REACH hanno votato a favore del progetto di regolamento preparato dalla Commissione. Il testo proposto è stato soggetto a esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 5 agosto 2023.

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Poiché non vi è stata alcuna obiezione, la Commissione ha adottato il testo, che è stato pubblicato il 25 settembre 2023 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Esempi di prodotti coperti dalla restrizione includono il materiale granulare di riempimento utilizzato nei campi sportivi artificiali, cosmetici, detergenti, ammorbidenti, brillantini, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, giocattoli, medicinali e dispositivi medici. Alcune deroghe e periodi transitori si applicano in casi specifici.

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