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Bonus Under 35 e Donne: sul sito del Ministero i Decreti attuativi


Ogni tanto il diritto del lavoro offre l’emozione di una vera e propria avventura. Perché non cogliere il brivido?

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Le vicissitudini del c.d. Decreto Coesione (Dl 60/2024 convertito in L. 95/2024) sono un mix di montagne russe, dietrofront, incertezze e colpi di scena che solo un’avventura di One Piece avrebbe potuto offrirci.

La pubblicazione del 9 maggio 2025 dei decreti interministeriali applicativi delle previsioni di cui all’art. 22 (bonus Under 35) e art. 23 (bonus Donne) dovrebbero consegnare l’epilogo di questa avventura giuridica. Ma come in ogni tradizione, c’è già lo spazio per nuovi orizzonti, in attesa della posizione dell’INPS sulle agevolazioni in parola.

Nel frattempo, analizziamo il burrascoso iter del decreto Coesione e dei due decreti attuativi, ricostruendo ogni tappa del loro viaggio.

7 maggio 2024

Pubblicazione del DL 60/2024 il quale, come noto, con l’art. 22 introduce un classico “bonus giovani”, questa volta Under 35, e con l’art. 23 concede un “bonus Donne” che trae spunto, maggiorando (ma solo sulle assunzioni a tempo indeterminato) quanto già disposto dall’art. 4 c. 8-11 L. 92/2012.

 

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Tralasciando il fatto che sia un decreto legge (necessità ed urgenza?) l’impianto è abbastanza noto:

Requisiti bonus Under 35 – Art. 22

Non aver mai lavorato a tempo indeterminato

Possibilità di fruire dell’agevolazione per le assunzioni a trasformazioni che decorrono dal 1 settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025

L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 D.Lgs 150/2015

Mancata effettuazione, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi ex L. 223/1991 nella medesima unità produttiva

Nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non licenziare per gmo lavoratori assunti con l’esonero o impiegati nella medesima qualifica e nella stessa unità produttiva

 

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Classica subordinata (comma 11) all’autorizzazione della Commissione Europea

Requisiti bonus Donne – Art. 23

Assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’art. 2 p. 4) lett f) del predetto regolamento, annualmente individuati con decreto nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti

Solo assunzioni dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Le assunzioni devo comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti

Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 D.Lgs. 150/2015

Mancata effettuazione, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi ex L. 223/1991 nella medesima unità produttiva

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Nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non licenziare per gmo lavoratori assunti con l’esonero o impiegati nella medesima qualifica e nella stessa unità produttiva

I valori economici sono interessanti: nel caso degli under 35, una riduzione contributiva di 500 euro mensili per 24 mesi, con una elevazione, per quanto alle zone economiche speciali (ZES), a 650 euro mensili per 24 mesi; per le donne, il decreto richiama il 100% dei contributi esentati con un massimo di 650 euro mensili.

6 luglio 2024

Conversione del decreto in L. 157/2024;

12 dicembre 2024

Ad oltre 7 mesi dalla pubblicazione del decreto legge, assistiamo alla richiesta di “pre-notification contacts” da parte dell’Italia alla Commissione Ue per l’autorizzazione alle agevolazioni del “youth bonus”.

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31 gennaio 2025

Autorizzazione della Commissione UE per 1,1 miliardi di euro.

Marzo 2025

Nell’ordine:

  • Pubblicazione del primo decreto interministeriale, il quale non consentiva la fruizione dell’agevolazione dal 1 settembre 2024 e rimandava ad una procedura INPS preventiva ed inesistente;
  • Revoca dopo pochi giorni dello stesso decreto interministeriale;
  • Successivi passaggi per comprendere come superare l’ostacolo UE.

9 maggio 2025

Vedono luce i decreti attuativi.

Per quanto riguarda il bonus Under 35, nel ribadire le condizionalità di cui alla norma si conferma per l’agevolazione “normale” la decorrenza 1 settembre 2024 – 31 dicembre 2025 (art. 2 c. 1)

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Diversamente, per quanto alle ZES (ed all’estensione della contribuzione ad euro 650 mese) il comma 3 concede tale beneficio con decorrenza “dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025” con un massimo del 50% del costo salariale.

L’art. 4 del decreto in parola precisa invece come “ai fini della fruizione dell’esonero di cui all’articolo 2 del presente decreto” (ovvero i 500 euro mensili), “i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del presente decreto, inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni”.

Non solo: per quanto al contributo riferito alle ZES (650 euro mensili, art. 2 c. 3) la domanda all’INPS sarà preventiva (quindi, nei fatti, ad oggi non ancora richiedibili).

Per inciso: il decreto è chiaro nel precisare come “Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio” e ancora “La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori”.

Per quanto riguarda il bonus Donne, l’art. 2 del decreto interministeriale prevede un distinguo esattamente come per l’under 35 ovvero:

  • Agevolazione riferita alla assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi si applica per le assunzioni dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 (allo stesso modo per le assunzioni nelle professioni o settori di cui all’art. 2 p. 4) lett. f) Reg. UE 651/2014;
  • Quando però vi è di mezzo la ZES, la decorrenza dell’agevolazione è sempre riferita alla data di autorizzazione da parte dell’UE (31 gennaio 2025).

In ogni caso la necessità di un incremento occupazionale netto (art. 2) non giocherà a vantaggio di tale agevolazione.

Da ultimo, per quanto alle procedure INPS, l’impianto è il medesimo dell’under 35. Sarà necessaria una domanda INPS, su istruzioni che di dovranno essere trasmesse ma, per quanto alla richiesta di contribuzione legata alla ZES, tale richiesta dovrà essere preventiva.

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Ora la palla passa all’INPS, il quale dovrà, con solerzia, trasmetterci proprie nuove in tema di procedure, domande, rifacimento flussi (o automatismi vari).

Ma dobbiamo prepararci al rush finale, denominato “click day”, viste le risorse limitate? Il quarto e quinto comma dell’art. 4 del decreto ministeriale “Under 35” ci rivelano l’arcano: “Le domande di fruizione dell’esonero rispetto alle assunzioni o trasformazioni di cui all’articolo 2, comma 2, sono trasmesse all’INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura” e “Le domande di cui al presente articolo sono verificate dall’INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2 tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. (…) A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione”.

Fonte: Decreto Interministeriale 9 maggio 2025 “bonus Under 35” e Decreto Interministeriale 9 maggio 2025 “bonus Donne”



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