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Partecipazione dei lavoratori alle imprese, approvato al Senato il testo di legge


Con il sì dell’aula del Senato è stata approvata in via definitiva la legge sulla partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese.

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La norma è frutto di una iniziativa popolare promossa dalla CISL in data 27 novembre 2023 con l’obiettivo principale di attuare, per la prima volta, il dettato della Costituzione che all’articolo. 46 prevede che “la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.”

In particolare, la legge disciplina la partecipazione dei lavoratori alle imprese sotto diversi aspetti. Eccoli di seguito riassunti.

Partecipazione gestionale dei lavoratori

Si tratta, per la prima volta, una disciplina sulla partecipazione dei lavoratori, tramite loro rappresentati, agli organi amministrativi delle società. In particolare la nuova disciplina prevede due opzioni.

La prima riguarda imprese organizzate secondo il cosiddetto modello dualistico, nel quale figurano un “consiglio di gestione”, a cui spetta la gestione dell’impresa, e un “consiglio di sorveglianza” a cui spettano i compiti in materia di sorveglianza. Gli statuti societari potranno prevedere, se la fattispecie della partecipazione è disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione nel consiglio di sorveglianza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti. I rappresentanti dei lavoratori saranno individuati sulla base delleprocedure definite dai contratti collettivi.

 

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La seconda opzione riguarda le società non organizzate secondo il modello dualistico. In questo caso gli statuti potranno prevedere, qualora la fattispecie sia disciplinata dai contratti collettivi, la presenza nel consiglio di amministrazione di uno o più membri rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti e individuati dai medesimi lavoratori.

Partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori

E’ prevista una tassazione ridotta al 5% fino al limite massimo di 5.000 euro per il 2025 pergli utili distribuiti ai lavoratori in attuazione di contratti collettivi, aziendali o territoriali. Inoltre, le aziende potranno prevedere piani di partecipazione finanziaria attribuendo ai lavoratori strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società tra quelli previsti dal Codice Civile agli articoli 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2357 (acquisto delle proprie azioni), 2358 (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441 (offerta delle azioni in sottoscrizione ai dipendenti, con esclusione di diritti di opzione di altri soggetti). La disposizione prevede, altresì, per il solo anno 2025, l’esenzione delle imposte sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, nella misura pari al 50% del loro ammontare.

Partecipazione organizzativa e partecipazione consultiva dei lavoratori

In tema di partecipazione organizzativa dei lavoratori, le aziende potranno istituire commissioni paritetiche di rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori per la predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. Le aziende potranno anche prevedere nel proprio organigramma, in attuazione di contratti collettivi, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro. La partecipazione consultiva dei lavoratori avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere. Nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore potranno essere preventivamente consultati sulle scelte aziendali.

Esempi di partecipazione organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese sono già presenti nel nostro ordinamento e in numerosi contratti collettivi, anche a livello aziendale. La relazione introduttiva dell’iniziativa popolare ricorda numerose sperimentazioni positive in aziende presso cui le commissioni paritetiche sono state costituite ed hanno avuto un ruolo essenziale nella partecipazione dei lavoratori (Poste Italiane Spa; Coop Alleanza 3.0; Coin Spa; OVS Spa; ecc.).

La partecipazione finanziaria invece viene promossa attraverso benefici ed incentivi fiscali, sulla scia di pregresse positive esperienze, prima fra tutte, quella del premio di risultato introdotto per la prima volta dalla L. 208 del 2015, art. 1, comma 186.

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La novità legislativa, come anticipato, è datata dalla partecipazione gestionale: si tratta di un inedito coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni che riguardano la gestione e le strategie delle imprese, attraverso la partecipazione al consiglio di sorveglianza e al consiglio di amministrazione.

L’iter di approvazione della legge ha visto rilevanti emendamenti sia alla Camera che al Senato – a tal proposito è possibile visionare il Fascicolo Iter” del disegno di legge sul sito del Senato.

Tra gli emendamenti più importanti si segnala la soppressione del “voting trust”, ossia un accordo di affidamento per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria. Questo strumento avrebbe permesso di dare una voce collettiva ai lavoratori titolari di partecipazioni societarie, andando oltre la mera fruizione individuale del valore economico delle azioni.

In materia di partecipazione consultiva, il testo originale della norma, che prevedeva che una consultazione preventiva e obbligatoria delle rappresentanze sindacali in merito a date scelte aziendali, è stato modificato con la previsione per cui la consultazione preventiva è una mera facoltà.

Venendo alla partecipazione gestionale, il testo originale della disegno di legge prevedeva che la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza o nel consiglio di amministrazione fosse regolamentata dai contratti collettivi (“i contratti collettivi possono prevedere”). Gli emendamenti approvati da Camera e Senato hanno invece stabilito che la partecipazione gestionale venga disciplinata in primis dagli statuti societari (“gli statuti posso prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi”).

Quanto sopra costituisce uno spostamento del baricentro dai contratti collettivi agli statuti aziendali, con il rischio di depotenziare e non poco l’istituto della partecipazione gestionale.

 

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*Michele Giammusso, Avvocato Giuslavorista presso Nunziante Magrone



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