Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Concordato semplificato e piano di continuità indiretta


Il concordato semplificato, previsto dall’articolo 25-sexies, D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o “Codice”), è una procedura concorsuale a cui si può ricorrere in caso di esito negativo della composizione negoziata (“CNC”) perché si sono rivelate non praticabili le soluzioni individuate dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), Codice, e qualora le trattative siano state svolte con correttezza e buona fede.

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

Se nell’ambito della composizione negoziata permangono incertezze in giurisprudenza sulla possibilità che si possa perseguire una soluzione di tipo liquidatorio, piuttosto che di continuità aziendale (si veda “Composizione negoziata della crisi di impresa e piano liquidatorio” in EC News del 4 Febbraio 2025), non vi sono dubbi sul fatto che, invece, il concordato semplificato è una procedura unicamente di natura liquidatoria.

Tale conclusione è confermata dallo stesso articolo 25-sexies, Codice (rubricato, peraltro, “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”), il quale prevede espressamente la presentazione di “una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione”.

Pertanto, non è percorribile un piano di continuità diretta da parte dell’imprenditore, ma ciò non esclude che si possa proporre un piano di continuità indiretta, con cessione ad un terzo soggetto dell’azienda in funzionamento.

Infatti, la norma di cui all’articolo 25-septies, commi 2 e 3, Codice, prevede espressamente che il piano di liquidazione possa comprendere un’offerta avente ad oggetto il trasferimento dell’azienda o di uno o più dei suoi rami, con esecuzione che può avvenire sia prima che dopo l’omologazione del concordato semplificato.

In sostanza, il piano di concordato semplificato può consistere, sotto il profilo formale, nella liquidazione del complesso aziendale mediante cessione a terzi, ma le modalità con cui si perviene a tale cessione possono sottintendere, sotto il profilo sostanziale, un piano di continuità indiretta, in quanto il risanamento è perseguito dal soggetto acquirente.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

In tale contesto, fermo restando che la finalità ultima del piano di concordato semplificato debba essere quella della cessione dell’azienda, si pone il tema di verificare se è possibile far precedere la cessione dell’azienda da una fase di gestione in continuità, anche al fine di ottenere ulteriori flussi finanziari da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Secondo il decreto della Corte d’Appello di Firenze del 2 febbraio 2025, un periodo di continuità diretta, ancorché finalizzato alla futura cessione dell’azienda, non sarebbe compatibile con l’istituto del concordato semplificato.

Nello specifico, il provvedimento della Corte d’Appello di Firenze si è pronunciato in merito al reclamo contro il decreto del 9.10.2024 con il quale il Tribunale di Livorno ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato semplificato che era stata presentata in data 4.3.2024.

A parte la presenza di varie altre problematiche (trattative nell’ambito della CNC non condotte secondo correttezza e buona fede, valore di liquidazione non adeguatamente supportato, etc.), il principale motivo per il quale il Tribunale di Livorno aveva negato l’omologa del concordato semplificato atteneva al fatto che il piano presentato prevedeva un periodo di gestione “diretta” dell’azienda pari a cinque anni, prima di addivenire alla vendita della stessa.

Secondo il Tribunale di Livorno, il periodo di gestione diretta dell’azienda non risulta compatibile con la natura essenzialmente liquidatoria del concordato semplificato.

L’impresa proponente contestava tale affermazione sostenendo che il tempo previsto per addivenire alla liquidazione del patrimonio (mediante cessione dell’azienda) era una condizione necessaria per consentire di ottenere un risultato eccellente e comunque la normativa non prevede una durata massima della fase liquidatoria.

Rispetto a tali osservazioni la Corte d’Appello di Firenze ha evidenziato che la finalità liquidatoria del concordato semplificato preclude che esso possa perseguire una continuità aziendale e, in tale ottica, pur non venendo prevista una durata massima, l’ambito temporale indicato dalla proposta deve evidentemente essere limitato al periodo necessario per procedere alla liquidazione dei beni, compatibilmente con l’esigenza di raggiungere la maggiore capitalizzazione possibile.

Pertanto, sempre secondo la Corte fiorentina, in quest’ottica è ben possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una continuità dell’azienda, ma in tal caso la gestione dovrà essere limitata all’ordinaria amministrazione, nell’ottica di non disperdere il patrimonio aziendale.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Invece, è da escludersi che la continuità possa costituire l’aspetto saliente della proposta, neppure al fine di ottenere la liquidità necessaria per il pagamento dei creditori, dovendo questa necessariamente pervenire dalla vendita del compendio aziendale.

Nel piano presentato dalla società livornese, invece, si proponeva di continuare a gestire l’azienda al fine di ottenere flussi di cassa sufficienti per un piano pluriennale di pagamento dei debiti, con l’indicazione di una possibilità solo eventuale per un soggetto terzo di rilevare l’azienda all’esito di tale periodo.

Nella proposta, quindi, le risorse acquisite dalla gestione dell’azienda assumevano un ruolo determinante, costituendo una buona parte dell’attivo individuato per il pagamento dei creditori, mentre la vendita dei beni aziendali era prospettata in termini tutt’altro che certi, in quanto venivano depositate dalla società proponente solo generiche manifestazioni di interesse.

Alle medesime conclusioni è pervenuto il Tribunale di Milano che, con sentenza n. 286 del 15.4.2025, ha ritenuto inammissibile un concordato semplificato che prevedeva la prosecuzione diretta dell’attività per tre anni, dichiarando quindi aperta la liquidazione giudiziale a fronte della richiesta nel frattempo avanzata dal Pubblico Ministero.

Detta sentenza chiarisce che la cessione dell’azienda in esercizio, pur favorita dalla previsione dell’articolo 25-septies, Codice, non è valorizzata dal legislatore in funzione della continuità d’impresa, ipotesi ormai esaurita all’esito negativo della CNC, ma è funzionale alla maggior soddisfazione dei creditori, in linea con la previsione dell’articolo 214, comma 1, Codice.

Sempre secondo il Tribunale di Milano, non è configurabile nel concordato semplificato il ricorso alla continuità diretta, ancorché genericamente funzionale alla successiva liquidazione. Ciò in quanto lo strumento “residuale” concordatario è finalizzato (anche) ad evitare lo smembramento del valore del complesso aziendale in continuità, ma solo nel quadro di una cessione immediata dell’attività, che non rende ipotizzabile la permanenza della gestione in capo al debitore.

Il debitore, infatti, accede al concordato semplificato in quanto titolare, a quel punto, di un’impresa non risanabile, della quale proprio perciò invoca la liquidazione in un contesto concorsuale ed esdebitatorio alternativo, ma funzionalmente affine ed omologo alla liquidazione giudiziale, quindi implicante – al pari di quest’ultima – l’improcrastinabile, definitiva cessione dei beni”.

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

Sebbene, secondo la giurisprudenza, un periodo di continuità diretta sia quindi da escludersi nell’ambito della proposta di concordato semplificato, appare del tutto diverso il caso in cui la gestione dell’attività aziendale in continuità sia portata avanti, per un determinato lasso temporale, da un soggetto terzo, ovvero differente dal debitore insolvente, purché a fronte di un impegno all’acquisto dell’azienda.

In tal senso, il Tribunale di Pavia con decreto del 24.2.2025 ha omologato una proposta di concordato semplificato che prevedeva l’acquisto dell’azienda in continuità da parte di una “newco” costituita da soggetti terzi, con pagamento del prezzo in parte mediante accollo del debito per trattamento fine rapporto dei lavoratori trasferiti con l’azienda stessa e del mutuo ipotecario gravante sull’immobile strumentale facente parte del compresso aziendale (previo accordo con l’istituto di credito).

La proposta irrevocabile di acquisto formulata dalla “newco” – che peraltro già conduceva in affitto l’azienda in forza di contratto sottoscritto nel corso della CNC – prevedeva il pagamento del residuo prezzo in denaro mediante un piano di rateazione di durata triennale, a partire dall’acquisto dell’azienda in esito all’omologa del concordato semplificato.

La proposta conteneva una clausola di riservato dominio a favore della stessa società proponente il concordato semplificato, fino all’integrale versamento del prezzo da parte della “newco”.

Sul piano sostanziale si tratta, evidentemente, di un piano di continuità indiretta in quanto nel periodo della rateazione del prezzo la “newco” confida di poter generare mediante la gestione dell’azienda i flussi finanziari necessari per il pagamento, in tutto o in parte, delle rate del prezzo.

Tale soluzione non pare, infatti, dissimile rispetto alla fattispecie del “concordato preventivo in continuità indiretta” il quale, secondo l’articolo 84, Codice, è caratterizzato dalla gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso (comma 2) e dal fatto che i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale indiretta (comma 3).

Microcredito

per le aziende

 

Il Tribunale di Pavia ha ritenuto ammissibile una dilazione di pagamento nell’ambito del concordato semplificato a fronte della riserva di proprietà (quindi una struttura tipica delle vendite a rate), in quanto la proposta era finalizzata alla liquidazione del patrimonio dell’impresa, sebbene in un arco temporale di tre anni.

E’ da ritenersi che le medesime finalità di continuità indiretta si possano perseguire mediante una proposta di concordato semplificato che preveda un affitto d’azienda per un certo periodo di tempo post omologa, strettamente finalizzato all’esercizio dell’opzione di acquisto a termine dell’azienda da parte dell’affittuario, ovvero una sorta di “rent to buy” di azienda dove la “garanzia” è rappresentata dal mantenimento della proprietà del complesso aziendale in capo alla società debitrice fino all’integrale pagamento dei canoni e del prezzo finale (dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati).

In ogni caso, trattandosi pur sempre di un contesto liquidatorio, si dovrà dimostrare che il maggior periodo temporale concesso all’acquirente è funzionale alla massimizzazione del valore di cessione dell’azienda e dunque al maggior soddisfacimento dei creditori, ovvero che non sussistono alternative per cedere il complesso aziendale al medesimo valore in tempi più brevi.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta