Prestito personale

Delibera veloce

 

Start-up innovative: cosa c’è di nuovo


QUALE ATTO NOTARILE DEVI FARE?

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

Che tipo di atto notarile devi fare?

Preventivo notaio, trova il notaio online e contattalo direttamente



Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 







Qui Rispondono Solo i Notai
GRATIS E SENZA IMPEGNO

QUI RISPONDONO SOLO I NOTAI ! GRATIS E SENZA IMPEGNO

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

Cos’è una start-up innovativa?

La start-up innovativa, secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 179/12, è una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano o società europea. Le sue azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. E’ da considerarsi, oltremodo, una società che ha come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Perchè una società possa essere considerata start-up innovativa devono coesistere sia requisti formali come anche requisiti sostanziali.

Nel presente articolo non elencheremo questi requisiti già trattati altrove nel blog ,ma analizzeremo le ultime modifiche introdotte all’articolo sopracitato dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193 e il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Start-up innovativa e la legge 16 dicembre 2024, n. 193: ampliamento dei requisiti per la sua definizione

Se sei un imprenditore con idee innovative e con un alto contenuto tecnologico, potrebbe essere una buona idea costituire una start-up innovativa. Oggi, però, occorre fare i conti con delle novità che il notaio saprà di certo fornirti con cura e che andremo, nel presente articolo, a vedere sommariamente.

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%

 

Dei requisiti che in un primo momento occorrevano, ad oggi ne sono stati aggiunti degli altri che è il caso di enunciare.

In primo luogo la start-up innovativa può essere costituita come microimpresa o piccola e media impresa (nuova lett. a-bis del comma 2 art. 25 D.L. 179/12 che rinvia alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003) ed in secondo luogo non deve svolgere in modo prevalente attività di agenzia e consulenza (modifica alla lett. f medesimo comma).

Al fine di questo articolo basti ricordare che, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione sopracitata, la classificazione di microimpresa o piccola media impresa si rifà a criteri del numero di occupati (criterio principale) e a quello finanziario, in specifico al parametro del fatturato o del totale di bilancio.

SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?

Contatta il Notaio Gratis

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l’atto


 

Mutuo casa veloce

Mutuo fino al 100%

 

Start-up innovativa e la legge 16 dicembre 2024, n. 193: disciplina degli obiettivi patrimoniali, contrattuali o reddituali da raggiungere per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese

E’ il caso di ricordare che la start-up innovativa con i requisiti sopra esposti deve essere iscritta al Registro delle Imprese in una sezione speciale.

La legge 193/2024 aggiungendo i commi 2-bis, 2-ter e 2- quater all’art. 25 del D.L. 179/2012 ha fatto sì che non sia più sufficiente, ai fini della qualificazione della società come start-up innovativa che la stessa rispetti i parametri di cui al comma 2 nel momento della nascita conservandoli nei cinque anni successivi. L’aggiornamento ha previsto ulteriori requisiti, precisando che la società start-up innovativa, dopo la conclusione del terzo anno, abbia la possibilità di rimanere nella sezione speciale fino a 5 anni dalla data di iscrizione, qualora possegga tra le sue caratteristiche un incremento del 25 per cento delle spese di ricerca e sviluppo, stipuli almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, registri, dal secondo al terzo anno, un aumento notevole dei ricavi e dell’occupazione, costituisca una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro ed, infine, ottenga almeno un brevetto (comma 2 bis).

Ancor di più questo periodo di permanenza potrà essere prolungato di ulteriori periodi di due anni fino ad un massimo di estensione da 5 a 9 anni qualora si verifichi un aumento di capitale di importo superiore a 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione ed un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione dell’impresa (comma 2 ter).

Start-up innovative cosa c'è di nuovo

Start-up innovative e D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136: accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha modificato l’art. 37 del Codice della crisi introducendo anche per le start-up innovative l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

In passato la start-up innovativa era considerata una categoria di soggetti non fallibili allo scopo di agevolare e incoraggiare iniziative imprenditoriali particolarmente rischiose in quanto si operava in settori di innovazione tecnologica. Oltremodo l’intenzione era quella di alleggerire oneri e lungaggini come anche danni di immagine aziendale propri del fallimento (ora liquidazione giudiziale).

L’accesso agli strumenti ivi indicati è per le start-up innovative diverse dalle imprese minori, per le altre vige, invece, la disciplina sul sovraindebitamento (Capo II, L. 27 gennaio 2012, n. 3).

Vuoi acquistare in asta

Consulenza gratuita

 

Vale precisare che l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi può essere richiesto solo su istanza della società debitrice e non dei suoi creditori.

Perchè il notaio è così importante per la costituzione di una start-up innovativa?

Qualora tu fossi un imprenditore in procinto di costituire la tua società, incapace di comprendere quale sia la scelta migliore, pensare di affidarsi ad un notaio è indispensabile.

Il notaio, infatti, potrà offrirti una consulenza fornendoti informazioni e chiarimenti inerenti aspetti legali e fiscali relativi alla start-up innovativa, tanto più qualora vi fossero aggiornamenti normativi come nel caso proposto dal presente articolo.

Vale ricordarti che l’intervento del notaio dal 2021 è obbligatorio per la costituzione di una start-up innovativa, la sua presenza assicura che l’atto sia conforme alla legge e che i diritti e obblighi dei soci siano chiaramente specificati. Ad oggi non è più possibile costituire una start-up innovativa digitalmente.

Grazie all’intervento del notaio, inoltre, potrai risolvere tutti i tuoi dubbi in merito anche alle agevolazioni di cui potrai godere. Sarai guidato nel comprendere chiaramente quali sono i requisiti per la sua costituzione e per la redazione anche di uno statuto in linea con le esigenze di tutti i soci prevenendo così problemi futuri.

Se sei, perciò, un utente imprenditore con l’intenzione di costituire una start-up innovativa ma non sai da dove partire, puoi compilare in tutte le sue parti il form NotaioFacile per ricevere un preventivo in modo del tutto gratuito dal notaio più vicino alla tua zona.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese