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Ricerca e sviluppo: l’innovazione si misura sulle conoscenze dell’impresa


Il caso esaminato (CGT II Lombardia 16 giugno 2025 n. 1482) riguarda la contestazione dell’ammissibilità di crediti d’imposta dichiarati da una società per le annualità 2015 e 2016 e utilizzati in compensazione nel 2017, per un totale di oltre 88.000 euro. L’Agenzia delle Entrate aveva negato la spettanza dei crediti, contestando la qualificazione delle attività come R&S e irrogando sanzioni pesanti. La vicenda giudiziaria si è sviluppata su più livelli, ponendo al centro dell’attenzione le nozioni di “innovatività” e l’interpretazione delle fonti comunitarie e nazionali, oltre al tema – assai attuale – della distinzione tra crediti “inesistenti” e “non spettanti”.

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Fatti della controversia

La società destinataria dell’atto impositivo aveva maturato crediti d’imposta R&S per le annualità 2015 e 2016, ritenendo che le attività svolte – relative sia allo sviluppo software che all’innovazione di componenti meccanici – rientrassero nei parametri previsti dall’art. 3 DL 145/2013. L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un’istruttoria documentale, contestava invece la “mancanza di innovatività” dei progetti e la non ammissibilità dei costi sostenuti, qualificando i crediti come “inesistenti” e applicando la sanzione massima (100%). La società ricorreva in primo grado, sollevando molteplici motivi: dalla nullità dell’atto per difetto di contraddittorio e di sottoscrizione, alla violazione dell’onere della prova, fino alla richiesta di derubricazione da credito inesistente a non spettante (con conseguente decadenza dei poteri impositivi e riduzione delle sanzioni).

I motivi di appello e le deduzioni delle parti

L’Agenzia delle Entrate, soccombente in primo grado, proponeva appello lamentando la violazione delle norme di riferimento (art. 3 DL 145/2013, DM 27 maggio 2015) e sostenendo che il concetto di innovatività dovesse essere interpretato secondo i cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 (novità per il mercato, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità). Secondo l’Ufficio, la normativa nazionale doveva essere letta alla luce della Comunicazione CE 2014/C 198/01, richiamata nella prassi successiva dell’Amministrazione finanziaria.

La società appellata resisteva, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado e ribadendo che la valutazione dell’innovatività deve essere riferita allo stato delle conoscenze dell’impresa, non a quello assoluto del mercato, e che la fonte interpretativa rilevante era la Comunicazione CE 2006/C 323/01, recepita dal DM 28 marzo 2008 e dalla prassi coeva (Circ. MISE 16 aprile 2009 n. 46586, Circ. AE 16 marzo 2016 n. 5). In via incidentale, chiedeva la dichiarazione di nullità dell’atto per mancato contraddittorio preventivo.

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La posizione della Corte: innovazione, Manuale di Frascati e Linee Guida MIMIT

La Corte di Giustizia Tributaria lombarda, con una motivazione articolata, prende posizione su aspetti chiave:

  • innovatività non in senso assoluto, ma rispetto all’impresa: la Corte ribadisce che l’innovazione richiesta ai fini del credito R&S deve essere valutata “dello stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa e non invece del livello di conoscenze in assoluto presenti nel settore di riferimento”, richiamando la formulazione del Manuale di Frascati 2002 e della Comunicazione CE 2006/C 323/01. La versione 2015 del Manuale, secondo la Corte, non è applicabile ratione temporis, essendo successiva ai fatti oggetto di causa. Di conseguenza, non trova ingresso il criterio della “novità per il mercato” promosso dall’Agenzia delle Entrate;
  • prevalenza delle Linee Guida ministeriali: un passaggio centrale della sentenza è il richiamo alle Linee Guida emanate dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) il 4 luglio 2024, che costituiscono l’interpretazione autentica della disciplina. Secondo tali Linee Guida, la nozione di R&S deve essere ancorata alla Comunicazione CE 2006 e alla versione 2002 del Manuale di Frascati, non a quella del 2015. Ciò “supera e chiarisce anche gli aspetti critici della precedente prassi”, fornendo finalmente un quadro interpretativo chiaro e condiviso;
  • distinzione tra credito inesistente e non spettante: sul piano sanzionatorio e procedurale, la Corte affronta il tema della natura del credito contestato. Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024, vengono chiarite le definizioni: è “inesistente” il credito mancante dei requisiti oggettivi/soggettivi o frutto di condotte fraudolente; è “non spettante” il credito fruito in violazione delle modalità di utilizzo o fondato su fatti non rientranti nella disciplina di riferimento. Nel caso di specie, trattandosi di progetti effettivamente realizzati ma contestati solo per difetto di innovatività, il credito deve essere considerato “non spettante”, con effetti rilevanti per termini e sanzioni.

Competenze tecniche e ruolo del MIMIT

La Corte sottolinea che la valutazione dell’innovatività e della natura tecnico-scientifica dei progetti non è di competenza dell’Agenzia delle Entrate, ma del MIMIT. L’Ufficio non può sostituirsi all’organo tecnico ministeriale, né introdurre criteri innovativi non previsti dalla normativa vigente né dalle fonti comunitarie richiamate dalla legge.

Osservazioni

La sentenza in oggetto fornisce importanti indicazioni interpretative destinate a incidere concretamente sulla prassi amministrativa e sulle strategie difensive di imprese e professionisti:

  • viene chiarito che l’innovazione ai fini del credito d’imposta R&S va valutata rispetto allo stato delle conoscenze dell’impresa, non in senso assoluto o in relazione al mercato;
  • si rafforza il principio di prevalenza delle fonti comunitarie e delle Linee Guida ministeriali rispetto alle circolari dell’Agenzia delle Entrate;
  • la distinzione tra credito “inesistente” e “non spettante” assume rilievo centrale per i riflessi su termini, decadenze e sanzioni;
  • il MIMIT è confermato come organo competente per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di R&S; l’Agenzia delle Entrate non può introdurre criteri autonomi o più restrittivi.

Fonte: CGT II Lombardia 16 giugno 2025 n. 1482



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