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Calamità naturali, Sgravi contributivi nei limiti dei massimali


I chiarimenti in un documento dell’Inps in funzione dei nuovi regimi di aiuti basati sul Regolamento Ue 2022/2472. Aggiornate le modalità di trasmissione delle domande da parte delle imprese agricole danneggiate.

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Gli sgravi contributivi per le calamità naturali devono essere computati all’interno dell’importo massimo, fissato dalla regione, spettante all’impresa agricola danneggiata a titolo di compensazione. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 103/2025 in cui spiega di aver aggiornato le modalità di trasmissione delle domande per la presentazione degli esoneri contributivi per le imprese agricole coinvolte in calamità naturali.

La disciplina comunitaria

La normativa comunitaria, come noto, costituisce la cornice generale entro la quale il legislatore nazionale opera. Per quanto riguarda gli interventi pubblici di sostegno alle imprese agricole danneggiate dal verificarsi di calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o dalla diffusione di epizoozie (malattie degli animali) e organismi nocivi ai vegetali, dal 1° gennaio 2023 si applica il Regolamento (UE) n. 2022/2472, valido sino al 31 dicembre 2029, che ha sostituito il precedente Regolamento n. 702/2014 scaduto il 31 dicembre 2022.

L’intensità

La nuova disciplina comunitaria prevede, tuttavia, alcuni limiti all’intensità degli aiuti concedibili alla singola impresa a seconda del tipo di evento. In particolare, per gli aiuti erogati in relazione ai danni causati da: 

  • eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, l’articolo 25, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2022/2472 dispone che gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di compensazione delle perdite, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80 % dei costi ammissibili e che l’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali; 
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  • epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, l’articolo 26, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2022/2472 prevede che gli aiuti per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili; 
  • calamità naturali, l’articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2472 stabilisce che gli aiuti per compensare i danni causati da calamità naturali possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

La procedura

La procedura per l’attivazione degli aiuti è condizionata al riconoscimento formale dell’evento dannoso con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (c.d. decreto di declaratoria) su proposta delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate.

A tal fine la normativa prescrive che gli aiuti siano concessi nel limite dell’importo dei danni subiti (e della misura dell’intensità dell’aiuto) come conseguenza diretta dell’avversità climatica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall’autorità regionale competente.  

Per quanto riguarda gli aiuti per eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali (ex articolo 25, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2022/2472) è necessario che, oltre all’esistenza del nesso causale tra evento e danno, la misura di quest’ultimo sia quantificata in misura superiore al 30% della produzione.

Lo sgravio contributivo

Tra gli aiuti di natura compensativa alle imprese rientra, spiega l’Inps, anche lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera d) del dlgs n. 102/2004. L’agevolazione, come noto, consiste nell’esonero parziale dei contributi, propri e dei dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento calamitoso. 

L’esonero è pari al 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile; e al 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile. La misura dell’esonero è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi qualora la calamità, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

I contributi oggetto di esonero sono solo quelli previdenziali ed assistenziali, non vi rientrano, quindi, i contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale, previsti dai contratti nazionali o provinciali. L’agevolazione è concedibile solo alle imprese in regola con il DURC, assenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro nel rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.  

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Le domande

Ebbene alla luce del quadro comunitario l’Inps spiega che l’importo dell’esonero contributivo concesso dall’INPS deve essere conteggiato nell’importo massimo spettante all’impresa a titolo di compensazione dei danni subiti. Come sopra evidenziato, tale importo, accertato dalle competenti autorità regionali, corrisponde al totale dei costi ammissibili parametrato all’intensità stabilita per lo specifico regime di aiuto come modificato dal nuovo framework comunitario. 

Di conseguenza l’Inps spiega che saranno progressivamente resi disponibili, nel cassetto previdenziale del contribuente, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria che dispone il riconoscimento degli esoneri in parola), che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli che hanno subito danni relativi a eventi per i quali è stata prevista con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la concessione degli sgravi contributivi in questione.

Il nuovo canale di trasmissione delle domande di esonero sarà utilizzabile esclusivamente con riferimento agli eventi avversi riconosciuti dal citato Ministero in relazione ai nuovi regimi di aiuto basati sul regolamento (UE) 2022/2472.

Gli esoneri, conclude l’Inps, saranno attribuiti in via provvisoria nelle more dell’approvazione della correlata domanda di intervento compensativo presentata dalle imprese interessate alle regioni competenti alla gestione degli interventi compensativi di cui all’articolo 5, comma 2, del D.lgs n. 102/2004 oppure, a seconda dei casi, ad AGEA, e all’entità del plafond residuo.

Documenti: Circolare Inps 103/2025



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