Obblighi di tracciabilità dei rimborsi spese limitati alle sole trasferte in Italia, con esclusione di quelle all’estero, revisione del sistema di calcolo della maxi-deduzione Irpef/Ires per nuove assunzioni, esclusione dallo split payment per le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB e proroga al 21 luglio 2025 dei versamenti fiscali Irpef/Ires Irap ed Iva risultanti dalle relative dichiarazioni fiscali.
Queste le disposizioni d’interesse per il settore contenute nel Decreto Legge n.84 del 17 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 18 giugno 2025.
Tracciabilità rimborsi spese dei dipendenti in trasferta (art.1, co.1, lett.b e h, co.3 e co.8)
Il D.L. 84/2025 ritorna sulla disciplina dei rimborsi spese per i dipendenti in trasferta, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (art.1, co.81-83, legge 204/2024), che ha previsto un obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, queste spese non concorrono a formare il reddito dei dipendenti medesimi, e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, solo se pagate con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carta di credito, carta di debito).
Il D.L. 84/2025 precisa ora che l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica solo alle spese di trasferta sostenute nel territorio dello Stato (con esclusione, quindi, delle spese per le missioni all’estero, che non entrano nel reddito da lavoro dipendente e sono deducibili per il datore di lavoro anche senza pagamento con sistemi tracciabili).
La novità si applica sempre alle spese di trasferta sostenute a partire dal periodo d’imposta 2025 con la precisazione che, per il datore di lavoro ai fini della deducibilità dei costi, l’esclusione dalla tracciabilità per le spese di trasferta all’estero si applica dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del D.L. Fiscale (cfr. art.1, co.8).
“Maxi-deduzione” per le nuove assunzioni (art.3)
Il D.L. Fiscale interviene, altresì, sulla “maxi-deduzione Irpef/Ires” del 120% o 130% (per i lavoratori fragili) per le imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, introdotta nel 2024 (D.Lgs. 216/2023) e prorogata dalla legge di Bilancio 2025 per il triennio 2025-2027.
Al riguardo, il D.L. Fiscale rivede un aspetto dell’applicabilità del beneficio fiscale, che, come noto, viene riconosciuto all’impresa se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta considerato (ad es. 2025) è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (ad es. 2024).
In particolare, il D.L. Fiscale modifica il meccanismo di calcolo di questo incremento occupazionale in caso di nuove assunzioni in presenza di gruppi d’imprese (cd. “gruppo interno”, da considerar come un unico soggetto economico), per quel che riguarda le “società collegate” al gruppo (cfr. anche il D.M. 25 giugno 2024, attuativo della misura).
In sostanza, nel caso di gruppi d’imprese, la verifica dell’incremento occupazionale complessivo rispetto all’anno precedente va effettuata senza tenere conto del numero dei dipendenti delle “società collegate” (cfr. anche la Relazione illustrativa al D.L. Fiscale).
Di conseguenza, il gruppo “interno” da considerare per il calcolo di questo dato è quello costituito dalle società residenti controllanti, controllate (anche indirettamente) o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.
Questa novità si applica dal periodo d’imposta 2024.
Esclusione dallo split payment per le società quotate (art.10)
Il D.L. Fiscale contiene anche disposizioni specifiche in materia di split payment, meccanismo in base al quale, dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti (cfr. art.17-ter del D.P.R. 633/1972).
In particolare, viene previsto che, dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana non saranno più soggette al meccanismo dello split payment fino al 31 dicembre 2025.
La nuova disposizione rende conforme la disciplina nazionale con quella UE (Decisione di esecuzione del Consiglio 2023/1552) che, nell’autorizzare la proroga dello split payment fino al 30 giugno 2026, conteneva anche l’impegno dell’Italia ad escludere dall’ambito applicativo del meccanismo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, nell’ottica di eliminare gradualmente lo split payment.
Dal prossimo 1° luglio, quindi, le predette società quotate, in qualità di committenti dovranno includere anche l’IVA nel pagamento dei corrispettivi a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti dalle imprese, che verrà poi da queste versata all’Erario secondo le regole IVA ordinarie.
Lo split resta, invece, in vigore per le operazioni effettuate nei confronti di:
- – tutte le pubbliche amministrazioni;
- – tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- – tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate).
Proroga del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (art.13)
L’art.13 del D.L. Fiscale prevede, sia in favore dei soggetti ISA sia per quelli che vantano cause di esclusione dagli ISA, lo spostamento, dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, del termine di versamento delle imposte sui redditi, IRAP e dell’IVA senza alcuna maggiorazione (o con la maggiorazione dello 0,4% per i versamenti effettuati nei 30 giorni successivi).
Infine, in tema di IMU, viene disposto che, per il solo 2025, i Comuni che non abbiano proceduto entro lo scorso 28 febbraio all’elaborazione delle delibere dei prospetti o delle aliquote IMU, possono effettuare tale adempimento entro il 15 settembre 2025.
In ogni caso, restano valide le delibere approvate tra il 1° marzo 2025 ed il 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del D.L Fiscale – cfr. art.6).
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