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+++CORTE COSTITUZIONALE: AGENDA DEI LAVORI DEL 23, 24 E 25 GIUGNO+++


(AGENPARL) – Roma, 20 Giugno 2025

 

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(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 20 giugno 2025
Agenda dei lavori DEL 23, 24 e 25 giugno
CAMERA DI CONSIGLIO
23 GIUGNO
UDIENZA PUBBLICA
24 GIUGNO
UDIENZA PUBBLICA
25 GIUGNO
1) Accertamento imposte sui redditi/Mancata trasmissione dei dati/ Inutilizzabilità in sede contenziosa
8) Cittadinanza italiana/Riconoscimento in base al criterio della discendenza (iure sanguinis)/Omessa previsione di limiti
12 e 13) Sostituzione della pena detentiva/Preclusione nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all’art. 609-bis cod. pen. e di imputati per reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit.
2) Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti/Divieto di prevalenza dell’attenuante sulla lieve entità del fatto per il reato di rapina propria e impropria
9) Imposta comunale sugli immobili (ICI)/Riduzioni e detrazioni/ Abitazione principale/Definizioni
14) Concessioni pubbliche/Adeguamento tariffe autostradali/ Differimento dei termini e aggiornamento dei PEF
3) Depenalizzazione di reati/ Estensione/Guida senza patente aggravata da recidiva nel biennio
10) Appalti pubblici/Irregolarità fiscali/Esclusione di un operatore economico/Soglia di gravità
15) Assegno al nucleo familiare/Cause ostative/Convivenza more uxorio tra datore di lavoro e dipendente/Omessa previsione
4) Licenziamenti illegittimi/Indennità risarcitorie/Entità e limiti
11) Regione Puglia/Livelli essenziali di assistenza sanitaria/Immediata vigenza ed esecuzione in deroga a qualsiasi atto amministrativo
5) Reati militari/Diffamazione/Pena detentiva
6) Redditi all’estero/Patrocinio a spese dello Stato/Richiesta di certificazione consolare per cittadini non UE residenti in Italia
7) Imprese/Contributi a fondo perduto per Covid-19/Recupero di quote non spettanti/Devoluzione controversie a giurisdizione tributaria
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 23 giugno, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 32, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) secondo cui, nel processo tributario, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti ad esso rivolto dall’ufficio in sede di accertamento;
2) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante sulla lieve entità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza numero 86 del 2024 per il reato di rapina propria e impropria;
3) l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 8 del 2016, recante «Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67» e, in via consequenziale, l’articolo 5 del medesimo decreto, in via generale per tutti i reati o, in subordine, con riguardo al solo reato di cui all’articolo 116, comma 15, del decreto legislativo numero 285 del 1992 nella parte in cui prevedono che le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato; in subordine, l’articolo 116, comma 15, del decreto legislativo numero 285 del 1992, recante «Nuovo codice della strada», nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto nell’ipotesi di recidiva nel biennio;
4) l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui prevede che, nel caso di licenziamenti illegittimi adottati da datori di lavoro che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge numero 300 del 1970, l’ammontare delle indennità risarcitorie stabilite dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto in esame sia dimezzato e non possa comunque superare il limite massimo di 6 mensilità;
5) l’articolo 227 del codice penale militare di pace (CPMP), che punisce la diffamazione militare, consistente nell’offesa alla reputazione di un altro militare, con la reclusione militare fino a sei mesi;
6) l’articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui richiede, per i redditi prodotti all’estero, la certificazione consolare «anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell’anno di riferimento per l’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’istanza» di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
7) l’articolo 1, comma 10, del decreto-legge numero 137 del 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, e l’articolo 25, comma 12, del decreto-legge numero 34 del 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto previsto dalla prima delle disposizioni censurate sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Nell’Udienza pubblica del 24 giugno la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
8) l’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge numero 91 del 1992, nella parte in cui stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini, senza porre «alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza»;
9) l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo numero 504 del 1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’articolo 1, comma 173, lettera b), della legge numero 296 del 2006, nella parte in cui – nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 93 del 2008, all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica» – stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, anziché disporre: che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente;
10) l’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo numero 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), secondo il quale costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, importo che è attualmente pari a 5 mila euro;
11) l’articolo 26 della legge Regione Puglia numero 28 del 2024, il quale dispone che «1. Per assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini pugliesi, e in virtù della copertura finanziaria erogata dallo Stato e già disponibile per il 2024 nel Fondo sanitario regionale, è disposta la totale e immediata vigenza ed esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), con i relativi adeguamenti al nomenclatore regionale, e del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023 (Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica). 2. L’immediata vigenza ed esecuzione disposta dal comma 1 è in deroga a qualsiasi atto amministrativo, anche di rango statale con cui siano state disposte deroghe ai termini di entrata in vigore. 3. I livelli essenziali di assistenza garantiti in modalità provvisoria, temporale, sperimentale o di progetto pilota, in forza di leggi regionali o deliberazioni della Giunta regionale, purché previsti dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017, sono da considerarsi erogati e garantiti in forma ordinaria e strutturale. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 si provvede con le somme già disponibili dai trasferimenti del Fondo sanitario regionale per il 2024, derivanti dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017, dall’articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – legge di stabilità 2022), e dall’articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 – legge di stabilità 2024)».
Nell’Udienza pubblica del 25 giugno la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
12 e 13) l’articolo 59, comma 1, lettera d) della legge numero 689 del 1981, come sostituito dall’articolo 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo numero 150 del 2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui: – prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all’articolo 609-bis del codice penale anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall’applicazione di una sanzione sostitutiva; – non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge numero 354 del 1975, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale;
14) l’articolo 13, comma 3, del decreto-legge numero 162 del 2019, come convertito, il quale prevede, che per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; che, entro il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento; che l’aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020; l’art. 13, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito, il quale modifica la previa disposizione del 2019, prevedendo che il differimento disposto riguardi l’adeguamento anche delle tariffe autostradali relative all’anno 2021 e che il termine per l’aggiornamento dei piani economico finanziari sia quello del 31 luglio 2021;
15) l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 797 del 1955 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), «nella parte in cui non prevede tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare la situazione di convivenza more uxorio tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato», in aggiunta alla situazione di coniugio.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 20 giugno 2025



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