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Sport bonus credito d’imposta 65%: scadenza al 30 giugno 2025


C’è tempo fino al 30 giugno per richiedere lo Sport Bonus, il credito d’imposta del 65% destinato alle imprese che effettuano donazioni per impianti sportivi pubblici. Tra requisiti, modalità tracciabili e regole da seguire, ecco una guida pratica per accedere all’agevolazione e non perdere il beneficio.

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Sport Bonus 2025: proroga, regole e modalità di accesso al credito d’imposta

sport bonus scadenza 2025La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), ha disposto la proroga del credito d’imposta cosiddetto sport bonus per le erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici con un fondo di 10 milioni di euro.

L’accesso allo Sport bonus consiste in un credito d’imposta del 65% dell’importo versato come erogazioni liberali, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, da parte delle imprese a favore dei proprietari degli impianti sportivi e dei soggetti che detengono gli impianti in concessione o in altro tipo di affidamento per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o di nuove strutture sportive pubbliche.

Nota: le domande potranno essere inoltrate dai titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite l’apposita piattaforma accessibile dal sito del Dipartimento per lo Sport e le risorse complessivamente disponibili per il 2025 ammontano a 10 milioni di euro.

La prima finestra per la presentazione delle domande apre dalle ore 16:00 del 30 maggio 2025 al 30 giugno 2025 (la seconda finestra temporale per la presentazione delle domande sarà invece attiva dal 15 ottobre 2025 al 15 novembre 2025).

 

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Soggetti che possono richiedere il bonus

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo versato come erogazioni liberali per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (come definito dall’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) anche nel caso di erogazioni ai soggetti concessionari affidatari degli impianti.

Nota: possono presentare le domande di credito d’imposta tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

 

Il credito d’imposta spettante è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Come procedere al pagamento delle erogazioni liberali

Ai fini della fruizione dell’agevolazione, le erogazioni liberali dovranno essere effettuate in modalità tracciata ovvero tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di debito;
  • carta di credito;
  • carte prepagate;
  • assegni bancari;
  • assegni circolari.

Inoltre, i soggetti ammessi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, devono inserire all’interno della piattaforma (sezione “messaggi”, icona “allegati”), la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 1^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN.

Nota: le richieste eventualmente escluse da questa prima finestra potranno comunque essere presentate all’apertura della seconda, prevista tra il 15 ottobre 2025 e il 15 novembre 2025.

Importo massimo del credito d’imposta

Come detto in precedenza il credito d’imposta è pari al 65% dell’importo versato come erogazione liberale dalle imprese a favore dei proprietari degli impianti sportivi e dei soggetti che detengono gli impianti in concessione o in altro tipo di affidamento per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o di nuove strutture sportive pubbliche.

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Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni previste per legge riguardo alle stesse liberalità.

Come presentare la domanda di accesso al bonus

Le domande per la partecipazione al bando Sport bonus devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma secondo le indicazioni del Dipartimento per lo sport con avviso pubblicato sul proprio sito (www.sport.governo.it/it/).

Nota: in seguito alla presentazione dell’istanza e della relativa documentazione, il Dipartimento dello sport pubblica provvede a stilare l’elenco delle imprese autorizzate a effettuare la donazione indicata nella domanda i cui beneficiari sono identificati dal numero seriale assegnato nella e-mail ricevuta in risposta alla presentazione della domanda.

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento quantifica il credito d’imposta effettivamente spettante, nel rispetto dei limiti dello stanziamento pubblico di fondi e ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la quale procede ad inserire il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del contribuente.

 

La prima finestra per la presentazione delle domande apre dalle ore 16:00 del 30 maggio 2025 al 30 giugno 2025 (la seconda finestra temporale per la presentazione delle domande sarà invece attiva dal 15 ottobre 2025 al 15 novembre 2025).

Cosa devono fare i soggetti che ricevono le erogazioni liberali

I soggetti che ricevono le erogazioni liberali devono provvedere a comunicare all’Ufficio per lo Sport – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-, entro 10 giorni dal ricevimento dell’erogazione, l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione dandone pubblicità attraverso mezzi informatici (ad esempio sito web) entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’erogazione fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture.

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Tali soggetti devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate in forma di relazione semplice ed inviarla all’indirizzo servizioprimo.sport@governo.it.

Come si utilizza il credito d’imposta

Il credito d’imposta da sport bonus è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all’art. 34, legge n. 388/2000) con il codice tributo “6892” a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio per lo sport dell’apposito elenco contenente l’elenco dei soggetti a cui spetta il bonus.

Occorre rammentare che il credito non è cumulabile con altre agevolazioni previste per legge riguardo alle stesse liberalità e che non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e ai fini del pro-rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali.

Infine, il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento e in quelle successive, fino ad esaurimento compilando il Quadro RU del Modello Redditi con il codice credito F2.

 

NdR: potrebbe interessarti anche questo approfondimento…Sport bonus: le erogazioni liberali per ristrutturazioni di impianti sportivi pubblici

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Celeste Vivenzi

Sabato 21 giugno 2025



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