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Incentivi funzioni tecniche e rinnovo contrattuale: il parere ANAC


Un’analisi della disciplina applicativa e dei recenti chiarimenti dell’ANAC in merito a incentivi per funzioni tecniche e rinnovo contrattuale: focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.

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Introduzione: il quadro normativo sugli incentivi per funzioni tecniche

Con la delibera n. 67/2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito un punto essenziale sulla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, confermando l’impossibilità di riconoscere tali emolumenti in caso di rinnovo contrattuale senza una procedura competitiva. Il tema si inserisce nel più ampio contesto dell’evoluzione normativa in materia di contratti pubblici e incentivi per il personale tecnico delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il D.Lgs. 36/2023, nel recepire le innovazioni del Codice dei contratti pubblici, ha ridefinito il perimetro degli incentivi per funzioni tecniche (art. 45), superando le rigidità dell’art. 113 del previgente D.Lgs. 50/2016. Tuttavia, come evidenziato dalla delibera ANAC, il nuovo quadro normativo non si applica retroattivamente alle procedure già avviate sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016. Ne consegue che, per le gare bandite prima del 01 luglio 2023, continuano a trovare applicazione le disposizioni del vecchio codice, con le relative restrizioni in materia di incentivi per affidamenti diretti.

La non applicabilità dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 alle procedure antecedenti

Uno dei punti cardine della delibera ANAC n. 67/2025 riguarda l’ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni sugli incentivi per funzioni tecniche. In particolare, viene ribadito che:

  • Il nuovo art. 45 del D.Lgs. 36/2023 si applica esclusivamente alle procedure avviate successivamente al 1° luglio 2023;
  • Le procedure di affidamento iniziate prima di tale data restano soggette alle previsioni dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del principio di irretroattività normativa;
  • Le disposizioni transitorie del D.Lgs. 36/2023, contenute nell’art. 226, comma 2, stabiliscono che il vecchio codice continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso.

Questa impostazione è stata costantemente confermata sia dall’ANAC che dalla giurisprudenza contabile (es. Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, delibera n. 181/2022), che ha escluso l’applicazione retroattiva della nuova disciplina.

Incentivi e rinnovi contrattuali: l’assenza del presupposto della gara

Il punto centrale della decisione ANAC riguarda la preclusione del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche nei casi di rinnovo contrattuale. La motivazione risiede nella natura stessa del rinnovo, che non configura una nuova gara, bensì una proroga di un contratto preesistente senza una procedura competitiva.

 

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Secondo l’ANAC, il vecchio art. 113 del D.Lgs. 50/2016 consentiva il riconoscimento degli incentivi solo in presenza di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto. Poiché il rinnovo contrattuale non implica alcuna competizione tra operatori economici, viene meno il presupposto fondamentale per la corresponsione dell’incentivo.

L’ANAC si allinea così a un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha escluso l’erogazione degli incentivi in assenza di una gara pubblica. In particolare, viene ribadito che:

  • Il rinnovo contrattuale rappresenta una prosecuzione dell’originario rapporto con il contraente, senza che vi sia un nuovo confronto concorrenziale;
  • L’assenza di una procedura selettiva tra più offerte rende inapplicabile il meccanismo incentivante previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
  • La stessa Corte dei Conti (delibera n. 181/2022) ha negato la possibilità di riconoscere incentivi per funzioni tecniche in caso di proroghe tecniche o affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di nuove gare.

Le condizioni legittimanti l’erogazione dell’incentivo

La delibera ANAC ricorda quali erano, sotto il vecchio codice, le condizioni necessarie per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche. Tali condizioni includevano:

  1. L’adozione di un regolamento interno da parte dell’amministrazione, condizione essenziale per la legittima ripartizione delle risorse accantonate sul fondo incentivi;
  2. La costituzione di un fondo specifico, pari a un massimo del 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara;
  3. Il rispetto del limite massimo del 50% del trattamento economico complessivo annuo del dipendente, successivamente innalzato al 100% con il D.Lgs. 36/2023;
  4. La nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per appalti di servizi e forniture;
  5. Lo svolgimento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto, condizione imprescindibile per il riconoscimento degli incentivi.

L’assenza di una competizione nel rinnovo contrattuale comporta dunque l’impossibilità di erogare incentivi sia al personale della SUA (Stazione Unica Appaltante) sia ai funzionari dell’ente contraente.

Conclusioni: la delibera ANAC e il principio di tassatività degli incentivi

La delibera ANAC n. 67/2025 conferma l’orientamento restrittivo in materia di incentivi per funzioni tecniche nei casi di rinnovo contrattuale, consolidando alcuni principi fondamentali:

  1. Gli incentivi possono essere riconosciuti solo se l’affidamento del contratto avviene tramite gara pubblica, e non in caso di rinnovo o proroga tecnica;
  2. Le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 restano applicabili alle procedure avviate prima del 01 luglio 2023, escludendo l’applicazione del nuovo art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
  3. L’assenza di una procedura competitiva preclude qualsiasi corresponsione di incentivi, come stabilito sia dall’ANAC che dalla giurisprudenza contabile.

L’interpretazione fornita dall’ANAC si inserisce in un quadro normativo sempre più rigoroso, volto a evitare forme di incentivazione non giustificate da un effettivo valore aggiunto dell’attività tecnica svolta. Di conseguenza, per le amministrazioni e gli operatori pubblici, la pianificazione delle risorse destinate agli incentivi dovrà essere attentamente valutata, per evitare contenziosi e rilievi da parte degli organi di controllo.



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