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Comunicazione PEC degli amministratori. Proroga al 31 dicembre


Oggi arriverà la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre per la comunicazione al Registro delle imprese della PEC degli amministratori delle società costituite prima del 2025.

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La notizia è stata anticipata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

La proroga si è resa necessaria a causa delle notizia contrastanti che si sono diffuse in merito all’adempimento negli ultimi giorni.

Infatti, dopo che il MIMIT ha definito i vari contorni dell’adempimento, Unioncamere ha dato un’interpretazione molto più soft alla norma chiarendo che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuove nomine o rinnovi, disattivando l’applicazione di sanzioni.

A oggi dunque le imprese non sanno come comportarsi anche se a dir la verità dovrebbero prevalere le indicazioni del Ministero competente.

L’obbligo di comunicazione di una PEC al Registro delle imprese

L’art.5 c.1 del DL 179/2012, post intervento della L.n°207/2024, dispone che:

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L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria» .

Con una nota informativa sulla comunicazione della PEC degli amministratori, il MIMIT ha chiarito che l’obbligo riguarda:

  • oltre che le imprese neocostituite dal 1° gennaio 2025 in avanti,
  • anche le imprese già attive prima del 2025.

L’obbligo riguarda non solo gli amministratori ma anche liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale: ovvero a soggetti per certi versi normativamente accostati agli amministratori,ai quali il codice civile, pur mantenendone sotto alcuni aspetti distinti profilo e funzioni rispetto a quelli propri degli amministratori societari (ad esempio, riservando ad essi poteri connessi al compimento degli atti necessari alla liquidazione della società11, ma precludendo loro la gestione di nuove operazioni), rimette comunque la cura di funzioni di amministrazione dell’impresa in liquidazione, in luogo degli amministratori ormai cessati.

In presenza di più amministratori, l’obbligo di comunicazione riguarda ognuno di essi.

Comunicazione PEC degli amministratori. La scadenza è fissata dal MIMIT

La norma non fissa un termine entro il quale le società già costituite prima del 2025 debbano adempiere.

Tuttavia il MIMIT ha individuato il termine del 30 giugno.

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.

Queste le indicazioni del MIMIT.

Tuttavia, pochi giorni fa Unioncamere ha dato tutt’altra portata all’adempimento:

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  1.  l’obbligo è rispettato anche comunicando la PEC della società, senza necessità che ogni amministratore un indirizzo personale.
  2.  Per le società già in essere pre 2025, la comunicazione va effettuata solo in caso di nuove nomine ad amministratori o rinnovi.
  3. Le sanzioni amministrative non si applicano ma si procede semplicemente sospendendo la pratica e invitando a regolarizzare la situazione.

Si tratta di indicazioni totalmente contrastanti con quelle date dal MIMIT.

Le sanzioni

Secondo il MIMIT, eventuali inadempimenti sulla comunicazione della PEC sono soggetti a sanzione: ex art. 2630 del Codice civile.

Norma in base alla quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro “chiunque, essendovi tenuto per Legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese”, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.

Dunque, potrebbe scattare la sanzione: da 103 € a 1.032 € per ciascuna violazione; se l’adempimento omesso viene comunque eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo cioè da 34,33 € a 344 €.

Comunicazione PEC degli amministratori. Proroga al 31 dicembre

In virtù delle confusione che si è venuta a creare, ieri è stata diffusa la notizia della proroga del termine del 30 giugno. La nuova data sarà quella del 31 dicembre. Oggi il MIMIT potrebbe emanare una circolare sull’adempimento.

Ad anticipare la proroga è stato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

Da interlocuzioni avute con il Ministero delle imprese e del made in Italy, apprendiamo che domani lo stesso Ministero diramerà una circolare con la quale sarà disposto lo spostamento al 31 dicembre dell’obbligo per gli amministratori delle società di comunicare l’indirizzo PEC personale al registro delle imprese.

Nell’esprimere “soddisfazione” per il rinvio, de Nuccio ringrazia “il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e il Sottosegretario Massimo Bitonci, con i quali abbiamo interloquito in questi giorni, per aver mostrato attenzione alle nostre istanze e per aver accolto questa nostra richiesta. Si tratta di un adempimento sul quale è opportuno avere maggiori chiarimenti e indicazioni univoche. Anche per questo la proroga a fine anno è utile e ragionevole”.

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Riassumendo.

  • Proroga del termine: il termine per comunicare al Registro delle imprese la PEC degli amministratori di società costituite prima del 2025 sarà spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2025.
  • Fonte della notizia: l’anticipo dell’estensione è stato dato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in data 24 giugno.
  • Motivazione: la proroga si è resa necessaria a causa di interpretazioni contrastanti tra il MIMIT (che richiedeva comunicazione per tutti gli amministratori, con sanzioni) e Unioncamere (che la limita a nuove nomine o rinnovi, senza sanzioni).
  • Ambito dell’obbligo: l’adempimento riguarda tutti gli amministratori e liquidatori (sia nominati dai soci sia per intervento giudiziale), con comunicazione individuale della PEC.
  • Sanzioni previste: in caso di inadempimento si rischiano da 103 € a 1.032 € per violazione (ridotte a un terzo se sanate entro 30 giorni), ma l’applicazione è sospesa fino al chiarimento definitivo.



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