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Montagna, piste da sci e impianti: Toscana pronta a revisione normativa


Proposta di legge della Regione Toscana per la revisione della normativa relativa a montagne, piste da sci e impianti

La proposta di legge illustrata in commissione Aree interne del Consiglio regionale Toscana guidata da Marco Niccolai (Pd): “Una nuova idea del territorio montano. Puntiamo su valorizzazione, turismo sostenibile, attività economiche diversificate e tutela dell’ambiente”

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Immaginare la montagna oltre la neve per renderla attrattiva 12 mesi l’anno. La Toscana è pronta ad una nuova normativa su piste da sci e impianti di risalita per aggiornare disposizioni ormai datate, promuovere un turismo sostenibile e sostenere la filiera economica e produttiva.

In commissione Aree Interne del Consiglio regionale, guidata da Marco Niccolai (Pd), la proposta di legge è stata illustrata da Simonetta Baldi dell’assessorato alle Attività produttive.

Gli obiettivi, molteplici, includono lo snellimento delle procedure e la revisione delle autorizzazioni sull’uso delle piste.

All’articolo 9, come spiegato da Baldi, c’è il cuore delle misure che si intendono attivare. “Le autorizzazioni delle piste possono essere rilasciate solo se c’è un impianto di risalita. Nel testo precisiamo che l’impianto può consistere anche in un nastro trasportatore. E che se ci sono delle piste che prevedono fuori pista o alpinismo, per fare alcuni esempi, non è necessario avere un impianto di tipo tradizionale”.

Questo è il nuovo approccio normativo della Regione: dare indirizzi diversi all’uso della montagna non strettamente legati agli sci e alla stagione invernale.

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Le risorse che si potrebbero attivare con ulteriori atti della Giunta (60 giorni dopo l’approvazione della legge) consistono in sostegni agli esercizi pubblici (1 milione nel 2026). In spese di funzionamento di servizi pubblici (500mila euro nel 2026). In investimenti per privati (500mila euro nel 2025).

Apprezzamento al testo è stato espresso dal presidente Niccolai che ha parlato di una “nuova idea del territorio montano. Sulle difficoltà che il sistema Montagna sta vivendo ormai da tempo abbiamo speso molte delle nostre sedute di Commissione. E abbiamo chiari quali sono i nodi da sciogliere.

Credo che con questo riordino siamo sulla strada giusta. Sostegno alle imprese, servizi al territorio in ogni periodo dell’anno, snellimento delle procedure. E quindi aiuto agli Enti Locali, tutela e valorizzazione delle nostre montagne”.

In linea anche Maurizio Sguanci (Italia Viva), vicepresidente segretario della Commissione. “Una nuova legge è necessaria per coniugare istanze del territorio e risorse economiche”. Dal consigliere Mario Puppa (Pd) un’attenzione dovrà essere data anche alla trasformazione di attività economiche. “Per mantenere la forza attrattiva dei territori serve sostenere quei Comuni particolarmente in difficoltà. Che potrebbero scegliere di impiegare le risorse non per impianti di risalita ma per realizzare altre tipologie di servizi”.

La proposta di legge abroga la legge regionale 93/1993. Che riguarda le norme in materia di piste da sci e impianti a fune collegati, disciplina le competenze amministrative degli Enti territoriali coinvolti (Regione, Province e Comuni) e i procedimenti amministrativi per la realizzazione e l’esercizio.

La revisione dell’assetto complessivo è necessaria per aggiornare la disciplina alla Legge Delrio 56/2014, alla normativa regionale sul Governo del territorio (65/2014), al decreto legislativo 40/2021 e alla sentenza della Corte Costituzionale 103/2020 in cui è stata chiarita la natura giuridica dei provvedimenti con cui un soggetto pubblico consente a un privato la realizzazione e l’esercizio di un impianto a fune a uso turistico-sportivo nell’ambito dei comprensori sciistici.

La revisione è necessaria anche per tener conto delle esigenze di una montagna che persegue un modello di sviluppo non più limitato al periodo invernale. E per promuovere un migliore sviluppo montano dei quattro comprensori sciistici toscani (Amiata, Garfagnana, Montagna pistoiese, Zeri). Con misure di sostegno regionale agli investimenti e al funzionamento delle piste e degli impianti per gli anni 2025-2027. Sia a favore di enti pubblici che di soggetti privati.

Le principali novità

Le competenze amministrative degli enti territoriali coinvolti (Regione, Province e Comuni) stabilite dalla legge del 1993 – che viene abrogata – erano così delineate:

 

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Competenze della Regione. Il Consiglio regionale in conformità al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e al Piano Regionale dei Trasporti individua le aree sciabili attrezzate. Detta direttive cui devono attenersi le Province nella predisposizione del Piano provinciale delle aree sciabili attrezzate. Stabilisce i criteri per la classificazione delle piste e degli impianti in rapporto alle loro caratteristiche funzionali e tecniche. Detta i criteri per l’individuazione dell’eventuale prevalente interesse comunale delle aree sciabili attrezzate.

Competenze delle Province. Approvano il Piano provinciale delle aree sciabili attrezzate che localizza le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, altri eventuali spazi riservati ad attività praticabili sulla neve e piste da fondo al di fuori delle aree sciabili attrezzate, oltre a classificare le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, secondo i criteri dettati dalla Regione.

Competenze della Provincia o del Comune (se l’area sciistica attrezzata è di prevalente interesse del Comune): autorizza la realizzazione delle piste, la modificazione delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie in conformità al Piano e ai requisiti tecnici stabiliti dalla legge sia per le piste da fondo che da discesa.

Per rilascio dell’autorizzazione la legge prevede sia documenti da allegare sia criteri di priorità per effettuare l’istruttoria delle domande. Autorizza la realizzazione e l’esercizio della pista previa verifica della rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato ed autorizza l’esercizio della pista. Rilascia la concessione a terzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune che sono adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, di cose o misto. Approvando uno specifico progetto nel caso in cui il servizio non è gestito direttamente dal Comune. Approva criteri per le tariffe per la fruizione degli impianti. Vigila sull’osservanza delle norme di legge.

Nuovo assetto delle competenze nell’ambito della pianificazione

La Regione: La nuova ratio della legge comporta l’utilizzo degli strumenti ordinari della pianificazione territoriale per veicolare i contenuti degli indirizzi regionali. Così, la pianificazione delle aree sciabili attrezzate si sviluppa nel quadro dei principi, degli strumenti e dei procedimenti dettati dalla legge sul Governo del territorio del 2014. La Regione, quindi, indica nel Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) gli obiettivi, gli orientamenti, gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso per la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole delle aree montane e di un uso consapevole del territorio regionale.

Definisce inoltre le regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti del territorio. Oltre alla conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici del territorio.

Le Province: La Riforma Delrio e il processo di successivo riordino delle competenze delle Province non hanno riguardato quelle di pianificazione territoriale, che continuano a essere competenti all’adozione e approvazione del Piano territoriale di coordinamento. Al Piano fa riferimento l’articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 267/2000. “Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni attribuitele dalla Regione. Ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità degli strumenti con le previsioni del Piano territoriale di coordinamento”. Lo stesso comma del decreto legislativo trova disciplina all’articolo 90 della legge regionale 65/2014. Pertanto, nel futuro assetto la Provincia, nel rispetto e in conformità con il PIT-PPR, indica nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) indirizzi specifici per lo sviluppo, la ristrutturazione, il potenziamento delle piste esistenti e delle relative infrastrutture e per l’individuazione di nuove aree sciabili.

 

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I Comuni. Relativamente agli aspetti di gestione amministrativa, per una migliore governance del sistema della montagna, è stato valorizzato il livello decisionale locale (comunale o intercomunale). Perché attento e adeguato alle scelte del territorio anche per lo svolgimento delle funzioni amministrative di autorizzazione, spostando tali competenze dalle Province ai Comuni. In questo modo il Comune, nel rispetto del PIT-PPR e del PTC di riferimento, disciplina, individua e definisce le aree sciabili attrezzate all’interno del Piano strutturale e del Piano Operativo (PO).

Inoltre, negli strumenti urbanistici di competenza del Comune afferenti le aree sciabili attrezzate, è disciplinato anche quanto attiene ai connessi impianti ludico-sportivi e ricreativi, percorsi turistici e altri impianti aventi utilizzo invernale ed estivo.

In caso di aree che interessano più territori comunali, lo strumento di pianificazione è il POC intercomunale.

Sicurezza sulle piste da sci

La legge recepisce la normativa statale dettata dal decreto legislativo 40/2021 per garantire livelli di sicurezza più elevati. E la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Impianti di risalita

La legge tiene conto della sentenza della Corte costituzionale 103/2020, che è intervenuta per disciplinare la realizzazione e l’esercizio di impianti a fune per uso esclusivamente turistico-sportivo nell’ambito di comprensori sciistici, distinguendoli quindi dagli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale.

Ne consegue la diversa natura giuridica dei provvedimenti con cui il soggetto pubblico attribuisce ad un soggetto privato la realizzazione e l’esercizio degli impianti stessi.

 

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La sentenza, infatti, dispone che gli impianti a fune appartenenti alla categoria turistico-sportiva, non fornendo un servizio di trasporto volto a soddisfare esigenze di mobilità generale della popolazione ma essendo finalizzati a generare profitti per il tramite degli sport invernali, costituiscono un’attività di carattere puramente commerciale.

Per la realizzazione e l’esercizio di impianti funiviari a servizio di un’area sciistica, è sufficiente quindi il rilascio di un titolo autorizzatorio, adottato dall’Amministrazione competente all’esito di un’istruttoria tecnica. Che consenta di garantire la tutela di tutti gli interessi pubblici coinvolti. Quali l’ambiente, la salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica, come attualmente previsto da molte leggi regionali.

Non è necessaria, quindi, una vera e propria concessione. Come invece prevista dalla legge regionale 93/1993. In quanto con il provvedimento abilitativo l’Ente Locale non esternalizza un servizio di sua competenza, ma attua una funzione di programmazione e controllo dell’uso del territorio e dello svolgimento di attività economiche utili. Ma potenzialmente pericolose.

Misure di sostegno regionale agli investimenti e al funzionamento delle piste da sci e degli impianti

La legge prevede che per il sostegno dei comprensori sciistici della Toscana quali attrattori turistici e motore di sviluppo economico non solo invernale della montagna toscana, la Regione intervenga negli anni 2025, 2026 e 2027 con misure specifiche. In coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale. In particolare, possono essere oggetto di sostegno, grazie alla concessione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati, sia gli investimenti che gli oneri connessi al funzionamento degli impianti e delle piste. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato, anche considerando che le aree rientrano nella definizione di interesse prettamente locale.





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