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Versamenti in contanti, SI. Accertamenti fiscali, NO, grazie!


Periodi di ristrettezze economiche per molti e salari sempre più bassi, anche rispetto alla media europea, stanno rendendo i nostri giovani e spesso anche i non più giovanissimi, sempre più ‘dipendenti’ dai piccoli, a volte grandi, aiuti di genitori e nonni.

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Regali in occasioni di feste comandate come il Natale e i compleanni, ma anche in occasione di promozioni e anniversari, nonché come accade per i matrimoni, sono sempre più spesso in denaro, per aiutarsi e ricevere aiuto da chi è un po’ più tranquillo, magari con pensione e casa di proprietà.

Attenzione al fisco non spetta l’onere probatorio

Attenzione però al fisco, che tutto vede e traccia, poiché l’Amministrazione Finanziaria, una volta  rilevato il versamento di contanti sul conto del contribuente e lo ha contestato, ha soddisfatto il proprio onere probatorio.

Non è compito dell’indagine dimostrare che quei soldi sono una parte di reddito evaso, spetterà, invece, interamente al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando, in modo inequivocabile e con prove concrete, con tre possibilità, l’estraneità di tali somme alla propria attività imponibile, in alternativa la loro già avvenuta tassazione oppure la loro irrilevanza fiscale.

Il contribuente deve fornire la ‘prova contraria’ secondo la Cassazione

La conseguenza diretta di questa presunzione legale è una inversione dell’onere della prova. Questo significa che, come esplicitato nella sentenza Cass. Civ., Sez. 5, N. 27154 del 15 settembre 2022, la prova contraria fornita dal contribuente deve essere analitica e specifica per ogni singola movimentazione contestata. Non sono ammesse giustificazioni generiche o affermazioni non supportate da documenti come si esplicita dalla CGT Lazio, sentenza n. 974/2023; Cass. Civ., Sez. 6, N. 8132 del 23 marzo 2021 oppure quando le dichiarazioni di amici e parenti non siano corroborate e supportate da altri elementi di prova oggettivi e riscontrabili come argomentato in CGT Prato, sentenza n. 23/2023; CGT Sicilia, sentenza n. 8359/2022.

Come ha affermato la Cassazione, richiamata dalla CGT Reggio Calabria, n. 4966/2021, testualmente “…il contribuente, al fine di superare la presunzione legale posta […] a favore dell’Erario, deve fornire non una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività…

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La posizione del fisco è definita dall’articolo 32, primo comma, numero 2), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per le imposte dirette, come l’IRPEF e l’IRES che regola le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, elencando nello specifico le azioni possibili autorizzate per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte. Una norma analoga si applica ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, l’IVA –  l’articolo 51, comma 2, numero 2), con riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’importanza della causale

La “causale” inserita al momento del versamento dei contanti, da te o dall’impiegato di banca, è un elemento che può certamente contribuire a fornire una prima indicazione sull’origine e sulla natura dei fondi, ma non è assolutamente sufficiente a vincere la presunzione legale citata, né tantomeno di escludere la possibilità di un eventuale accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamoci che a fare entrare in allarme il fisco è, solitamente, il sovrapporsi di più elementi che potremmo definire ‘sospetti’ e che uniscono più dimensioni, come il profilo economico-reddituale complessivo del contribuente, l’entità del versamento di contanti, se ad esempio rientri o meno nei limiti imposti per legge. Hanno la loro importanza nel costruire il panorama più generale anche la frequenza di tali versamenti, la presenza di eventuali altri elementi o informazioni a sua disposizione come può accadere con controlli incrociati o segnalazioni antiriciclaggio.

La causale che si indica dovrebbe, comunque, sempre veritiera, riportando in modo fedele e reale l’effettiva natura e origine dell’operazione, meglio se sia ben specifica e dettagliata riportando informazioni precise e circostanziate. Ogni passaggio non deve essere solo documentabile, ma si debbono disporre delle pezze di appoggio fisiche da sommare a quelle ricostruibili, si deve poi essere in grado di fornire prove documentali concrete e oggettive a supporto della causale che aveva indicato.

Donazione di entità rilevante sempre con un atto pubblico

Attenzione perché l’assenza di un atto pubblico per una donazione di valore rilevante, ai sensidell’articolo 782 del Codice Civile, stipulato davanti a un  notaio alla presenza di due testimoni, può certamente essere un elemento di sospetto, a sfavore del contribuente in sede di controllo fiscale.

Oltre a rischiare la nullità della donazione stessa, il contribuente che ha ricevuto il versamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che il soggetto donante aveva effettivamente la capacità economica e patrimoniale per poter effettuare quella liberalità, senza che ciò appaia inverosimile o sproporzionato rispetto alle sue disponibilità finanziarie conosciute o dichiarate (CGT Campania, sentenza n. 2080/2022).

È importante, per quanto possibile, che la provenienza dei fondi dal conto corrente del donante o da altre sue fonti lecite e tracciabili, al conto corrente del donatario sia chiara, diretta e tracciabile.

Per le donazioni che possono essere considerate di modico valore, visti tutti gli elementi, le formalità richieste dalla legge civile sono meno stringenti. Un versamento di contanti o un bonifico di importo relativamente piccolo ricevuto da un familiare stretto in occasione di una festività particolare, come abbiamo detto, un compleanno, una laurea, un matrimonio, oppure per un piccolo aiuto economico occasionale potrebbe essere più facilmente accettato dal Fisco come una liberalità d’uso o una donazione di modico valore non tassabile. Ma il problema sorge di nuovo laddove il contribuente abbia custodito a casa molti contanti, frutto di svariate donazioni, e poi li versi tutti in una volta sul proprio conto corrente perchè in questo caso la somma elevata potrebbe l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, senza che ci si trovi nella possibilità di giustificare la provenienza dei fondi.

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Le vendite di beni personali

Ultime accortezze riguardano piccole o grandi vendite di beni personali. Se il bonifico o il versamento di contanti che hai ricevuto sul tuo conto corrente rappresenta il corrispettivo che hai incassato a seguito della vendita di un bene di  tua proprietà come può avvenire per la vendita di un’automobile usata a un privato, di un oggetto d’arte di tua collezione, per poter giustificare l’accredito sul tuo conto e dimostrare che non si tratta di reddito “in nero” o non dichiarato, è necessario che tu sia in grado di produrre la documentazione che attesti in modo formale e certo l’avvenuta vendita del bene di tua proprietà.

Concretamente il contratto di compravendita del bene, oppure l’atto di passaggio di proprietà oppure la ricevuta o fattura di vendita, anche se hai usato piattaforme online per farlo. Sarà tua cura mantenere tutta la documentazione che colleghi in modo univoco e certo il corrispettivo che hai incassato da quella specifica vendita all’accredito che è stato ricevuto sul tuo conto corrente.

Ad esempio, se hai ricevuto un bonifico, la causale dovrebbe idealmente fare riferimento alla vendita; se hai ricevuto un assegno, dovresti conservare copia dell’assegno e la distinta di versamento sul tuo conto che lo menzioni, ciò riferito ad ogni singola operazione sul conto.



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