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Patente a crediti: riconoscimento crediti aggiuntivi


Patente a crediti: riconoscimento crediti aggiuntivi

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Fornite indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei seguenti crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi (INL – nota 15 luglio 2025 n. 288)

L’art. 5, comma 2, del DM n. 132/2024 stabilisce che in “ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente” alla CCIA. Pertanto:

per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi iscritti in Camera di Commercio il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati delle Camere di commercio;

per le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa;

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i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi) non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, pertanto gli stessi autodichiareranno la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata.

I crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente, ovvero si tiene conto del numero di anni di iscrizione alla CCIA e, dunque, alla relativa “anzianità” maturata, attribuendo il corrispondente punteggio fino ad un massimo di 10 crediti (es. una impresa iscritta da 10 anni alla CCIA, al momento della richiesta della patente, avrà n. 3 crediti in riferimento alla storicità dell’azienda. L’anno successivo i crediti diventeranno pari a 5 in quanto l’impresa risulterà iscritta da 11 anni alla CCIA).

Il rappresentante legale, o un suo delegato, deve allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).

Il rappresentante legale, o un suo delegato, ha la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

Il rappresentante legale, o un suo delegato, deve allegare l’asseverazione MOG (Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza) inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità dell’asseverazione (di norma triennale).

Il rappresentante legale, o un suo delegato, ha la possibilità, fin da un mese prima dalla scadenza dell’asseverazione MOG, di aggiornare la dichiarazione sul possesso dell’asseverazione MOG inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

Gli uffici dell’INL possono verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l’incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici.

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L’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie, conseguentemente, le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA. Il DM n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato deve allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale).

Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA è possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.

L’art. 51, comma 3-bis, del DLgs n. 81/2008 stabilisce che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (…) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”. Dunque, la “consulenza e il monitoraggio” che prevedono il rilascio di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici rientra tra le attività e i servizi di supporto per le imprese.

In tal caso, il rappresentante legale, o un suo delegato, può allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa. Un mese prima dalla scadenza èpossibile per l’azienda aggiornare la dichiarazione, sul portale della patente a crediti, inserendone una nuova con l’indicazione delle date di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

In riferimento ai requisiti di cui ai punti 5, 6, 18 e 19, in caso di sospensione di validità del requisito stesso, è onere dell’impresa, per il tramite del legale rappresentante o di un suo delegato, contattare un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per la sottrazione dei relativi crediti per il periodo di sospensione nel più breve tempo possibile. A tal fine, è necessario esibire il provvedimento di sospensione.

La rettifica di requisiti ulteriori erroneamente inseriti può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avviene nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00. Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si deve rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

La richiesta, a firma del responsabile aziendale, può essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della PAC e la relativa motivazione (errore nella indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.)

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L’Ufficio che riceve la richiesta provvede ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile, sia ai fini di una corretta rappresentazione del punteggio, sia per consentire all’impresa di inserire i dati corretti nel caso in cui il requisito sia effettivamente posseduto.

Gli Uffici interessati hanno cura di inserire nel “campo note” gli estremi della richiesta avanzata. Prima di operare la modifica, l’Ufficio verifica attraverso lo storico che la medesima richiesta non sia stata già lavorata da un altro Ufficio territoriale.

La funzione di rettifica è resa disponibile ai Dirigenti degli Ispettorati di Area metropolitana e Territoriali ed eventuali loro delegati (i delegati sono individuati tramite l’assegnazione in organigramma dell’attività “Delegato Direttore ITL/IAM per Gestione PaC”).

Qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi. Tale richiesta deve  essere confermata/validata dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato (i delegati sono individuati tramite l’assegnazione in organigramma dell’attività “Delegato Direttore ITL/IAM per Gestione PaC” esclusivamente tra il personale appartenente all’Ufficio).

Il personale ispettivo deve indicare nel verbale di primo accesso o in un eventuale verbale interlocutorio le motivazioni della proposta di invalidazione del requisito. Il Dirigente dell’Ufficio, dopo aver confermato la sottrazione del punteggio, comunica al rappresentante legale la sottrazione dello stesso utilizzando il modello allegato.

Atteso che la Patente può essere richiesta esclusivamente a mezzo Portale dei Servizi e che l’accesso a tale portale avviene solo tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS/eIDAS), i soggetti non italiani privi di identità digitale (comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari) devono essere identificati contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro (in presenza, via PEC, tramite i servizi MS Teams.) al fine di attestarsi e/o delegare altri soggetti possessori di identità digitale. Per i soggetti italiani non è ammessa l’attestazione presso gli Uffici dovendo essere necessariamente provvisti di identità digitale.

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I professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi,) e che non siano già in possesso della patente, non essendo tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, devono attestarsi contattando un Ufficio territoriale dell’Ispettorato.

Per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti.

di Francesca Esposito

Fonte normativa



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