Ristrutturazione dei debiti

procedure di sovraindebitamento

 

Le nuove norme per la lotta a bullismo e cyberbullismo


Tale provvedimento ha origini risalenti a un anno fa, allorquando la Camera dei Deputati, con Legge n. 70 del 17 maggio 2024 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024, vigente dal 14 giugno 2024), approvava le nuove “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

La Legge n. 70/2024 modificava, anzitutto, la precedente Legge n. 71/2017 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, la prima in Europa a occuparsi della prevenzione del fenomeno del cyberbullismo), estendendone gli effetti anche al fenomeno del bullismo tradizionalmente inteso, ed apportava ulteriori importanti modifiche al quadro normativo vigente in tema di prevenzione e contrasto dei suddetti fenomeni.

Tra le altre, numerose, novità apportate sul tema, la Legge n. 70/2024 introduceva una norma (l’art. 3) che delegava espressamente il Governo italiano ad adottare, a mezzo di uno o più Decreti Legislativi, entro i successivi 12 mesi (ossia, entro il 14 giugno 2025), specifiche disposizioni per la prevenzione dei suddetti fenomeni.

Ebbene, le misure previste sono state puntualmente varate e sono contenute, appunto, nel Decreto Legislativo appena approvato.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervistato al riguardo, ha chiarito che, con le misure appena varate, il Governo ha inteso mettere in guardia tanto “i nostri ragazzi sui rischi dell’uso della Rete”, quantole famiglie per la responsabilità che può conseguire da comportamenti violenti tenuti dai propri figli sui social a danno di altri giovani.

Vediamo ora, nello specifico, le disposizioni contenute dal provvedimento appena licenziato.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

L’art. 1 prevede un potenziamento del servizio di assistenza telefonico (c.d. “Emergenza Infanzia”) dedicato alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, rappresentato dal numero telefonico pubblico «114», che sarà attivo in tutto il nostro Paese, 24 ore al giorno tutto l’anno, e che sarà fruibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio nocive per lo sviluppo psico-fisico dei minori, nonché, espressamente, casi di bullismo e di cyberbullismo.

Gli operatori che presteranno tale servizio (i quali, nei casi più gravi, informeranno prontamente le Forze dell’ordine competente in merito) saranno dotati di adeguate competenze e saranno in grado di fornire direttamente alle vittime, ai loro congiunti, ovvero a persone loro legate da relazione affettiva, una immediataassistenza psicologica, psicopedagogica e/o giuridica.

Viene inoltre offerta agli utenti del servizio in modo gratuito una applicazione informatica, dotata di una funzione di geolocalizzazione del chiamante, che, tuttavia, è attivabile esclusivamente previo consenso dell’utilizzatore.

Viene assicurato, altresì, un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. n. 196/2003).

Si prevede poi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetta al MIM, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, i dati numerici in forma aggregata suddivisi tra segnalazioni di fenomeni di bullismo e quelli di cyberbullismo occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole la programmazione di puntuali azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni.

Un sito internet appositamente dedicato assicurerà, al fine di potenziare i servizi offerti dal numero di emergenza «114», la più ampia fruizione e diffusione riguardo i servizi forniti.

L’art. 2 (“Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”) prevede, invece, che l’ISTAT, ogni due anni, effettui una rilevazione sui fenomeni in argomento, allo scopo di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti maggiormente esposti al pericolo, nonché di chiarire i relativi fattori di rischio e protezione e di indicare le conseguenze psicologiche ai danni delle vittime.

La norma assicura poi l’impegno del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di inviare, entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui viene svolta la rilevazione, una specifica relazione che contenga:

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

a) i risultati delle indagini svolte dall’ISTAT;

b) lo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

c) l’impatto di dette misure, specialmente sul mondo della scuola.

L’art. 3 apporta, poi, importanti modifiche al c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche” (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259), ossia il testo normativo che ha stabilito le regole per lo sviluppo, l’esercizio e la gestione delle reti e i servizi di comunicazione elettronica, garantendo la concorrenza, la tutela dei consumatori e la qualità dei servizi offerti.

La novità riguarda l’inserimento – nell’art. 98-quaterdecies (riportante “Obblighi di informazione applicabili ai contratti”) del suddetto Codice – del nuovo comma n. 5-bis, che impone che, d’ora in avanti, nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica (inclusi gli operatori di telefonia e internet) venga richiamato l’articolo 2048 c.c., che stabilisce la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli ad altri minori, anche (evidentemente) attraverso un uso improprio delle nuove tecnologie e della Rete in generale.

L’articolo 4 del D. Lgs. 99/2025, invece, assicura che la Presidenza del Consiglio dei Ministri realizzerà (anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell’Istruzione e del Merito), apposite campagne informative e di comunicazione istituzionale in materia di prevenzione e sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi.

Tutto ciò, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonché di soggetti privati.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Nell’ottica di favorire l’ulteriore diffusione del servizio di assistenza, l’art. 4, comma 2, prevede altresì che il MIM e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovano la conoscenza del sopra citato numero pubblico “Emergenza infanzia 114”.

Tali iniziative, con tutta evidenza, andranno a rafforzare ulteriormente le attività di divulgazione e le iniziative di sensibilizzazione già finora previste al riguardo da parte del nostro Legislatore, ossia:

a) le campagne di informazione sull’uso consapevole della Rete e sui rischi connessi, e, in particolar modo, sui mezzi di prevenzione dall’accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori, previste nell’art. 14, comma 3, della Legge n. 159/2023 (c.d. “Legge Caivano”). La norma ora citata dispone che dette campagne siano avviate annualmente da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero delle imprese e del Made in Italy;

b) le periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, da realizzarsi avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Esse, a mente dell’articolo 3, comma 5, della più volte citata Legge n. 71/2017, devono essere predisposte da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e con il Garante per la protezione dei dati personali.

Completa il D.Lgs. n. 99/2025 l’art. 5, che reca la c.d. “clausola di invarianza finanziaria”, a mezzo della quale si precisa che dall’attuazione del Decreto in commento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

L. n. 70/2024

Prestito personale

Delibera veloce

 

L. n. 71/2017

Copyright © – Riproduzione riservata




Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Vuoi acquistare in asta

Consulenza gratuita

 

La tua casa è in procedura esecutiva?

sospendi la procedura con la legge sul sovraindebitamento