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Digitalizzazione del ciclo d’acquisto, tutte le regole e i vantaggi


Tra le tante novità introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. lgs. 36/2023) e dal Correttivo (D. lgs. 209/2024), oltre al principio di risultato, l’altra fondamentale risulta essere l’utilizzo delle piattaforme indicate dall’ANAC e la digitalizzazione del ciclo d’acquisto. Che questi ultimi siano due capisaldi voluti dal legislatore, come vedremo nella seconda parte del lavoro, lo si evince anche dall’istituto temporaneo della qualificazione con riserva e dai pareri e sentenze relative ad ANAC, TAR e Consiglio di Stato che lo riguardano. È, però, opportuno procedere con ordine e fare un breve excursus in materia di appalti e digitalizzazione e capire le novità in tema di procurement pubblico.

 

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Appalti e digitalizzazione del ciclo d’acquisto, le regole

Con l’entrata in vigore a pieno regime del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) dal primo gennaio 2024, la digitalizzazione è diventata non solo un’opzione, ma una condizione imprescindibile per la gestione dei contratti pubblici in Italia. La riforma introduce un vero e proprio cambio di paradigma, imponendo l’impiego di strumenti digitali lungo l’intero ciclo di vita del contratto, dalla programmazione all’esecuzione, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, efficienza e legalità.

Il ruolo delle Pad

La nuova disciplina prevede che tutte le fasi dei contratti pubblici – programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, esecuzione – siano gestite esclusivamente tramite piattaforme digitali certificate. Questo obbligo si estende a ogni tipologia di contratto soggetto al Codice, a prescindere dalla soglia di valore e dal settore di riferimento (ordinario o speciale).

Non si tratta solo di un’innovazione tecnologica, ma di una trasformazione organizzativa profonda per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, che devono ora dotarsi – direttamente o in convenzione – di strumenti informatici certificati per garantire la legittimità dell’intera procedura.

Ciclo d’acquisto e Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Per rendere operativa questa digitalizzazione sistemica, è stato costruito un complesso ecosistema nazionale di e-procurement, strutturato attorno a una infrastruttura digitale interoperabile fondata sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Il cuore pulsante dell’ecosistema è rappresentato dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC che funge da nodo centrale per lo scambio e la conservazione delle informazioni rilevanti.

La BDNCP è integrata con le piattaforme certificate e con i database delle amministrazioni pubbliche (es. INPS, Agenzia Entrate), facilitando il flusso di dati e consentendo il soddisfacimento automatico di obblighi legali, tra cui trasparenza, pubblicità legale, acquisizione dei CIG e verifica dei requisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

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L’impatto del CIG

Dal primo gennaio 2024, l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) non avviene più attraverso i sistemi separati come SIMOG o SmartCIG. Ora è integrata nei flussi operativi delle piattaforme certificate, che comunicano in tempo reale con la BDNCP. Questo nuovo modello elimina le duplicazioni e garantisce tracciabilità piena dei flussi finanziari, secondo quanto richiesto dalla normativa antimafia e anticorruzione (L. 136/2010).

Per alcune categorie particolari di affidamenti – come affidamenti diretti sotto soglia, adesioni a convenzioni o affidamenti in house –sino al 31 dicembre 2024 sono state possibili tramite l’utilizzo in via suppletiva dell’interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP).

Solo le piattaforme digitali che hanno ottenuto la certificazione ANAC possono essere utilizzate per gestire una o più fasi della procedura contrattuale. L’elenco aggiornato di queste piattaforme è disponibile nel Registro Piattaforme Certificate (RPC). Una stazione appaltante può utilizzare più piattaforme, ciascuna certificata per una fase diversa, per la gestione di un singolo contratto.

Per le amministrazioni che non dispongono di una propria piattaforma, è previsto il ricorso a piattaforme messe a disposizione da altre PA o centrali di committenza. Il FVOE, ora alla versione 2.0, rappresenta un’evoluzione fondamentale per la verifica dei requisiti dei partecipanti alla gara, inclusi ausiliari e subappaltatori. Attraverso un’integrazione diretta con le banche dati degli enti certificanti, consente alle stazioni appaltanti di accedere a documenti e attestazioni necessarie per le verifiche ex lege. Il sistema non richiede più il PassOE da parte dell’operatore economico, semplificando notevolmente la partecipazione alle gare.

Ciclo d’acquisto, come fare la pubblicità legale degli appalti

Una delle novità più rilevanti riguarda il sistema di pubblicità legale. A partire dall’inizio del 2024, l’ANAC è diventata e-sender nazionale, unico soggetto incaricato di trasmettere bandi e avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. A livello nazionale, la pubblicazione avviene sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP, che ha sostituito la Gazzetta Ufficiale, serie speciale contratti pubblici. Questo sistema garantisce pubblicità gratuita e automatica, rendendo superflue le forme tradizionali di pubblicazione.

Il nuovo sistema consente un assolvimento efficace e integrato degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa, come previsti dal D.Lgs. 33/2013. Le informazioni obbligatorie relative ai contratti, una volta trasmesse alla BDNCP tramite le piattaforme certificate, non devono più essere ripubblicate integralmente nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali. È sufficiente un link diretto alla pagina BDNCP dove tali dati sono liberamente consultabili, garantendo piena accessibilità e riducendo l’onere documentale sulle PA.

L’avvio della digitalizzazione ha richiesto un investimento importante in termini organizzativi e formativi. L’ANAC, in collaborazione con il MIT e AGID, ha messo a disposizione una serie di delibere attuative e comunicazioni ufficiali per accompagnare le amministrazioni nella transizione.

Gli obiettivi della digitalizzazione del ciclo di vita degli acquisti

La digitalizzazione dei contratti pubblici rappresenta una delle riforme più ambiziose nell’ambito del diritto amministrativo italiano degli ultimi anni. Non si tratta soltanto di una modernizzazione tecnica, ma di una trasformazione profonda delle logiche di funzionamento della PA, orientata a trasparenza, accountability, efficienza e interoperabilità. La sfida, ora, è garantire che tale innovazione sia realmente inclusiva, sostenibile e accessibile a tutte le amministrazioni, evitando che diventi un ulteriore elemento di complessità per chi è meno attrezzato tecnologicamente.

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Per gli affidamenti di modesto valore (fino a 5.000 euro), il legislatore ha previsto una proroga fino al 30 giugno 2025 per l’utilizzo dell’interfaccia web della piattaforma ANAC, come modalità alternativa in caso di difficoltà tecniche. La stessa finestra temporale si applica ad accordi quadro e affidamenti in house pubblicati prima di fine 2023. Tuttavia, dal primo luglio 2025, l’utilizzo dell’interfaccia web è ammessa solo per le fattispecie escluse dalla piena digitalizzazione, a conferma della definitiva centralità delle piattaforme digitali di approvvigionamento (PAD), integrate tramite la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND).

L’obiettivo della digitalizzazione degli appalti pubblici è duplice: da un lato, aumentare l’efficienza e la tempestività delle procedure; dall’altro, garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e controllo. Il nuovo sistema, strutturato e interoperabile, rappresenta una svolta nella gestione delle risorse pubbliche e nella collaborazione tra operatori economici e pubblica amministrazione.

Qualificazione con riserva

Si giunge ora al focus della questione, l’istituto della qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti sino al 30 giugno 2025 e le prerogative per ottenerlo. Tra queste, fondamentali, secondo le linee guida ANAC e varie sentenze del TAR e del Consiglio di Stato[1], sono la digitalizzazione dell’intero procedimento e l’utilizzo di piattaforme[2]. Nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), rafforzato dal D.lgs. 209/2024, l’ANAC è posta al centro di un modello di amministrazione regolata, dove l’accesso al mercato degli affidamenti pubblici è subordinato a precisi requisiti di capacità tecnica, organizzativa e – sempre più – digitale. In questo contesto, la qualificazione con riserva di cui all’art. 63, comma 13, rappresenta una deroga funzionale che consente l’operatività delle amministrazioni in fase di transizione, evitando blocchi operativi e garantendo, al contempo, i principi di legalità, efficienza e buon andamento (art. 97 Cost.)[3].

Il caso Camaiore-Altopascio

Con la Delibera n. 190 del 7 maggio 2025, l’ANAC ha accolto l’istanza della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Camaiore e Altopascio, iscrivendola con riserva all’elenco delle SA qualificate. Due i presupposti principali: urgenza oggettiva, legata alla necessità di bandire procedure entro il 30 giugno per evitare la perdita di finanziamenti; struttura consolidata, comprensiva di personale tecnico qualificato e soprattutto di una piattaforma di e-procurement certificata, già operativa. Questo secondo elemento è decisivo: la digitalizzazione del ciclo di vita dell’appalto – dal fabbisogno all’esecuzione – si configura ormai come un prerequisito tecnico per qualsiasi forma di qualificazione, anche temporanea.

L’art. 63, comma 13, introduce un potere discrezionale in capo all’ANAC, distinto dalla qualificazione con riserva automatica ex comma 4. A differenza di quest’ultima – che opera quando mancano solo elementi formali – la riserva “regolativa” richiede: una valutazione prognostica positiva da parte dell’Autorità, una motivazione rafforzata e una scadenza predefinita, in questo caso il 30 giugno 2025.

È un provvedimento abilitante e condizionato, che si fonda su elementi concreti e verificabili, come l’uso di piattaforme digitali certificate AgID, requisito imprescindibile per la qualificazione ordinaria ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice.

Le piattaforme come strumento di legittimità procedimentale

Nel nuovo sistema degli appalti pubblici, la piattaforma digitale di approvvigionamento non è più un supporto tecnico, ma un garante di legalità procedurale. Solo tramite strumenti certificati e interoperabili – come richiesto dall’Orchestratore ANAC, dall’eForm, e dal fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) – è possibile garantire: la tracciabilità delle decisioni, la trasparenza dell’azione amministrativa, l’adempimento automatico degli obblighi di pubblicazione.

 

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Non a caso, nella prassi ANAC (si veda anche la Delibera n. 104/2025[4] – Aeronautica Militare e la Delibera n. 143/2025 – Guardia di Finanza), la disponibilità di una piattaforma e-procurement certificata emerge come condizione minima per attivare la riserva, accanto alla presenza di struttura e personale stabile.

L’istituto della qualificazione con riserva riflette una concezione funzionale e dinamica del principio di legalità, che si traduce in: flessibilità regolata, con termini precisi e controlli ex post; accompagnamento istituzionale, in cui l’ANAC non è solo organo di vigilanza, ma attore proattivo della trasformazione digitale della PA; bilanciamento tra forma e sostanza, per cui la temporanea assenza di alcuni requisiti non può paralizzare l’azione amministrativa se vi è una struttura abilitante già operativa sul piano digitale.

In questo senso, la digitalizzazione del procedimento di qualificazione non è una mera opzione, ma il cuore stesso della capacità amministrativa contemporanea. L’esperienza della CUC Camaiore-Altopascio conferma che l’istituto della qualificazione con riserva può fungere da leva di riforma amministrativa solo se accompagnato da un adeguato livello di digitalizzazione organizzativa. La piattaforma e-procurement non è solo un requisito tecnico, ma il luogo dove si attua, in concreto, la legalità del procedimento amministrativo.

La discrezionalità dell’ANAC si esercita, allora, entro margini verificabili e motivati, orientandosi verso un modello di amministrazione digitale adattiva, in cui le regole abilitano e non bloccano, e in cui la transitorietà della riserva diventa una tappa strutturata di un percorso di crescita. Il sistema di qualificazione, così concepito, non è solo un filtro di legittimazione, ma una politica pubblica di rafforzamento della capacità amministrativa, dove il digitale non è una sovrastruttura, ma l’infrastruttura stessa della legalità contemporanea.


Note

[1] Consiglio di Stato: Sentenza n. 121 del 8 gennaio 2025; Sentenza n. 344 del 16 gennaio 2025; sentenza n. 844 del 3 febbraio 2025; sentenza n. 1629 del 25 febbraio 2025; sentenza n. 1029 del 10 febbraio 2025; sentenza n. 498 del 12 febbraio 2025.

[2] R. Renzi, Qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti: la delibera ANAC n. 143/2025, in Salvis Juribus, 3/05/2025

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[3] R. Renzi, La qualificazione con riserva nel Codice dei contratti pubblici, in Molto Comuni, 4/06/2025

[4] R. Renzi, La qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023: uno strumento di flessibilità regolativa tra discrezionalità tecnica e interesse pubblico. Nota alla Delibera ANAC n. 104/2025, in Italia Appalti, 27/05/2025.



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