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Bonus busta paga 2025: come funziona il taglio fiscale


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La gestione del bonus per il taglio del cuneo fiscale chiama in campo aziende e consulenti. Le regole da seguire, alla luce delle novità introdotte dal 1° gennaio, sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E/2025

Bonus in busta paga in percentuale, sulla base del reddito percepito dal contribuente, o come ulteriore detrazione decrescente.

Nel 2025 il taglio del cuneo fiscale agisce direttamente sulle retribuzioni e non più sui contributi dovuti dai dipendenti.

Aziende e consulenti sono chiamati a gestire le procedure per il calcolo e l’erogazione di un bonus riconosciuto come contributo o come detrazione aggiuntiva rapportata al periodo di lavoro nell’anno.

A fornire le istruzioni per la gestione della misura è stata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2025, con un focus anche sulle successive operazioni di conguaglio.

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Bonus busta paga, doppia via per il taglio del cuneo fiscale

La Legge di Bilancio 2025 ha cambiato la struttura del bonus per il taglio del cuneo fiscale. Da sconto contributivo si è passati ad una gestione integralmente fiscale della misura, riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 40.000 euro.

In particolare, per i titolari di reddito da lavoro dipendente fino a 20.000 euro, il bonus è riconosciuto come importo aggiuntivo sulla retribuzione. Superata questa soglia, e fino al limite massimo di 40.000 euro, spetta invece una detrazione extra in busta paga.

Le regole operative per la gestione della misura sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E/2025.

Bonus per il taglio del cuneo fiscale fino al 7,1 per cento, reddito da rapportare ad anno

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente fino a 20.000 euro, in busta paga è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo pari al:

  • 7,1 per cento, in caso di reddito non superiore a 8.500 euro;
  • 5,3 per cento, in caso di reddito superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8 per cento in caso di reddito superiore a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

Gli importi vengono corrisposti automaticamente dai datori di lavoro. Il dipendente non è tenuto a fare domanda, mentre può rinunciarvi presentando una specifica comunicazione all’azienda.

Per quel che riguarda il calcolo del reddito del dipendente, l’importo deve essere rapportato all’intero anno.

In caso di lavoro solo per una parte dell’anno è quindi richiesto di seguire regole specifiche, ossia:

  • calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);
  • determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
  • applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, in caso di lavoratori con più redditi da lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito annuale, ai fini del calcolo del reddito teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una sola volta.

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Detrazione aggiuntiva per i redditi superiori a 20.000 euro

Il taglio del cuneo fiscale cambia forma per i titolari di redditi superiori a 20.000 euro. In tal caso l’importo è riconosciuto come detrazione aggiuntiva, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, fino al raggiungimento del limite annuo di 40.000 euro di reddito.

La detrazione extra è pari:

  • a 1.000 euro, in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito il reddito complessivo, e 8.000 euro, in caso di redditi compresi tra 32.001 e 40.000 euro.

Il beneficio derivante dal taglio del cuneo fiscale decresce quindi progressivamente, fino ad annullarsi per i titolari di redditi pari o superiore a 40.000 euro.

Nel calcolo del reddito complessivo anche le quote esenti del regime impatriati

Datori di lavoro e Consulenti che gestiscono le procedure di riconoscimento del bonus in busta paga sono chiamati a confrontarsi con le regole specifiche per l’individuazione del reddito del dipendente.

Conta il reddito complessivo e rilevano anche le quote considerate esenti applicando le agevolazioni previste dal regime impatriati. Non si considera invece il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta

La circolare dell’Agenzia delle Entrate contiene indicazioni di particolare interesse sul fronte degli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta, chiamati a verificare la spettanze del beneficio, calcolare l’importo teorico ed eseguire, a chiusura d’anno, le operazioni di conguaglio fiscale.

In particolare, sul fronte dell’individuazione dei beneficiari, è necessario considerare il reddito previsionale e le detrazioni riferite all’anno in corso, unitamente agli ulteriori dati comunicati dal lavoratore e contenuti nella Certificazione Unica (CU) relativa a precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso anno.

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La gestione delle procedure di pagamento incontra alcune complessità per i lavoratori con più rapporti o con più contratti part-time.

Nel primo caso, ossia nel caso di lavoratore che ha avuto più rapporti di lavoro dipendente nell’anno, è richiesta la consegna delle CU dei precedenti rapporti. Il nuovo datore di lavoro dovrà considerare tali dati in sede di conguaglio (ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973) per determinare la spettanza e l’ammontare delle agevolazioni. In assenza delle CU, il sostituto d’imposta calcolerà i benefici basandosi sui dati reddituali a sua disposizione.

Nel caso di contratti di lavoro part-time simultanei, le agevolazioni devono essere attribuite da un singolo sostituto d’imposta, scelto dal lavoratore. Quest’ultimo dovrà comunicare al sostituto scelto tutti i dati necessari (redditi, giorni lavorati presso altri datori) e, contestualmente, informare gli altri datori di non erogare la somma o applicare la detrazione.

Il datore di lavoro è sempre obbligato a conservare la documentazione comprovante le comunicazioni ricevute dal lavoratore per eventuali controlli.

Bonus come detrazione, conta la capienza

Per quanto riguarda il riconoscimento della detrazione aggiuntiva, in caso di redditi superiori a 20.000 euro, è essenziale che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda. Se la capienza è parziale, il beneficio è riconosciuto entro tale limite.

In assenza di un ordine di priorità specifico per le detrazioni fiscali, il sostituto d’imposta deve seguire le regole generali di calcolo e scomputo dall’imposta lorda. L’importo massimo della detrazione di cui al comma 6 viene sommato alle altre detrazioni spettanti e l’importo complessivo così ottenuto è portato in diminuzione dell’imposta lorda fino a concorrenza della stessa.

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Gli importi della somma e della detrazione riconosciuti al lavoratore devono essere indicati nella Certificazione Unica (CU).

Calcolo finale con il conguaglio di fine anno

I conti effettivi sull’effettiva spettanza del bonus o dell’ulteriore detrazione si fanno a fine anno. Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, e al pari di altri contributi riconosciuti in busta paga quale ad esempio il trattamento integrativo, i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza degli importi.

Qualora le somme erogate o le detrazioni applicate si rivelino non dovute, in tutto o in parte, il sostituto provvede al recupero, che in caso di importi dovuti superiori a 60 euro potrà avvenire in un massimo di 10 rate di pari importo.

Ovviamente, in caso di staffetta tra bonus e detrazione, il recupero riguarda esclusivamente l’importo della somma aggiuntiva erogata al netto della detrazione spettante.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta recupera i benefici fiscali non spettanti in unica soluzione, indipendentemente dall’importo. Nel caso di incapienza della retribuzione, l’importo non trattenuto sarà comunicato al lavoratore che dovrà restituire l’importo direttamente, entro il 15 gennaio dell’anno successivo o in sede di versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di riferimento.



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