L’attuale scenario fiscale italiano offre nuove possibilità per le partite IVA che intendono regolarizzare la propria posizione tributaria tramite strumenti agevolati.
Tra queste misure, il ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale per il 2025-2026 rappresenta una delle novità più importanti. Questa soluzione consente, a chi aderisce al nuovo concordato, di sanare eventuali irregolarità pregresse relative a specifiche annualità, versando tributi definiti in forma agevolata e riducendo i rischi di contestazioni future su periodi fiscalmente sensibili.
Cos’è il ravvedimento speciale per il biennio 2025-2026: caratteristiche e novità
Il ravvedimento speciale per il 2025-2026 conferma la struttura della precedente versione, adattandosi al nuovo biennio del concordato preventivo.
Questa misura si configura come un’opzione per chi intende sanare le irregolarità fiscali avvenute negli anni precedenti in modo semplificato, pagando delle sanzioni forfettizzate, evitando così di incorrere in un accertamento tributario e relative alle imposte non versate, applicando coefficienti e aliquote ridotti sulla base imponibile determinata secondo il punteggio ISA (Indice sintetico di affidabilità fiscale) e
Il meccanismo si basa su una flat tax sostitutiva, variabile in funzione della “affidabilità fiscale” dichiarata negli anni oggetto di regolarizzazione e prevede:
- Aliquote ridotte e scaglioni premiali in base al punteggio ISA: chi ha maturato livelli ISA più elevati assicura maggiore certezza fiscale e paga meno.
- Possibilità di sanare selettivamente più annualità comprese tra il 2019 e il 2023.
- Pagamento agevolato: possibilità di versare l’importo dovuto in un’unica soluzione, oppure tramite rate mensili (fino a un massimo di 10 rate secondo le ultime modifiche legislative).
- Decorrenza: gli effetti della regolarizzazione partono dal 1° gennaio 2026.
Rispetto all’edizione precedente, l’accesso alla sanatoria è legato esclusivamente ai contribuenti che abbiano effettivamente accettato la proposta di concordato preventivo biennale per il 2025-2026.
Chi può aderire al ravvedimento speciale: requisiti e soggetti esclusi
La platea dei beneficiari del ravvedimento speciale include esclusivamente i titolari di partita IVA, lavoratori autonomi, professionisti e imprese individuali che abbiano formalmente aderito alla proposta di concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Questa opzione resta preclusa ai soggetti che:
- Non hanno presentato domanda di adesione o non hanno perfezionato l’accettazione del concordato 2025-2026.
- Non hanno applicato gli ISA all’anno che si intende regolarizzare, oppure sono incorsi in cause di esclusione, quali adozione di regimi forfettari, inizio attività nel periodo di interesse, esercizio di più attività esenti dagli ISA (multiattività non rientranti nello stesso indice), condizioni dichiarate di non normalità legate alla pandemia o ad altri fattori specifici.
- Hanno ricevuto atti interruttivi o notifiche di processi verbali di constatazione, schemi di atti di accertamento o atti di recupero per crediti d’imposta inesistenti relativi all’annualità da regolarizzare, prima dell’effettuazione del pagamento unico o della prima rata.
Diversamente da quanto ipotizzato precedentemente, non è prevista la possibilità di sanare il 2023 per coloro che hanno aderito al CPB l’anno scorso per il biennio 2024-2025.
Periodi fiscali e annualità interessate dal ravvedimento
Questa versione del ravvedimento speciale si applica alle annualità dal 2019 al 2023, lasciando ampia facoltà al contribuente di selezionare una o più annualità da regolarizzare.
Annualità sanabili | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023* |
Condizioni di accesso | Avere presentato ISA valido e non essere destinatario di atti interruttivi |
Limite per il 2023 | Solo per chi non ha già aderito al ravvedimento speciale precedente |
Come funziona il calcolo delle somme dovute: base imponibile e aliquote
Il meccanismo di calcolo prevede la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), con le eventuali addizionali, e dell’IRAP risultato dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
- del 5%, per chi ottiene un punteggio ISA pari a 10;
- del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 8 e 10;
- del 20%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
- del 30%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 4 e 6;
- del 40%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 3 e 4;
- del 50%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 3.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023 l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi si calcola applicando le seguenti aliquote:
- del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA pari o superiore al 9;
- del 12%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
- del 15%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 6.
Per gli stessi periodi d’imposta l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRAP risulta del 3,9%.
Per gli esercizi 2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30% sulle imposte calcolate nelle modalità sopra esposte, per tener conto dell’emergenza pandemica.
Punteggio ISA | Incremento imponibile |
10 | +5% |
8 ≤ ISA < 10 | +10% |
6 ≤ ISA < 8 | +20% |
4 ≤ ISA < 6 | +30% |
3 ≤ ISA < 4 | +40% |
< 3 | +50% |
- Per le partite IVA escluse dagli ISA (multiattività, cause Covid, condizioni eccezionali): incremento fisso 25%.
- Aliquota imposta sostitutiva sulle imposte dirette applicata alla base imponibile:
Punteggio ISA | Aliquota |
≥ 8 | 10% |
6 ≤ ISA < 8 | 12% |
< 6 | 15% |
- Per i contribuenti esclusi dagli ISA: aliquota sostitutiva unica 12,5%.
- IRAP: sempre aliquota fissa 3,9%, per qualsiasi categoria e punteggio.
- Importo minimo: almeno 1.000 euro di imposta dovuta per ciascun anno e solo sulle imposte dirette.
Esempi pratici:
Profilo | ISA | Reddito dichiarato | Coefficiente incremento | Base aggiuntiva | Imposta |
Studio tecnico indiv. | 9 | € 50.000 (2021) | +6% | € 3.000 | 10% di € 3.000, -30% Covid = € 210 |
Ditta multiservizi (escluso ISA) | — | € 70.000 (2020) | +25% | € 17.500 | 12,5% di € 17.500, -30% = € 1.531,25 |
Tasse, imposte e modalità di pagamento: come e quando si paga
Le tasse dovute includono le imposte dirette (IRPEF, IRES e relative addizionali) e, se dovuta, l’IRAP. La liquidazione avviene sulla base dei calcoli già descritti. È previsto un importo minimo di 1.000 euro per ogni annualità di ravvedimento per le sole imposte sui redditi: se l’imposta calcolata fosse inferiore, si versa comunque questa soglia.
Per quanto riguarda le tempistiche da rispettare, il pagamento può essere effettuato:
- in un’unica soluzione, dal 1° gennaio al 15 marzo 2026;
- in un massimo di 10 rate mensili, a partire dalla scadenza di marzo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.
- in caso di scelta della rateazione, il beneficio resta valido finché tutte le rate vengono pagate secondo il piano. Se anche una sola rata viene omessa oppure saldata oltre la rata successiva, si perde la protezione solo per l’annualità inadempiente.
Il versamento avviene tramite i canali ordinari previsti dall’Agenzia delle Entrate (F24/telematico), le modalità tecniche saranno dettagliate in appositi provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria periodicamente aggiornati.
Vantaggi, limiti e cause di decadenza dal ravvedimento speciale
Tra i punti di forza della misura spiccano la possibilità di sanare posizioni debitorie a condizioni estremamente vantaggiose e la limitazione delle attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria per le annualità oggetto di regolarizzazione.
A partire dal pagamento della prima rata o della soluzione unica, scattano infatti le seguenti misure:
- Tutela dallo scudo accertamenti: non possono essere avviate, per i periodi ravveduti, rettifiche analitiche e induttive su reddito d’impresa/lavoro autonomo o presuntive IVA, tranne nei casi di perdita dei requisiti.
- Pianificazione fiscale avanzata: consente all’impresa di programmare in modo trasparente e anticipato i costi tributari, scegliendo anche le annualità su cui intervenire.
- Rateazione flessibile: fino a 10 quote mensili, salvaguardando la liquidità aziendale.
Tra i limiti spicca la stretta connessione alla permanenza nel concordato biennale: la decadenza dal concordato comporta la perdita dei benefici anche sul ravvedimento.
Inoltre, la misura decade (totale o limitatamente ad alcune annualità) in caso di:
- Intervento di atti interruttivi (pvc, accertamenti, recuperi crediti inesistenti) prima del perfezionamento del ravvedimento.
- Notifica di misure cautelari/rinvio a giudizio per specifici reati tributari (fatta eccezione per dichiarazione infedele, omesso versamento ritenute/IVA).
- Inadempienza sui pagamenti rateali, che annulla i benefici solo per le annualità omesse.
Precisiamo che le somme già versate non sono mai rimborsabili in caso di decadenza.
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