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Fringe benefit e welfare, qualcosa è cambiato


Con la Legge di Bilancio del 2025 il legislatore ha introdotto alcune modifiche permanenti al sistema del welfare per i lavoratori dipendenti, unitamente ad alcune proroghe di istituti sperimentali, come l’innalzamento del valore soglia dei fringe benefit esente da tassazione e da contribuzione.

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In particolare, in tema di fringe benefit assegnati alla propria popolazione aziendale dal datore di lavoro con accordo sindacale o con regolamento, la manovra ha riconfermato per gli anni 2025, 2026 e 2027, come per lo scorso anno, una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (i cosiddetti fringe benefit) e le somme eventualmente erogate o rimborsate al dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche energetiche, nonché delle spese per la locazione dell’abitazione principale o degli interessi sul mutuo relativo alla stessa, entro il limite complessivo di 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico.

Tale limite, previsto originariamente di un importo pari a 258,23 euro dall’art.51, c.3, del Tiur, è stato innalzato fino a 2.000 euro per il triennio in corso qualora si rientri nella definizione di lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico secondo le disposizioni dell’art.12, c.2, del Tuir (il testo regolatorio delle imposte sui redditi), compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affidati e i figli conviventi del coniuge scomparso.

Entro i termini di 1.000 o 2.000 euro sono computati benefit comunemente diffusi come il valore convenzionale dell’auto assegnata sia per uso aziendale sia privato, i premi per assicurazioni sulla vita o infortuni extraprofessionali a favore del lavoratore o dei familiari. Viene confermato che, una volta superato il limite di 1.000 e 2.000 euro, l’intera somma diviene assoggettata a tasse e contributi, includendo anche la quota prima esente.

Ai fini di questo importante beneficio, per essere considerati a carico generando la maggiorazione della soglia esente, i figli devono disporre di un reddito complessivo che non sia superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni; ma per il periodo 2025-2026 sono sorti numerosi dubbi operativi fra datori di lavoro e consulenti su chi fossero i figli definibili a carico.

Infatti, la legge di bilancio 2025 ha operato una modifica dell’art.12, c.1, lett.c, in base alla quale la detrazione per i figli a carico, dal 2025 viene riconosciuta solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni se privi di una disabilità accertata; restano invece a carico, nel rispetto delle soglie reddituali sopra individuate, i figli disabili anche oltre l’età di 30 anni.

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare 4/E del 2025 che tale detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30. Tale modifica ha insinuato il dubbio che ha portato numerose aziende a ritenere che oltre 30 anni, parallelamente alle detrazioni, la soglia dei 2000 euro di non concorrenza reddituale dei fringe si applicasse solo ai figli a carico disabili.

Nel testo di prassi dell’Agenzia si è però chiarito che l’art.12, c.4-ter, dello stesso Tuir considera ai fini fiscali i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett.c) del c.1 al pari dei figli per i quali tale detrazione invece spetta.

Tali disposizioni si applicano sia ai figli fino a 21 anni, per i quali i genitori percepiscono l’Assegno Unico Universale erogato da Inps in presenza di determinati requisiti, sia ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, senza disabilità accertata, a condizione che rispettino il limite di reddito personale dei 2.840 euro annui.

Oltre alla modifica operata verso i figli a carico, la Legge di Bilancio ha rivisto l’art.12 del Tuir anche in merito alle detrazioni per gli altri familiari a carico: dal 2025, infatti, non sarà più possibile beneficiare delle detrazioni anche per fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge separato, limitandosi adesso ai soli ascendenti conviventi con il contribuente (ad esempio i genitori), tramite l’eliminazione del relativo riferimento all’articolo 433 del codice civile.

Dunque, le modifiche introdotte dalla l.207/2024 hanno circoscritto il perimetro entro il quale poter riconoscere ai propri lavoratori gli interventi di welfare disciplinati ex art.51, c.2 ad esempio della lettera F del Tuir relativa a opere e servizi di utilità sociali (come il welfare aziendale assegnato sotto forma di viaggio o abbonamento in palestra). Questi saranno fruibili solo dal dipendente e da ciascun figlio, ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati e agli ascendenti conviventi.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato una ulteriore modifica entrata in vigore a fine 2024 nell’art.51 del Tuir (al comma 2), secondo cui non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le polizze cosiddette Dread disease e Long Term care-Ltc).

La norma ha esteso il perimetro applicativo della norma, prima riservata al solo lavoratore, anche al suo coniuge non effettivamente e legalmente separato, ai figli (di qualunque età) e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico.

Tale non concorrenza reddituale riguarda premi e contributi versati non solo a casse sanitarie, ma anche direttamente a polizze assicurative (purché riferiti solo a coperture Dread Disease e Long Term Care).

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Va poi rilevato, in merito alle Casse Sanitarie integrative del Sistema sanitario nazionale, che la norma relativa alla deducibilità fiscale dei contributi a tali casse ha recepito l’obbligo, da parte dei fondi integrativi del Sistema sanitario nazionale, di conformarsi al principio di mutualità e solidarietà fra gli iscritti per legittimare la deducibilità dei relativi contributi fissata nella soglia di 3.615,2 euro annui.

Pertanto per potere godere, anche in un piano di welfare, della non concorrenza reddituale di tali contributi trasferiti alle casse per dotarsi di coperture sanitarie integrative, la regolamentazione della cassa dovrà esplicitamente prevedere la rimborsabilità e la copertura di prestazioni superiori al mero valore del contributo versato dal singolo iscritto, in una ottica più generalizzata di solidarietà fra tutti gli iscritti, evitando il fenomeno delle cosiddette ‘casse lavatrice’ che si erano limitate a rimborsare prestazioni sanitarie esclusivamente nel limite del valore del premio pagato dall’iscritto.

*Consulente del lavoro, consulente previdenziale Praesidium S.p.a.



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