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Commercialisti, i professionisti nella crisi d’impresa e nelle funzioni giudiziarie: nuovo quaderno del CN – Fiscal Focus


Gli autori del documento sottolineano come “gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’intensa attività normativa che, nell’introdurre importanti novità nel nostro ordinamento, ha sensibilmente modificato il modo di esercitare la professione” e che “il generale contesto, che si è venuto a creare a seguito della riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza o della riforma del processo civile, attribuisce senza alcun dubbio nuovi e importanti ruoli ai professionisti iscritti all’Albo che vedono riconosciute in molteplici occasioni le proprie competenze tecniche”.

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Saldo e stralcio

 

Nelle sei sezioni che compongono il quaderno viene effettuata una sintetica esposizione delle regole di funzionamento degli elenchi, degli albi e dei registri in cui i professionisti devono iscriversi per accedere agli incarichi presi in considerazione.

La sezione 1 è dedicata all’esame degli incarichi esercitati dai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, per l’accettazione dei quali è richiesta l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Ai sensi del citato art. 356 CCII è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell’ambito degli strumenti e delle procedure previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza. L’iscrizione è richiesta anche ai professionisti indipendenti che su incarico del debitore rilasciano le attestazioni previste dall’ordinamento.

L’iscrizione all’elenco è consentita a quanti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, CCII dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.

Nella sezione 2 sono esaminati gli incarichi assunti dai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in occasione del procedimento di composizione negoziata. L’incarico di esperto presuppone l’iscrizione nell’elenco ex art. 13, comma 3, CCII.

A tal riguardo, corre l’obbligo di segnalare che il 28 marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie in cui vengono individuati principi e criteri direttivi per la riforma organica della disciplina dell’amministrazione straordinaria e, inter alia, per l’istituzione nell’elenco di cui all’art. 13, comma 3, CCII, di una sezione speciale di professionisti dotati di particolari requisiti di esperienza, competenza e professionalità nella gestione delle grandi imprese e delle imprese strategiche tra i quali individuare l’esperto facilitatore delle trattative di tali categorie di imprese.

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La sezione 3 è dedicata all’esame degli incarichi svolti dai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle procedure c.d. minori di soluzione delle crisi da sovraindebitamento, per l’esercizio dei quali è richiesta l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi e nel registro degli OCC.

Con riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato, le nuove disposizioni contenute nel CCII sono entrate in vigore il 15 luglio 2022, comportando la sostanziale abrogazione delle previsioni contenute nella legge n. 3/2012 (che tuttavia continuano ad applicarsi ai giudizi pendenti ex art. 390 CCII). Resta, invece, in vigore il decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, richiamato nel Codice della crisi.

Per l’individuazione delle fattispecie, giova osservare come, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII, per «sovraindebitamento» si intenda lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Nella sezione 4 sono esaminati gli incarichi e le funzioni esercitati dai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle procedure di amministrazione straordinaria, in qualità di commissario giudiziale e commissario straordinario.

Corre l’obbligo di segnalare che il 28 marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie in cui vengono individuati principi e criteri direttivi per la riforma organica della disciplina dell’amministrazione straordinaria e, inter alia, per l’individuazione di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei commissari straordinari che andranno a compore un elenco tenuto e vigilato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La sezione 5 è dedicata all’esame degli incarichi svolti dai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle vesti di ausiliari del giudice civile. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , di attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 206/2021 (c.d. Riforma Cartabia) inerente alla riforma del processo civile, contiene significative novità in ordine alla disciplina degli elenchi, dei requisiti di professionalità e formativi degli ausiliari del giudice, disciplinando la tenuta dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici e istituendo, presso ogni tribunale, l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.

Nella sezione 6 si passano in rassegna altre funzioni svolte dai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per cui è richiesta l’iscrizione in elenchi, registi o albi ministeriali differenti da quelli indagati nelle precedenti sezioni. La prima attività presa in considerazione è quella del mediatore; a seguire sono esaminate la funzione del perito nel processo penale e quella dell’amministratore giudiziario di beni confiscati alle mafie. L’art. 7 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha dato attuazione alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. Riforma Cartabia) ha modificato la disciplina sulla mediazione civile e commerciale, contenuta nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.





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