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fatturazione SSN, CPB ed emergenze sismiche


di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.

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Per la professione

Medici convenzionati con il SSN – fatturazione elettronica

Agenzia delle entrate, risposta n. 132 del 13/5/25

In presenza di un foglio di liquidazione dei corrispettivi rilasciato dall’ASP e che «tiene luogo della fattura», i medici in convenzione con il SSN continuano ad essere esonerati, per tali prestazioni, dall’assolvimento degli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015. È corretto continuare ad emettere i fogli di liquidazione dei corrispettivi per i compensi corrisposti ai medici in convenzione e di assolvere al relativo adempimento della emissione della Certificazione Unica.

 

Concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti di minori dimensioni

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 28/4/25 (G.U. n.117 del 22/5/25)

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È stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula la proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 ai contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno applicato gli ISA e che sono titolari, tra l’altro, di reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di professioni.

 

Crisi bradisismica nei Campi Flegrei – sospensione dei termini di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 (G.U. n.104 del 7/5/25)

Previste delle agevolazioni in termini di sospensione di versamenti e di adempimenti tributari per i soggetti – che saranno successivamente individuati da un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare – che al 13/3/25, avevano la residenza in immobili:

  • danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro l’8/5/25, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13/3/25 e del 15/3/25 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
  • danneggiati per i quali, al’8/5/25, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13/3/25 e del 15/3/25 e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Versamenti tributari – Sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza dal 13/3/25 al 31/8/25. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10/12/25.

La sospensione si applica anche ai versamenti, tributari e non, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • atti previsti dagli articoli 29 (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni) e 30 (avvisi di addebito INPS) del D.L. n. 78/2010;
  • ingiunzioni previste dal TU delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (R.D. n. 639/1910), emesse da enti territoriali o da soggetti affidatari;
  • avvisi di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 1, co. 792, della legge n. 160/2019.

In questo caso i termini sospesi di versamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Adempimenti tributari – Nei confronti dei beneficiari sono, inoltre, sospesi:

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  • i termini degli adempimenti tributari in scadenza dal 13/3/25 al 31/8/25;
  • per il periodo dal 13/3/25 al 31/8/25, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, relativi ai rapporti di lavoro, verso le PA previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui sopra, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.

Gli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 10/12/25.

 

Veicoli in uso ai dipendenti – differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni della Legge di bilancio 2025

Art. 6, co. 2-bis, Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con Legge 24 aprile 2025, n. 60 (G.U. n.98 del 29/4/25)

Con la Legge di bilancio per il 2025 (comma 48) è stato stabilito che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1/1/25, si assume l’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente nelle percentuali – determinate in base alla tipologia di motore del veicolo – di seguito indicate:

  • 50% per la generalità dei veicoli;
  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con l’art. 6, co. 2-bis del D.L. n. 19/2025 è stato stabilito, in deroga a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025, che continua ad applicarsi la vecchia disciplina dell’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, per:

  • i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1/7/20 al 31/12/24;
  • i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31/12/24 e concessi in uso promiscuo dal 1/1/25 al 30/6/25.

Per i dipendenti che si trovano nelle citate condizioni, pertanto, ai fini della determinazione del fringe benefit “auto in uso promiscuo”, si assume una percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI – al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente – determinata in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo. In particolare:

  • 25%, per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2);
  • 30%, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • 50%, a decorrere dal 2021 (40% per il solo 2020), per veicoli con valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • 60%, a decorrere dal 2021 (50% per il solo 2020), per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

 

Contabilità

Buste paga

 

Per gli immobili

Costituzione del diritto di superficie – i corrispettivi che ne derivano sono redditi “diversi”

Agenzia delle entrate, risposta n. 129 del 13/5/25

Il corrispettivo che deriva dalla costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie costituisce reddito “diverso” ex art. 67, co. 1, lett. h), del TUIR ed è determinato secondo i criteri del successivo art. 71, co. 2, del TUIR.

 

Costituzione del diritto di usufrutto e cessione della nuda proprietà dello stesso immobile

Agenzia delle entrate, risposta n. 133 del 14/5/25

La costituzione del diritto di usufrutto e la contestuale cessione della nuda proprietà del medesimo immobile costituiscono due autonomi negozi sotto il profilo civilistico e sono soggetti autonomamente alla disciplina fiscale. In particolare:

  • il corrispettivo che deriva dalla costituzione a titolo oneroso dell’usufrutto costituisce reddito “diverso” ex art. 67, co. 1, lett. h), del TUIR, determinato secondo i criteri del successivo art. 71, co. 2 del TUIR;
  • la plusvalenza che deriva dalla cessione della nuda proprietà dell’abitazione è tassabile ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b), del TUIR, secondo i criteri del successivo art. 68, nell’ipotesi in cui la cessione avvenga entro 5 anni dall’acquisto.

 

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Agevolazione “prima casa” – termine di 2 anni per rivendere l’immobile pre-posseduto – applicabilità anche agli acquisti pregressi

Agenzia delle entrate, risposta n. 127 del 5/5/25

La Legge di bilancio 2025 ha previsto (comma 116) il raddoppio da 1 a 2 anni del termine da rispettare per non perdere l’agevolazione per vendere la “prima casa” in caso di acquisto di una nuova abitazione. È stato ora chiarito che il nuovo termine di 2 anni si applica in tutti i casi in cui il precedente termine di 1 anno per rivendere l’immobile agevolato pre-posseduto era ancora in corso alla data di entrata in vigore della modifica legislativa (1/1/25).

 

Superbonus – opzione per la detrazione delle spese 2022

Agenzia delle entrate, risposta n. 130 del 13/5/25

La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli come nell’ipotesi di omesso esercizio dell’opzione per la detrazione in 10 quote annuali di pari importo prevista per le spese del 2022 dall’art. 119, co. 8-quinqiues, del D.L. n. 34/2020 (Superbonus).

Solo per espressa disposizione di legge è consentito accedere all’istituto della dichiarazione integrativa, come nel caso delle spese sostenute nell’anno 2023, per le quali l’art. 119 co. 8-sexies, del D.L. n. 34/2020, espressamente prevede la possibilità di ripartire la detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023, mediante opzione da esercitare tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, co. 8, del D.P.R. n. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

 

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Vendita di immobile oggetto di interventi antisismici – plusvalenza realizzata

Agenzia delle entrate, risposta n. 137 del 20/5/25

Dalla vendita dell’immobile relativamente al quale un soggetto ha fruito del Superbonus avendo acquistato dall’impresa che ha realizzato gli interventi di riduzione del rischio sismico mediante la demolizione e ricostruzione di interi edifici:

  • non si realizza una plusvalenza ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b-bis), del TUIR. Non è, pertanto, necessario attendere più di 10 anni o adibire ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione per evitare la tassazione della plusvalenza;
  • può realizzarsi una plusvalenza ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b) del TUIR. Pertanto, qualora l’immobile sia venduto prima del decorso di 5 anni dall’acquisto e sempreché non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione, l’eventuale plusvalenza realizzata a fronte di tale cessione costituisce reddito ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b) del TUIR, determinata ai sensi del successivo art. 68 del TUIR.

 

Cedolare secca – contratto di locazione che presenta una clausola penale

Agenzia delle entrate, risposta n. 146 del 29/5/25

L’esercizio dell’opzione per il regime della “cedolare secca” per il contratto di locazione, l’imposta di registro ordinaria non è dovuta. Ciò vale anche se nel medesimo contratto è presente la disposizione relativa alla clausola penale.

 

Varie

Cessione fotografie “oggetti d’arte” – cedente diverso da autore, erede o legatario – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 140 del 22/5/25

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In attesa dell’attuazione della legge delega, che tra i criteri direttivi prevede la riduzione dell’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte e l’estensione dell’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, allo stato attuale, l’aliquota IVA del 10% è circoscritta alle cessioni degli oggetti d’arte (nel caso di specie fotografie, alle condizioni indicate) effettuate dagli autori, dai loro eredi o legatari.

Pertanto, nel caso in cui la cessione è effettuata da soggetti diversi da quelli suddetti si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

 

Le detrazioni della Legge di Bilancio per il 2025

Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 29/5/25

Sono stati forniti chiarimenti sulle detrazioni introdotte e/o modificate dalla Legge di bilancio 2025.

Tra le altre disposizioni illustrate nella circolare:

  • Riduzione dell’ammontare max di oneri detraibili per redditi sup. a 75.000 euro. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro è prevista una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione. Ai fini del calcolo del massimale sono escluse:
  • spese sanitarie;
  • somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative;
  • oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31/12/24 per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi;
  • rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR o di altre disposizioni, sostenute fino al 31/12/24;
  • oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie;
  • reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
  • Spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Tali spese sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.
  • Spese cani guida per non vedenti. Aumenta a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

 

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