(*)Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee. Lo scritto è destinato al Liber amicorum Giuseppe Santoni.
[1]In particolare, senza la pretesa di essere esauriente: G. Ferri, Sub art. 2267, in Delle società, Commentario del Codice Civile, a cura di Scialoja – Branca, Bologna-Roma, 1962, 156, secondo il quale la limitazione della responsabilità “non si giustifica in base ai principi della rappresentanza, né la responsabilità del socio gestore può essere considerata come una sanzione quale era invece per le società irregolari nel codice di commercio abrogato. Essa non può infatti essere eliminata neppure attraverso l’osservanza della pubblicità. Il fondamento deve ritrovarsi invece nella struttura della società semplice, per la quale si è voluto far corrispondere all’esercizio concreto del potere di gestione e di rappresentanza la responsabilità illimitata”. Invero, il problema qui si è posto proprio con riferimento ai mezzi idonei ritenuti necessari per poter opporre ai terzi il patto di limitazione della responsabilità, e, in qualche modo superato l’argomento che l’accertamento dovesse consistere prevalentemente in un giudizio di fatto (F. Di Sabato, La società semplice, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 16, I ed., Torino, 1985, 91), si è finito per riconoscere che il mezzo idoneo per eccellenza possa rinvenirsi proprio nell’iscrizione nel registro delle imprese (O. Cagnasso – M. Quaranta, La società semplice, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 17, II ed., Torino, 2010, 16 ss.), pur non trascurando che allorquando dalla pubblicità conseguano effetti ulteriori le ragioni di tutela dei terzi esigono, pur sempre, il rispetto della unicità dello strumento pubblicitario. In effetti, in tema di società di persone, specie per la S.n.c. e la S.a.s., l’avvicinamento tra società registrate e non registrate nel cod. civ., a differenza dell’originario impianto del cod. comm., è diventato particolarmente evidente: “basta il contratto per far sorgere la società; questa non è soggetta, benché non registrata, a scioglimento da parte del socio recedente; dal contratto discendono, infine, seppur diminuita nei rapporti esterni, l’autonomia patrimoniale” (G. Spatazza, La società di fatto, Milano, 1980, 23).
[2]C. Ibba, Relazione al Convegno Università degli Studi di Salerno, 24 gennaio 2025, su Società di persone e registro delle imprese: uno sguardo sull’esistente e sulle prospettive di riforma, ancora ined., che si è letto per gentile disponibilità dell’Autore.
[3]In particolare: le modifiche e la revoca del potere di rappresentanza, il patto di limitazione della responsabilità, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio: cfr. rispettivamente gli artt. 2266, 2267 e 2290 c.c., sul tema: S. Patriarca, Sub artt. 2266, 2267 e 2290, in S. Patriarca – I. Capelli, Società semplice, in Commentario del Codice Civile e codici collegati, Scialoja-Branca-Galgano, a cura di De Nova, Bologna, 2021, 255 ss., 265 ss., 454 ss., ed ivi ampia bibliografia.
[4]G. Partesotti, La società semplice iscritta nel registro delle imprese (Contributo allo studio delle società di revisione del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 ), in Giur. comm., 1978, I, 5 ss.
[5]E successivamente, di riflesso, delle imprese ittiche e di quelle di acquacoltura, per effetto dell’art. 2, d.P.R. n. 558/1999, dopo la modifica apportata dall’art. 34-septies, comma 1, n. 179/2012; e dell’art. 4, D.Lgs. n. 4/2012.
[6]Per tutti: V. Buonocore, Il “nuovo” imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e l’eterogenesi dei fini, in Giur. comm., 2002, I, 22-23, il quale, nell’immediatezza della riforma, ritenne che con l’art. 2, D.Lgs. n. 228/2001 non avrebbe più avuto ragion d’essere la distinzione tra imprese soggette o meno a registrazione; R. Alessi – G. Pisciotta, Dell’impresa agricola, in Il Codice Civile. Commentario, Schlesinger-Busnelli, diretto da Busnelli, Milano, 2010, 315 ss.; A. Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, nel Trattato Buonocore, Torino, 2003, 113; U. Belviso, Il regime pubblicitario dell’imprenditore agricolo (La riforma d’inizio secolo), negli Studi in onore di Schlesinger, IV, Milano, 2004, specie 2308 ss.; M. Bione, La nozione di imprenditore agricolo dal codice di commercio ad oggi, ivi, 2342; C. Ibba, Il registro delle imprese, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica – Zatti, Milano, 2021, 304 ss.; G. Marasà, L’imprenditore, nel Commentario Schlesinger-Busnelli-Ponzanelli, Milano, 2021, 353 ss.
[7]In tal senso: A. Bartalena, La pubblicità delle società semplici, in Riv. dir. comm., 2003, I, 331 ss.; M. Campobasso, La società semplice “irregolare”, in Riv. dir. comm., 2005, I, 280 ss.
[8]In dottrina hanno qualificato automaticamente l’iscrizione nella sezione speciale quale “mezzo idoneo” ai sensi degli artt. 2266, 2267, 2290 c.c., tale dunque da assicurare sempre l’opponibilità ai terzi di ciò che è iscritto: O. Cagnasso, La società semplice, nel Trattato Sacco, Torino, 1998, 59 ss., 78 ss., 120 s., 160 s., 229 s.; v. anche E. Bocchini, Manuale del registro delle imprese, Padova, 1999, 46, 109 ss. Ulteriori riferimenti in V. Donativi, Del registro delle imprese. Dell’obbligo di registrazione, nel Commentario Scialoja-Branca-Galgano-De Nova, Bologna, 2024, 691 ss.
[9]Così l’art. 10, comma 3, L. n. 183/2011, nonché l’art. 4- bis , L. n. 247/2012 che ha permesso l’esercizio della professione forense, oltre che a società di capitali e società cooperative, a “società di persone”, senza alcuna limitazione tipologica. Quanto alle professioni non regolamentate, si veda l’art. 1, comma 5, L. n. 4/2013, ove si legge fra l’altro che la professione non organizzata in ordini o collegi “è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria”.
[10]In giurisprudenza si veda Cass. Civ. 2 ottobre 2018, n. 23952, in Rep. Foro it., 2018, voce “Società” n. 299.
[11]Da ultimo l’art. 1, comma 31, secondo periodo, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027): “Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici”.
[12]Si veda in particolare, per l’ampiezza della motivazione, Trib. Roma 8 novembre 2016, decr., in Giur. it., 2017, 695 ss.
[13]La legislazione in parola – ha concluso un’autorevole dottrina – “ha innovato il codice civile disancorando la società semplice dal paradigma funzionale fissato nel ‘42”, e ha reso “la società semplice, non solo il regime residuale d’esercizio di attività economiche collettive non commerciali (qual era per il testo originario del codice civile unificato), ma anche un regime societario facoltativo (rispetto a quello della comunione) del godimento collettivo”, così: P. Spada, Dalla società civile alla società semplice di mero godimento, in Riv. not., 2016, 842; condivise fra gli altri da O. Cagnasso, La società semplice immobiliare: un ritorno ai codici abrogati?, in Giur. it., 2017, 697 ss.; G. Baralis, La validità “stabile” della società semplice di mero godimento immobiliare, in Riv. not., 2017, 427 ss.; v. inoltre P. Montalenti, Il diritto societario dai “tipi” ai “modelli”, in Giur. comm., 2016, I, 439; G. Marasà, Le società: profili sistematici e funzione, nel Trattato Donativi, I, Milano, 2022, 147.
[14]S. Masturzi, Holding e “casseforti” di famiglia, in Giur. it., 2025, 217 ss.; sul ricorso alle società semplici: F. Murino, Forme di impiego della società semplice in una prospettiva di diritto comparato, in Società di persone. Problemi, prospettive attuali e tracce di una possibile riforma, a cura di Bartalena – Fauceglia, Pisa, 2025, 27 ss.; M. Onza, Società semplice e godimento di beni: qualche appunto, in La riforma delle società di persone in Germania. Prospettive di riforma in Italia, a cura di Murino, Torino, 2025, 17 ss.; K. Martucci, Il godimento collettivo di beni in forma societaria nell’esperienza europeo-continentale, in Riv. dir. civ., 2009, I, 311 ss.
[15] Dir. UE 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che per quanto qui interessa ha modificato la Dir. UE 2017/1132, sostituendo l’art. 10 e inserendo l’art. 14-bis; ma v. L. Salamone, La pubblicità della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice: la questione del deposito del bilancio. Prime note, Relazione al Convegno su Società di persone e registro delle imprese: uno sguardo sull’esistente e sulle prospettive di riforma, Università degli Studi di Salerno, 24 gennaio 2025, ancora ined., par. 1, esaminato su gentile autorizzazione dell’A., il quale assume “a dispetto del lessico neutro ed atecnico utilizzato dal legislatore unionale (si torni a leggere il ricordato considerando n. 15 della direttiva n. 2025/25), non è la commercialità dell’impresa esercitata, quanto il codice organizzativo dell’ente a richiamare gli oneri pubblicitari dei conti annuali (vi saranno tenute ad es. società in nome collettivo e società in accomandita semplice anche esercenti impresa agricola [art. 2135 c.c.] come oggi già sono tenute alle scritture contabili [art. 2302 c.c.])”.
[16]Il citato art. 14-bis, infatti, include fra gli atti da pubblicizzare i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicità sia obbligatoria secondo la Dir. UE 2013/34 (della quale si vedano in particolare gli artt. 30 e 31).
[17]G. Fauceglia, Sulle delibere e decisioni dei soci nelle società di persone, in Società di persone. Problemi, prospettive attuali e tracce di una possibile riforma, cit., 147-149.
[18]La disciplina comunitaria, infatti, è volta ad assicurare l’accesso dei terzi agli atti e alle indicazioni soggetti a pubblicità obbligatoria e ad escludere che tali atti e indicazioni siano opponibili ai terzi prima dell’effettuazione della pubblicità (Dir. UE 2017/1132, cit., specie art. 16), ma non prescrive che questa assicuri l’opponibilità di quanto pubblicizzato (cfr. C. Ibba, Il registro delle imprese, cit., 322 s.).
[19]V. Donativi, La rilevanza pubblicitaria del recesso, della morte e dell’esclusione del socio, Relazione al Convegno su Società di persone e registro delle imprese: uno sguardo sull’esistente e sulle prospettive di riforma, Università degli Studi di Salerno 24 gennaio 2025, ined., esaminato per gentile concessione dell’A.
[20]V. Donativi, Il registro delle imprese, ult. loc. cit.
[21]G. Fauceglia, Il socio illimitatamente responsabile nel codice della crisi e dell’insolvenza, in Contr. e impr., 2025.
[22] Cass. Civ. 29 aprile 2024, n. 11342, in Dir. fall., 2025, II, 192, con nota di G.B. Fauceglia.
[23] Cass. Civ. 5 dicembre 2023, n. 35954, in Fallimento, 2024, 789, con nota di G. Fauceglia.
[24]Cass. Civ. 14 gennaio 2015, n. 2263, in Giur. it., 2015, 886, con nota di G. Fauceglia; sul tema, anche: G. Cottino, Decesso dell’unico socio superstite e liquidazione della società: divagazioni sul tema, in Giur. it., 2014, 2761.
[25]Sul ruolo della personnalité morale delle società nel diritto francese: N. Baruchel, Le droit moderne de la personnalité morale, Paris, 2004, passim; F. Ranieri, L’invenzione della persona giuridica, Milano, 2020, 19, il quale rileva che “con la categoria della personnalité morale si è sviluppata nel diritto francese una nozione generalissima, corrispondente in pratica a quella della autonomia patrimoniale, per nulla paragonabile alla categoria tedesca alla Juristischen Rechtspersonlichkeit”.
[26]P. Le Cannu – B. Dondero, Droit des sociétés, Paris, 2022, 269; M. Germain – V. Magnier, Les sociétés commerciales, Paris, 2017, 59; P. Merle, Droit commercial. Sociétés commerciales, Paris, 2022, 106-107.
[27]J.M. Eizaguirre, La personalidad jurìdica de la sociedad civil (a propòsito de la RDGRN de 31 de marzo de 1997, in La Ley, 1997, 753.
[28]M. Broseta Pont – F. Martinez Sanz, Manual de derecho mercantil, I, Madrid, 2021, 318 ss., dove si legge il dibattito sul riconoscimento della personalidad jurìdica anche per le società non registrate, con la sola eccezione delle società di capitali, per le quali l’iscrizione conserva efficacia costitutiva.
[29]R. Cabanas Bonardell, La vuelta a la caverna: la sociedad civil no tiene personalidad jurìdica, in La Notarìa, 1997, 432; F. Pantaleon Prieto, La personalidad jurìdica de las sociedades civiles. Contra la Res. DGRN de 31 de marzo 1997, in La Ley, 1997, 765.
[30]Sul tema, senza la pretesa di essere esauriente: M. Speranzin, Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca, in Riv. Società, 2022, 393 ss.; P. Kindler, La riforma del diritto delle società di persone in Germania, in La riforma tedesca delle società di persone, a cura di Onza, Torino, 2023, 1 ss.; C. Angelici, Per una lettura del MoPeG, ivi, 29 ss.; P. Spada, “Falsa amicizia” tra Personengesellschaften e società di persone, ivi, 47 ss. Per un ampio resoconto: AA.VV., Personengesellschaften im Rechtsvergleich, a cura di Fleischer, Munchen, 2021, passim.
[31]La traduzione è quella offerta da La riforma tedesca delle società di persone, cit.
[32]Ad esempio, Trib. Ferrara 3 maggio 2024, in Società, 2024, 995, con note di L. De Angelis e di M. Lamandini.
[33]L. Salamone, op. ult. cit.
[34]Cfr.: L. Salamone, op. ult. cit., secondo il quale “nella tradizione italiana il diritto contabile delle società di persone non discrimina in base alla natura delle attività esercitate bensì dal codice organizzativo sociale prescelto (es. una s.n.c. o una s.a.s. esercenti impresa agricola saranno investiti esattamente dalle stesse regole sui conti annuali che se esercenti impresa commerciale)”.
[35] Cass. Civ. 5 settembre 2022, n. 26071, in Giur. comm., 2023, II, 825, con nota di G.B. Fauceglia, nonché ivi, 2024, II, 367 con nota di S. Marci. Sul tema, di recente: S. Casarrubea, L’approvazione del rendiconto/bilancio annuale nelle società personali e la sua impugnazione, in Giur. comm., 2024, I, 302 ss., ed ivi ampia bibliografia.
[36]Sul tema di una complessiva riforma del diritto dell’impresa, con riferimento alle società di persone, A. Nigro, Relazione introduttiva, in Società di persone. Problemi, prospettive attuali e tracce di una possibile riforma, cit., 19 ss.
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