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Principio di cassa allargato per gli stipendi di dicembre


Il principio di cassa allargato stabilisce che compensi e stipendi pagati entro il 12 gennaio sono fiscalmente rilevanti nell’anno precedente. Una regola fondamentale per ottimizzare la gestione fiscale aziendale.

Il principio di cassa allargato è una regola fiscale secondo cui le somme e i valori (come stipendi e retribuzioni) corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento si considerano, ai fini fiscali, percepiti nell’anno precedente. Questo principio, disciplinato dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), rappresenta una deroga al tradizionale principio di cassa, che prevede la rilevanza del reddito nel momento dell’effettivo incasso o pagamento.

In pratica, ad esempio, lo stipendio di dicembre 2025 pagato entro il 12 gennaio 2026 viene considerato come reddito del 2025 e tassato secondo le regole e aliquote di quell’anno. Questa regola si applica alle retribuzioni da lavoro dipendente e assimilato, ma non si applica ai redditi da lavoro autonomo.

Riferimenti normativi

L’art. 51 comma 1 del TUIR stabilisce quanto segue:

si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono

Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 326/97 (§ 2.1), si tratta di un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati a inizio anno.

La ratio di questa disposizione è chiara: evitare uno sfasamento temporale tra il momento di tassazione in capo al percipiente e quello di deducibilità in capo all’erogante. Questo principio trova particolare applicazione in un sistema fiscale dove il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ma le esigenze operative aziendali spesso richiedono tempi di pagamento che si estendono oltre il 31 dicembre.

Il principio opera anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 67/2001 (§ 3) e dalla risposta a interpello n. 483/E/2019. Ciò include i compensi da amministratore, con specifiche eccezioni che analizzeremo nel dettaglio.

Applicazione pratica per stipendi e salari

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, il principio di cassa allargato trova applicazione diretta e obbligatoria. Consideriamo un caso pratico: un dipendente che riceve il 7 gennaio 2026 lo stipendio di dicembre 2025 dovrà dichiarare tale compenso nel modello 730/2026 o REDDITI 2026 PF, quindi come reddito 2025.

Dal punto di vista del soggetto erogante, la situazione varia in base al regime contabile adottato:

  • Contabilità semplificata per cassa: i compensi devono essere pagati entro il 12 gennaio per essere deducibili nell’anno di competenza. Il pagamento oltre tale termine comporta la deduzione nell’esercizio successivo, con conseguente incremento del carico fiscale dell’anno precedente;
  • Contabilità ordinaria: prevale il principio di competenza ex art. 109 TUIR, pertanto gli stipendi sono deducibili nell’anno di maturazione indipendentemente dalla data di pagamento.

Questa distinzione è fondamentale per una corretta pianificazione fiscale, specialmente per le imprese in contabilità semplificata che devono necessariamente rispettare la scadenza del 12 gennaio per ottimizzare la propria posizione tributaria.

Compensi degli amministratori: regime speciale

Il trattamento fiscale dei compensi degli amministratori presenta peculiarità significative che meritano un’analisi approfondita. L’art. 95 comma 5 del TUIR stabilisce una deroga al principio generale di competenza, introducendo un principio di cassa sostanzialmente per ragioni antielusive.

La norma prevede che i compensi degli amministratori siano deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, indipendentemente dal regime contabile adottato dall’impresa. Questa disposizione si applica anche alle società in contabilità ordinaria, rappresentando un’eccezione al principio di competenza.

Come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/2001 (§ 7.1), la ratio della norma è far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante.

Tuttavia, è importante distinguere tra amministratori per i quali si applica il principio di cassa allargato e quelli per i quali non si applica. Il principio non è estensibile agli amministratori il cui compenso costituisce reddito di lavoro autonomo, ovvero quando:

  • L’ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione (es. commercialista o avvocato);
  • L’ufficio è connesso all’attività tipica della professione abituale.

In questi casi, il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista e sarà deducibile dal reddito d’impresa della società nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il pagamento, senza beneficiare della retrodatazione fiscale.

Società con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare: limitazioni applicative

Una questione particolarmente delicata riguarda l’applicazione del principio di cassa allargato per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. In questi casi, l’applicazione del principio presenta criticità che la prassi ha chiarito.

Per le società con esercizio “a cavallo” (ad esempio, 1° luglio – 30 giugno), vengono meno i presupposti per l’applicazione del principio di cassa allargato. La ragione è che, per il percipiente, il pagamento avverrebbe sempre nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, coincidendo quest’ultimo con l’anno solare.

Applicare la deducibilità “anticipata” anche a quelle società con periodo d’imposta “non solare” comporterebbe proprio lo sfasamento temporale che la ratio della disposizione intende evitare. Pertanto, per una società con esercizio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, un emolumento pagato il 10 luglio 2026:

  • Sarà deducibile nel periodo d’imposta 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027;
  • Sarà imponibile per l’amministratore nel periodo d’imposta 2026.

Aspetti procedurali e scadenze

La data del 12 gennaio rappresenta un termine perentorio che non subisce proroghe in caso di festività. Come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2003 (§ 8), poiché non si tratta di un termine di prescrizione, non trova applicazione l’art. 2963 del Codice Civile che proroga i termini scadenti in giorno festivo.

Le istruzioni per la compilazione della CU 2025, approvate con provvedimento 15 gennaio 2025 n. 9454, confermano che rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente imponibili ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente normativa, erogati entro il 12 gennaio 2025.

Questo aspetto assume particolare rilevanza operativa per le aziende che devono programmare i propri flussi di pagamento considerando anche le festività natalizie e la possibile indisponibilità dei servizi bancari.

Novità normative e sviluppi recenti

Il principio di cassa allargato mantiene la sua rilevanza anche in relazione alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 che ha modificato alcuni aspetti della disciplina per la determinazione del reddito di lavoro dipendente contenuta nell’art. 51 del TUIR.

Come precisato dalla Relazione illustrativa al decreto, resta comunque ferma l’applicazione del principio di cassa allargato per i componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025, confermando la continuità applicativa dell’istituto.

Vantaggi per le imprese

L’applicazione strategica del principio di cassa allargato consente alle imprese di ottenere significativi vantaggi in termini di cash flow e ottimizzazione fiscale. La possibilità di retrodatare fiscalmente i pagamenti permette di:

  • Anticipare la deducibilità fiscale dei costi del personale;
  • Migliorare la liquidità aziendale attraverso una gestione ottimale dei tempi di pagamento;
  • Coordinare la tassazione tra soggetto erogante e percipiente.

Tuttavia, è fondamentale che le aziende mantengano una rigorosa documentazione contabile dei pagamenti e delle relative imputazioni fiscali, considerando che eventuali controlli fiscali potrebbero richiedere la dimostrazione puntuale dei tempi di pagamento e della corretta applicazione del principio.

Redditi da lavoro dipendente di fonte estera: applicabilità

Una questione di particolare interesse per i soggetti residenti in Italia riguarda l’applicabilità del principio di cassa allargato ai redditi da lavoro dipendente di fonte estera. La normativa attraverso l’art. 51 del TUIR, disciplina specificamente i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, lasciando aperta la questione per i redditi esteri.

Dal punto di vista interpretativo, il principio di cassa allargato non trova applicazione per i redditi da lavoro dipendente di fonte estera, poiché la disposizione dell’art. 51 comma 1 del TUIR è circoscritta ai rapporti di lavoro dipendente regolati dalla legislazione italiana e ai compensi corrisposti da datori di lavoro italiani.

I redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia seguono il principio di cassa ordinario previsto dall’art. 7 del TUIR, secondo cui concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’anno in cui sono percepiti, senza possibilità di retrodatazione fiscale.

Questa limitazione assume particolare rilevanza per i lavoratori frontalieri o per i soggetti che prestano attività lavorativa all’estero mantenendo la residenza fiscale italiana. In questi casi, eventuali compensi ricevuti nei primi giorni di gennaio relativi all’anno precedente non beneficeranno della retrodatazione fiscale, dovendo essere dichiarati come redditi dell’anno di effettiva percezione.

È importante sottolineare che questa interpretazione trova conferma nella logica antielusiva che sottende il principio di cassa allargato: evitare artificiali sfasamenti temporali tra tassazione e deducibilità all’interno del sistema fiscale nazionale. Tale finalità non sussiste per i redditi esteri, dove il soggetto erogante non è tenuto al rispetto delle disposizioni fiscali italiane.

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