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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI | Studio Mattonai


IN BREVE

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

IVA

Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR

Scade il 30 aprile 2025 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2025.

Il modello TR, infatti, deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

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SOCIETÀ

Le holding come opportunità strategica

Una holding è una struttura posta al vertice di un gruppo di società partecipate. Essa agisce come una società madre o capogruppo (parent), detenendo azioni o quote di altre società, le società figlie o controllate (subsidiary), ed esercitando su queste un’attività direttiva e di gestione del capitale. La struttura che si crea è spesso descritta come una piramide, con la holding al vertice.

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ADEMPIMENTI

Obbligo polizza catastrofale anche per beni in affitto o leasing: i chiarimenti del MIMIT

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Polizze catastrofali – Risposte alle domande frequenti (FAQ)

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Sono obbligate a stipulare una polizza catastrofale contro i danni da calamità naturale anche le imprese che non posseggono terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma li utilizzino per la propria attività di impresa ad altro titolo, come ad esempio in affitto o in leasing, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

A chiarirlo il MIMIT, in una delle FAQ sulle polizze catastrofali pubblicate sul proprio portale.

ADEMPIMENTI

ATECO 2025: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 aprile 2025, n. 24/E

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025 per fornire indicazioni ai contribuenti in riferimento all’adozione della nuova classificazione ATECO 2025.

L’Agenzia ha precisato che l’adozione della classificazione aggiornata non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

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Procedura celere

 

Per chi è iscritto al Registro delle Imprese, l’Agenzia ricorda che la variazione dovrà essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica).

Gli altri soggetti dovranno invece utilizzare i modelli:

  • AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche);
  • AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, …);
  • ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).

In particolare, per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello, come indicato nella FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia il 5 marzo 2025.

Inoltre, dal 15 aprile, sul portale https://rettificaateco.registroimprese.it è attivo il servizio per la rettifica gratuita del proprio codice ATECO sulla base della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

In linea generale, a livello camerale, il codice ATECO delle imprese è ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025 che sostituisce la precedente codifica (ATECO 2007/2022).

Grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, l’impresa avrà un codice ATECO allineato alle nuove categorie, come da visura camerale.

 

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anche per liquidità

 

Tuttavia, se il codice assegnato non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, è possibile modificarlo con quello più adatto all’attività svolta.

In particolare, se nella tabella di corrispondenza “teorica” (tabella di raccordo) il codice ATECO 2022 è riconducibile a più codici ATECO 2025, l’impresa potrà sostituire quello assegnato automaticamente con uno degli altri previsti.

IVA

Aggiornata la guida per la compilazione delle fatture elettroniche

Agenzia delle Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.10 della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”. La principale novità riguarda le istruzioni per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione (TD29), che il cessionario o committente deve inviare al Sistema di Interscambio per evitare sanzioni.

Il TD29 non è più un’autofattura e non consente la detrazione IVA, ma rappresenta solo una comunicazione. La sanzione per mancata regolarizzazione è del 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro. Il documento deve contenere alcuni dati obbligatori, come l’ammontare non fatturato e l’imposta calcolata.

Microcredito

per le aziende

 

Il codice TD20 rimane valido per alcune operazioni in regime di reverse charge e per altre fattispecie specifiche, con possibilità di utilizzare anche i codici TD17, TD18 e TD19 per adempiere all’esterometro.

AGEVOLAZIONI

Fino al 30 maggio la presentazione delle domande per il Bando ISI 2024

Dal 14 aprile e fino al 30 maggio 2025, sarà possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al Bando ISI 2024.

Il Bando ISI ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o  quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA e gli Enti del Terzo settore, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda online (sezione “Accedi ai servizi online”), di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB 2025-2026: da quest’anno il modello viaggia anche da solo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 9 aprile 2025, n. 172928

Il D.Lgs. n.13/2024 ha previsto che, nell’ottica di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni possano accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato sia elaborata dall’Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

Con Provvedimento 9 aprile, n. 172928, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utile ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per comunicare i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.

Il modello deve essere presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

La trasmissione dei dati all’Agenzia e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica, utilizzando il nuovo modello attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi di professionisti abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

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Importante novità di quest’anno è che il modello potrà essere trasmesso anche autonomamente rispetto alla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella dell’adesione al CPB.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ISA redditi 2024: le condizioni per i benefici

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 aprile 2025, n. 176087

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 11 aprile 2025, n. 176087, ha definito le modalità e le condizioni in presenza delle quali, per il periodo d’imposta 2024, si può riconoscere il regime premiale ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale – art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017).

Per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70mila euro annui, sono previste due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

I termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al periodo d’imposta 2024 sono ridotti di un anno, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità pari almeno a 9, ma solo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta 5.0: ancora nuove FAQ dal MIMIT

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ Transizione 5.0

Sul sito internet del MIMIT sono state pubblicate nuove FAQ relative al cosiddetto “Piano Transizione 5.0”.

L’aggiornamento include:

  • la pubblicazione della FAQ n. 4.23 sulla procedura semplificata, riguardante il passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi ex art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), di cui al D.M. 24 luglio 2024;
  • la pubblicazione della FAQ n. 4.24 che fornisce chiarimenti sull’applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati;
  • la pubblicazione della FAQ n. 4.25 sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati;
  • la modifica della FAQ n. 6.4 sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
  • la pubblicazione della FAQ n. 6.11 sulla possibilità di accedere ai benefici del Decreto CACER e TIAD per gli impianti di autoproduzione;
  • l’aggiornamento della FAQ n. 8.6 sulla cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.

INCENTIVI

In arrivo incentivi per startup green e digital

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato 4 aprile 2025

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che dà attuazione agli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ai sensi dell’art. 21 del decreto Coesione, D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Nel decreto sono definiti innanzitutto i criteri di qualificazione utili per poter richiedere il beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso.

Per ottenere il benefico, spiega il Ministero del Lavoro nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale, sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.

Il decreto, in particolare, riconosce:

  • un contributo sull’attività imprenditoriale, dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni che tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviano un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per questi soggetti è previstoun contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028;
  • un contributo dedicato alle assunzioni, in queste nuove realtà, di under 35 con contratti a tempo indeterminato, e prevede fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Notifica a mezzo raccomandata: se c’è il timbro, irrilevante la mancanza della firma dell’addetto postale

Corte di Cassazione, Ordinanza 3 dicembre 2024, n. 30945

In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell’addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell’addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell’attività di spedizione della raccomandata informativa.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V civile, nell’Ordinanza n. 30945 del 3 dicembre 2024.

APPROFONDIMENTI

IVA

Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2025

Scade il 30 aprile 2025 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2025.

Il modello TR, infatti, deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

A decorrere da questa scadenza dovrà essere utilizzato il nuovo Modello IVA TR, frutto dell’aggiornamento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2025.

Di seguito le novità del modello:

  1. alla prima pagina è stata aggiornata l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
  2. nella sezione DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE, dopo la parola curatore è stata eliminata la parola “fallimentare”;
  3. i righi da 1 a 13 dei quadri TA e TB sono stati ristrutturati nel modo seguente:
  • è stata numerata la colonna dove è indicata l’aliquota o la percentuale di compensazione e conseguentemente la colonna imposta è stata rinumerata in colonna 3;
  • nel quadro TA, le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota prestampata, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per percentuale di compensazione, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
  • nel quadro TB, le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per percentuale di compensazione non presente nei righi precedenti, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
  • in corrispondenza dei righi da 5 a 19 è prevista nella colonna 2 una casella compilabile con l’indicazione della percentuale di compensazione applicata;
  • i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3.

Ricordiamo che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro.

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso:

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della Legge comunitaria n. 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

SOCIETÀ

Holding: un’opportunità strategica da valutare con attenzione

Una holding è una struttura posta al vertice di un gruppo di società partecipate. Essa agisce come una società madre o capogruppo (parent), detenendo azioni o quote di altre società, le società figlie o controllate (subsidiary), ed esercitando su queste un’attività direttiva e di gestione del capitale. La struttura che si crea è spesso descritta come una piramide, con la holding al vertice.

Mentre il nostro codice civile definisce l’azienda, manca una definizione specifica di impresa. Questa dualità rende la declinazione del concetto di impresa all’interno di una holding un aspetto più complesso. Tuttavia, in una holding che non svolge attività mista (holding pura), l’attività principale si configura come direzione e coordinamento delle società partecipate, specialmente quelle a livello di controllo.

L’attività di direzione consiste nell’esercizio continuativo di una pluralità sistematica di atti di indirizzo che incidono sulle decisioni gestionali delle singole imprese controllate. Il coordinamento, invece, mira a realizzare sinergie tra le varie attività del gruppo, creando valore aggiunto a livello complessivo. Questa attività di direzione e coordinamento può esistere anche attraverso clausole statutarie, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.

Le holding possono essere classificate in diverse tipologie in base all’attività svolta. Tra le principali distinzioni troviamo quella tra holding pure e holding miste:

  • holding pura: questa tipologia è caratterizzata dall’assenza di attività produttiva e dalla presenza di funzioni di controllo. Una holding pura si limita a gestire le partecipazioni in altre società. La sua attività esclusiva o prevalente è l’assunzione di partecipazioni. Nonostante non svolga direttamente attività commerciale, una holding pura può configurare una vera e propria azienda attraverso l’attività di direzione e coordinamento, assumendo un ruolo attivo e indispensabile per l’intero gruppo mediante l’organizzazione di mezzi e persone funzionali al supporto delle attività delle partecipate;
  • holding mista: a differenza della holding pura, la holding mista può svolgere la stessa attività di gestione delle partecipazioni, ma insieme ad attività di produzione, commercio, gestione di servizi o anche attività di trasporto.

Oltre a queste due tipologie fondamentali, esistono altre classificazioni come la holding industriale (che gestisce attività di indirizzo verso le partecipate e ne sviluppa l’attività industriale), la holding finanziaria (le cui partecipazioni sono prevalentemente in intermediari finanziari), la holding di famiglia (strumento per la gestione del passaggio generazionale e la separazione tra gestione familiare e aziendale), e la merchant bank (orientata a generare plusvalenze attraverso l’acquisto e la rivendita di partecipazioni).

Una holding è orientata a creare valore per sé stessa o per le società partecipate, sia attraverso la gestione sia attraverso il possesso di risorse materiali e immateriali. La gestione del know-how, dei processi, dei marchi e dei brevetti a livello di holding (spesso definita anche “royalty company”) può accrescere la produttività e la competitività delle controllate attraverso la loro messa a disposizione, anche tramite licenze d’uso.

La creazione di una holding può rappresentare un’opportunità strategica per diverse ragioni, offrendo una serie di vantaggi di ordine produttivo, finanziario e gestionale:

  • sviluppo e diversificazione del business: la holding può favorire lo sviluppo e la diversificazione delle attività aziendali, consentendo una maggiore diversificazione del rischio d’impresa;
  • facilitazione nell’apertura a terzi: l’apertura del capitale a investitori esterni è spesso più agevole attraverso una holding, specialmente tramite l’utilizzo di sub-holding;
  • risposta a esigenze produttive e commerciali: una holding consente di definire una strategia unitaria per un gruppo di società operanti anche in settori differenti, razionalizzando la gestione;
  • risposta a esigenze finanziarie: la holding può ottimizzare la gestione della liquidità all’interno del gruppo, compensando eventuali eccessi o carenze tra le diverse società;
  • ottimizzazione fiscale (entro certi limiti): la strutturazione come holding può offrire opportunità di ottimizzazione fiscale, soprattutto in relazione al passaggio generazionale;
  • pianificazione del passaggio generazionale: la holding si rivela uno strumento particolarmente idoneo per pianificare e gestire il complesso processo del passaggio generazionale nelle aziende familiari, consentendo una transizione graduale e controllata, proteggendo il patrimonio e gestendo eventuali conflitti tra eredi;
  • tutela del patrimonio aziendale: la holding può contribuire a proteggere il patrimonio aziendale, ad esempio separando la proprietà degli immobili dall’attività operativa, mettendoli al riparo da eventuali fallimenti delle società operative;
  • gestione delle attività di benefit e ESG: una holding benefit può diffondere attività a beneficio degli stakeholder verso le partecipate e gestire a livello consolidato il bilancio di sostenibilità, importante per il raggiungimento degli obiettivi ESG;
  • centralizzazione di funzioni e risorse: la holding può centralizzare la gestione di determinate attività comuni alle società controllate, ottenendo risultati migliori di quanto ciascuna di esse potrebbe fare autonomamente:
  • facilitazione di operazioni straordinarie: la holding semplifica operazioni di acquisizione, cessione e riorganizzazione a livello di gruppo.

Attenzione però, perché a fianco di tanti “Pro” la costituzione di una holding comporta anche alcuni “Contro”. Per citarne solo alcuni:

  • costi di costituzione e gestione amministrativa più elevati;
  • rischi di doppia imposizione fiscale: in particolare per le holding internazionali, possono sorgere complicazioni legate alla tassazione in diverse giurisdizioni e alle normative antielusione;
  • potenziali conflitti di interesse: specialmente nelle holding familiari, le dinamiche personali possono interferire con l’efficienza gestionale;
  • maggiore complessità normativa e di conformità: le holding devono rispettare un quadro regolamentare articolato che include obblighi fiscali, comunicazioni finanziarie e gestione dei rapporti infragruppo.

La holding emerge dunque generalmente come una struttura societaria versatile e strategicamente vantaggiosa nel panorama imprenditoriale contemporaneo. Che si tratti di una holding pura, concentrata esclusivamente sulla gestione delle partecipazioni, o di una holding mista che combina tale attività con operazioni commerciali dirette, questa configurazione offre soluzioni a molteplici esigenze aziendali: dalla diversificazione del rischio alla pianificazione successoria, dall’ottimizzazione finanziaria alla protezione patrimoniale.

Tuttavia, la costituzione di una holding è materia complessa e articolata. È importante valutare attentamente anche i potenziali svantaggi in relazione ai potenziali vantaggi nel contesto specifico della propria attività prima di decidere di costituire una holding. La scelta di implementarla richiede l’intervento di un commercialista esperto, capace di valutare le specificità del caso e di prevenire potenziali criticità che potrebbero tradursi in danni economici significativi.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 30 aprile 2025 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa l’anno d’imposta 2024. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Telematica
Mercoledì 30 aprile 2025 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi Telematica

Bientina lì, 18/04/2025
Studio Mattonai





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