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Inps: Riduzione contributiva al 50% per gli artigiani e commercianti – NUOVI ISCRITTI – nell’anno 2025


L’Inps, con propria circolare n. 83 del 24.4.2025, fornisce le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto a decorrere dall’anno 2025 e per trentasei mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

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BENEFICIARI

In ordine alla definizione della platea dei beneficiari, la legge di Bilancio 2025 individua i seguenti soggetti:

  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
  • soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

I suddetti lavoratori devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
  • essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Quindi, l’esonero può essere riconosciuto in favore dei soggetti, inclusi i coadiuvanti e coadiutori familiari, che abbiano avviato l’attività lavorativa, o siano entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per i soci di società, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale nell’anno 2025. La riduzione contributiva viene riconosciuta anche nel caso di mancata coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

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L’agevolazione viene, inoltre, riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.

Hanno titolo al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle due gestioni speciali autonome. Non è rilevante, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, l’essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né, tantomeno, la mutata carica giuridica nell’ambito della compagine societaria.

Possono fruire della riduzione anche i lavoratori che abbiano avviato l’attività di impresa nel corso del 2025 e abbiano formalizzato l’iscrizione al Registro delle imprese e all’INPS entro i termini di legge (cfr. l’art. 2196 del codice civile e l’articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340). A titolo esemplificativo, un soggetto che avvia l’attività il 20 dicembre 2025 ha la possibilità di fruire della riduzione se presenta domanda di iscrizione al Registro delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19 gennaio 2026.

 

MISURA dell’ESONERO

La riduzione contributiva è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, nella misura da ultimo stabilita dall’articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell’obbligo contributivo.
Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i trentasei mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

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I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità.

A tale proposito è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta che nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione.

Parimenti, la fruizione della riduzione contributiva è riconosciuta in caso di spostamento della sede dell’attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.

L’interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi:

1) mantiene il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che avvia l’attività di commercio al dettaglio come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività commerciali il 5 marzo 2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessa tale attività e avvia in data 15 marzo 2027 una nuova attività commerciale di artigiano quale socio di una S.n.c.; ciò in quanto, in tale fattispecie, sussiste la continuità di iscrizione alla gestione previdenziale, essendovi obbligo contributivo per i mesi di febbraio e marzo 2027;

2) perde il diritto alla riduzione contributiva il soggetto che avvia l’attività di commercio al dettaglio come ditta individuale e si iscrive quale esercente attività commerciali il 5 marzo 2025, qualora il 5 febbraio 2027 cessa tale attività da artigiano e avvia in data 20 aprile 2027 una nuova attività commerciale di vendita al dettaglio di terziario quale socio di una S.r.l.; ciò in quanto, in tale fattispecie, è carente il requisito di legge della continuità di iscrizione alla gestione previdenziale non essendovi obbligo contributivo per il mese di marzo 2027.

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MODALITA’ di ACCREDITO della CONTRIBUZIONE

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, la norma prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alle quali il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui i lavoratori abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.

 

INCOMPATIBILITA’ con ALTRE AGEVOLAZIONI

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Per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Pertanto, non è possibile riconoscere la riduzione nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale alternatività è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all’intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo.

Ad esempio, se il titolare è già attivo alla data del 31 dicembre 2024 e fruisce del regime previdenziale forfettario, può chiedere la riduzione contributiva nella misura del 50% per il collaboratore familiare che ha avviato l’attività nel corso del 2025.

Qualora il contribuente abbia richiesto l’applicazione del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge n. 190/2014 prima della pubblicazione della presente circolare è possibile, per lo stesso, presentare la domanda di riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025.

La presentazione di tale domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva in trattazione.

In via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà, pertanto, l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 82, della legge n. 190/2014 al termine della fruizione della riduzione contributiva per i nuovi iscritti nell’anno 2025.

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Sarà possibile per il beneficiario della riduzione di cui all’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025, al termine della fruizione di quest’ultima, chiedere l’applicazione del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge n. 190/2014. Non sarà più possibile chiedere nuovamente l’applicazione della riduzione contributiva in argomento.

L’agevolazione in trattazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni.

Tale importo si pone, quindi, come limite all’applicazione della riduzione in argomento.

Al riguardo, si precisa che non rientrano nella base di computo del raggiungimento del massimale di aiuto concedibile altre agevolazioni ricevute e disciplinate da regimi differenti rispetto a quello degli aiuti de minimis.

Pertanto, la riduzione può essere fruita solo se l’importo spettante non supera il massimale concedibile previsto dal citato regolamento in materia di aiuti de minimis nell’arco di tre anni.

 

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