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Dal 16 maggio 2025 i datori di lavoro interessati possono presentare all’Inps domanda per la fruizione del bonus giovani, il sostegno previsto dal decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 con lo scopo di aumentare l’occupazione giovanile stabile.

Il bonus giovani rappresenta uno degli strumenti centrali della strategia nazionale per l’occupazione giovanile che si inserisce nell’ambito del più ampio Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021-2027”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e finalizzato a promuovere una crescita inclusiva e sostenibile attraverso l’incremento della qualità e della stabilità dell’occupazione, soprattutto nelle fasce di popolazione a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

La ratio dell’intervento è duplice: da un lato, sostenere la transizione dei giovani verso un impiego stabile e duraturo; dall’altro, fornire alle imprese un incentivo economico concreto per favorire assunzioni con contratti a tempo indeterminato, superando la frammentazione e la precarietà che spesso caratterizzano i primi anni di carriera lavorativa dei giovani in Italia.

L’incentivo economico è dunque pienamente operativo e ad esso è dedicata la circolare Inps n. 90 del 12 maggio 2025, che fornisce il quadro operativo, contabile e procedurale per l’applicazione degli esoneri contributivi, nonché le modalità di accesso agli incentivi da parte dei datori di lavoro.

Vediamo di seguito di che si tratta.

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Bonus giovani

Il bonus giovani 2025 è un esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 assumano o trasformino a tempo indeterminato i contratti a termine con lavoratori che, alla data dell’evento agevolato, non abbiano ancora compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.

La misura è disciplinata, come detto, dall’articolo 22 del decreto legge n. 60/2024 (decreto coesione), disposizione successivamente integrata e regolamentata dal decreto attuativo dell’11 aprile 2025, adottato congiuntamente dal Ministero del lavoro e da quello dell’economia e delle finanze, che ha definito nel dettaglio le modalità di applicazione e di accesso all’agevolazione.

Inoltre, poiché una parte dell’incentivo è destinata specificamente ai datori di lavoro operanti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna), il relativo schema di aiuto ha richiesto l’autorizzazione della Commissione Europea; tale autorizzazione è stata rilasciata con decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025, che ha dato piena efficacia alla misura nei confronti di tali aree territoriali in quanto rientranti nelle zone a sostegno specifico secondo il quadro normativo degli aiuti di Stato.

Obiettivo dell’incentivo: ridurre la disoccupazione giovanile

L’agevolazione è concepita come uno strumento di politica attiva del lavoro con finalità prioritaria di:

  • contrastare la disoccupazione strutturale giovanile, che rappresenta una criticità cronica del mercato del lavoro italiano, in particolare nelle regioni del Sud;
  • incentivare contratti a tempo indeterminato, riducendo la precarietà occupazionale che caratterizza molte esperienze lavorative iniziali dei giovani;
  • supportare la coesione territoriale, attraverso l’attribuzione di una misura rafforzata alle imprese situate nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno.

L’intervento si innesta nella logica della Garanzia Giovani e delle raccomandazioni europee sul miglioramento dell’inserimento occupazionale stabile, perseguendo una strategia inclusiva e di sostenibilità sociale, in linea con gli obiettivi di medio-lungo termine dell’Unione europea e con le indicazioni dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

In base alla dotazione finanziaria stabilita (oltre 1,4 miliardi di euro fino al 2027), l’intervento è stato progettato per avere un impatto significativo sul piano occupazionale, con potenziali benefici stimati su decine di migliaia di nuove assunzioni o stabilizzazioni.

La doppia articolazione della misura – a valenza nazionale e a valenza territoriale specifica – mira inoltre ad amplificare gli effetti dell’incentivo laddove le condizioni economiche e sociali lo rendano più necessario.

Inoltre, attraverso un sistema di controllo digitale e semplificato, l’Inps garantirà l’accesso trasparente e ordinato alla misura, avvalendosi del nuovo “Portale delle Agevolazioni” che sarà disponibile dal 16 maggio 2025.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Datori di lavoro beneficiari

L’agevolazione contributiva è riservata esclusivamente ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura giuridica dell’impresa o dalla qualifica di imprenditore.

  • Imprese private operanti in qualsiasi settore produttivo;
  • studi professionali;
  • associazioni, fondazioni, enti privati non commerciali;
  • cooperative di lavoro;
  • aziende del settore agricolo, senza distinzione tra coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o società agricole.

NOTA BENE: La misura non è applicabile alla Pubblica Amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.Pertanto, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti, istituzioni scolastiche statali, forze armate, forze di polizia e strutture sanitarie pubbliche sono esclusi dal perimetro dell’agevolazione.

Lavoratori destinatari dell’incentivo

Per beneficiare del bonus giovani l’assunzione, o la trasformazione dei contratti a termine, deve riguardare lavoratori che rispettano simultaneamente due condizioni fondamentali:

  1. età anagrafica: alla data dell’assunzione o della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il lavoratore deve avere un’età inferiore ai 35 anni, ovvero non aver compiuto 35 anni (età massima: 34 anni e 364 giorni);
  2. assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato: il lavoratore non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato, né con il medesimo datore di lavoro né con altri, nel corso dell’intera vita lavorativa. Questo requisito è fondamentale e vincolante per l’accesso all’incentivo e deve essere verificato con attenzione, anche tramite l’utilizzo dell’utility Inps “Rapporti a tempo indeterminato – Verifica” messa a disposizione sul portale istituzionale.

L’esonero contributivo può essere riconosciuto soltanto per l’assunzione o la stabilizzazione di lavoratori che rivestano la qualifica di:

  • operai;
  • impiegati;
  • quadri.

Sono infatti espressamente esclusi dal beneficio:

  • i dirigenti (per i quali non è applicabile la misura, nemmeno in presenza di tutti gli altri requisiti);
  • i lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter);
  • gli apprendisti, in quanto già oggetto di un regime previdenziale agevolato.Tuttavia, la presenza di un precedente apprendistato non costituisce causa ostativa alla fruizione dell’incentivo, a condizione che tale rapporto non sia proseguito come contratto a tempo indeterminato al termine del periodo formativo. In altri termini, se il contratto di apprendistato si è concluso senza conversione, il giovane può essere validamente assunto con esonero ai sensi dell’articolo 22.

NOTA BENE: anche i contratti di lavoro intermittente, pur stipulati a tempo indeterminato, non danno diritto all’incentivo in quanto considerati forme di impiego discontinui e non assimilabili all’occupazione stabile che l’agevolazione intende promuovere.

Rapporti di lavoro incentivati

Il bonus giovani 2025, si diceva, può essere applicato in relazione a due tipologie principali di rapporti di lavoro.

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  1. Nuove assunzioni a tempo indeterminato: lavoratori che, alla data dell’instaurazione del rapporto, soddisfano i requisiti anagrafici e di carriera previsti dalla normativa. L’assunzione deve essere effettiva, comunicata con apposita modulistica (Unilav), e inserita nei flussi UniEmens.
  2. Trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato: anche in questo caso, l’incentivo è ammesso se la trasformazione riguarda un giovane che non abbia mai avuto un rapporto stabile pregresso. Se la trasformazione avviene entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, è possibile anche recuperare il contributo addizionale dell’1,40% versato sul contratto precedente, come previsto dall’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012.

In entrambe le ipotesi, sono ammessi i rapporti a tempo parziale, purché coerenti con i limiti dell’esonero e proporzionati alla riduzione dell’orario. L’importo massimo dell’incentivo deve infatti essere rimodulato in base alla percentuale oraria, evitando il superamento del massimale autorizzato.

Durata e importo del beneficio contributivo

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo mensile e per una durata complessiva predeterminata.

  • Importo massimo: 500 euro al mese, per assunzioni o trasformazioni effettuate da qualsiasi datore di lavoro privato, su tutto il territorio nazionale.
  • Importo massimo: 650 euro al mese, per le stesse assunzioni o trasformazioni se effettuate in unità operative situate nelle regioni del Mezzogiorno.

In entrambi i casi, il beneficio può essere fruito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di assunzione o di trasformazione.

Se il rapporto di lavoro si conclude prima della scadenza dei 24 mesi, il datore di lavoro ha comunque diritto al periodo di fruizione effettivo salvo decadenza in caso di violazioni specifiche (es. licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione).

Regioni del Mezzogiorno ammesse all’incentivo maggiorato

Per le assunzioni che avvengono in sedi ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, il massimale mensile dell’incentivo è innalzato a 650 euro. Le regioni interessate sono:

  • Abruzzo
  • Molise
  • Campania
  • Basilicata
  • Puglia
  • Calabria
  • Sicilia
  • Sardegna.

Per accedere al massimale maggiorato, è necessario che la prestazione lavorativa sia effettivamente svolta in una sede o unità produttiva localizzata in una delle suddette regioni, indipendentemente dalla sede legale del datore di lavoro. Questo vale anche per i contratti di somministrazione, in cui rileva il luogo effettivo della prestazione presso l’impresa utilizzatrice.

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Nel caso in cui un lavoratore inizialmente assunto in una regione del Mezzogiorno venga successivamente trasferito in altra sede al di fuori di tali territori, l’incentivo verrà automaticamente ridotto al limite di 500 euro mensili a partire dal mese successivo al trasferimento.

Requisiti generali, specifici e casi particolari

Regolarità contributiva (DURC)

Il primo requisito imprescindibile per accedere al bonus giovani è la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assicurativa, certificata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il datore di lavoro deve risultare dunque in regola:

  • con il versamento dei contributi all’Inps e, se previsto, dei premi Inail;
  • con l’applicazione della contrattazione collettiva di settore;
  • con l’osservanza delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di irregolarità sanabile, è previsto che il diritto all’agevolazione possa essere recuperato a seguito di successiva regolarizzazione, purché effettuata nei termini previsti dagli organi di vigilanza. Tuttavia, le violazioni non regolarizzabili comportano la decadenza definitiva dal beneficio e il recupero degli importi fruiti.

Rispetto della normativa contrattuale e della sicurezza

È richiesto anche il rispetto:

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  • dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • delle disposizioni relative alla parità di trattamento tra lavoratori.

Eventuali violazioni accertate in tali ambiti comportano la perdita del diritto all’incentivo, anche se successivamente sanate, se non espressamente previste come regolarizzabili.

Incremento occupazionale netto (solo per il Mezzogiorno)

Per i datori di lavoro che fruiscono dell’incentivo maggiorato da 650 euro previsto dal comma 3 dell’art. 22, applicabile nelle regioni del Mezzogiorno, è richiesto inoltre che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori dipendenti (espressa in Unità di Lavoro Annuo – ULA) registrata nei 12 mesi precedenti.

Il calcolo deve includere tutti i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato (esclusi i contratti di lavoro accessorio) e tenere conto delle uscite dovute a:

  • dimissioni volontarie;
  • pensionamento;
  • invalidità o decesso;
  • riduzione volontaria dell’orario;
  • licenziamento per giusta causa.

Non si considera incremento, invece, la sostituzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale.

Divieto di licenziamenti nei sei mesi precedenti

L’articolo 22 del decreto Coesione prevede che il datore di lavoro non debba aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata e all’interno della stessa unità produttiva:

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  • licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Divieto di licenziamenti nei 6 mesi successivi

È inoltre fatto divieto al datore di lavoro di procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione con esonero, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

  • del lavoratore incentivato;
  • di altro lavoratore con la stessa qualifica e impiegato nella stessa unità produttiva.

In caso di violazione, l’esonero è revocato e l’Inps procede al recupero integrale degli importi fruiti. Tuttavia, tale revoca non pregiudica la fruizione dell’agevolazione da parte di altri datori di lavoro che eventualmente assumano il medesimo lavoratore successivamente, per il periodo residuo.

Rispetto delle norme sugli aiuti di Stato (solo per il Mezzogiorno)

Per le assunzioni effettuate nel Mezzogiorno, il beneficio è qualificato come aiuto di Stato selettivo. In tal caso:

  • l’importo dell’incentivo non può superare il 50% dei costi salariali complessivi (retribuzione lorda + contributi obbligatori);
  • il datore di lavoro non deve essere impresa in difficoltà, ai sensi del Regolamento UE 651/2014;
  • deve essere rispettata la clausola Deggendorf, ovvero l’assenza di aiuti non rimborsati oggetto di decisioni di recupero della Commissione europea.

Casi particolari

Rapporti part-time e somministrazione

Il bonus è ammesso per i contratti a tempo parziale, purché proporzionalmente ridotto in base alla percentuale oraria del lavoratore. L’importo massimo (500 o 650 euro) viene calcolato su base mensile, ma deve essere riproporzionato se:

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  • il contratto è inferiore al full-time;
  • oppure il rapporto di lavoro inizia o termina nel corso del mese.

In caso di somministrazione di lavoro, l’incentivo è trasferito in capo all’impresa utilizzatrice, purché la prestazione si svolga effettivamente presso una sede ubicata nelle regioni ammesse (per il comma 3). La sede dell’agenzia di somministrazione non è rilevante ai fini del beneficio.

Riassunzioni e trasferimenti

La misura è strutturata per consentire la fruizione dell’esonero residuo in caso di riassunzione del lavoratore da parte di altro datore di lavoro. Ciò è possibile se:

  • il lavoratore è stato già incentivato e successivamente licenziato;
  • il nuovo datore di lavoro assume entro il 31 dicembre 2025;
  • il periodo agevolato non è ancora stato interamente fruito.

Nel caso di trasferimento del lavoratore da una regione del Mezzogiorno a una diversa area non ammessa, il beneficio viene ridotto al limite ordinario di 500 euro a partire dal mese successivo. Se il trasferimento avviene in senso opposto (da una regione non ammessa a una ammessa), non è previsto alcun aumento dell’incentivo già riconosciuto.

Cumulabilità tra periodi residui

Il bonus giovani è cumulabile tra datori di lavoro differenti, ma non cumulabile con altri esoneri contributivi per il medesimo rapporto. Se un datore di lavoro ha fruito parzialmente del beneficio e il rapporto si interrompe, un’altra azienda potrà richiedere l’incentivo per la durata residua a patto che la nuova assunzione avvenga entro il 31 dicembre 2025.

Non è ammessa la cumulabilità:

  • con la Decontribuzione Sud (art. 1, commi 161 e ss., legge n. 178/2020);
  • con l’incentivo donne (legge n. 92/2012);
  • con gli incentivi disabili (legge n. 68/1999).

Incentivi non cumulabili

La normativa stabilisce un principio di base: il bonus giovani non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento riferiti alla stessa base imponibile contributiva; in altre parole, per un medesimo rapporto di lavoro non è consentito applicare più di un’esenzione contributiva di natura strutturale o transitoria.

Tra gli incentivi incompatibili, figurano espressamente i seguenti:

Decontribuzione sud

Introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e prorogata successivamente, la Decontribuzione sud prevede una riduzione contributiva per i datori di lavoro operanti nelle regioni meridionali. Tuttavia, tale beneficio non può essere fruito contemporaneamente al bonus giovani, anche se riferito a rapporti differenti. L’incompatibilità è stabilita al fine di evitare sovrapposizioni finanziarie su uno stesso dipendente e promuovere un utilizzo ordinato delle risorse pubbliche.

Incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate

L’incentivo donne, disciplinato dall’art. 4, commi 8-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che prevede un’esenzione contributiva per l’assunzione di donne prive di impiego da lungo periodo, non può essere applicato contemporaneamente al bonus giovani, sebbene sia ammesso un uso sequenziale: ad esempio, prima l’applicazione dell’incentivo donne per un contratto a termine, e successivamente il bonus giovani in sede di trasformazione a tempo indeterminato.

Incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili

Il contributo per l’assunzione dei lavoratori disabili a carico dello Stato non è cumulabile con il bonus giovani per il medesimo rapporto, data la sovrapposizione nella base contributiva oggetto di sgravio.

Incentivo per l’assunzione di beneficiari di NASpI

Ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis della legge n. 92/2012, l’assunzione di un lavoratore percettore di indennità NASpI comporta un incentivo per il datore di lavoro pari al 20% dell’indennità residua non percepita: ebbene, anche questa misura è incompatibile con il bonus giovani.

NOTA BENE: in presenza di un incentivo già in corso, è consentita la revoca retroattiva del primo beneficio e la sostituzione con il bonus giovani a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste e che l’importo complessivo del nuovo incentivo non superi quanto già fruito.

Incentivi compatibili con il bonus giovani

Esistono, invece, agevolazioni pienamente compatibili con il bonus giovani, in quanto agiscono su basi contributive o fiscali differenti. Tali strumenti possono quindi essere combinati con l’esonero contributivo al 100%, offrendo un vantaggio cumulativo legittimo per le imprese che adottano politiche attive di inclusione e sviluppo organizzativo.

Maggiorazione della deduzione del costo del lavoro (D. Lgs. n. 216/2023)

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha introdotto una maggiorazione fiscale della deduzione relativa al costo del lavoro sostenuto per le nuove assunzioni; poiché strumento opera in ambito tributario e riguarda l’imponibile dell’imposta sul reddito, senza impattare sulla contribuzione previdenziale, la fruizione del bonus giovani è compatibile con tale maggiorazione, generando un doppio beneficio: contributivo e fiscale.

Certificazione della parità di genere

La legge 5 novembre 2021, n. 162, ha previsto un esonero contributivo pari all’1% dei contributi previdenziali, fino a un tetto annuo di 50.000 euro, a favore dei datori di lavoro che siano in possesso della certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46-bis del D. Lgs. n. 198/2006.

Tale esonero, essendo parziale e non strutturalmente sovrapposto al bonus giovani, è cumulabile purché il calcolo complessivo rispetti il tetto dei contributi effettivamente dovuti e non si generi uno sgravio eccedente la quota contributiva del datore.

Sgravi contributivi IVS per lavoratrici madri

Le leggi di Bilancio 2024 e 2025 hanno introdotto forme di esonero contributivo sulla quota IVS a carico della lavoratrice madre, sia nella misura del 100% (entro un limite) sia parzialmente, per promuovere la conciliazione tra lavoro e maternità.

Trattandosi di agevolazioni sulla quota a carico del lavoratore, le due misure sono perfettamente cumulabili. Ne deriva un’ulteriore riduzione del costo del lavoro per l’impresa, senza alcuna sovrapposizione tecnica o contabile.

Come fare la domanda

A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro interessati devono accedere al Portale delle Agevolazioni sul sito ufficiale Inps, selezionando la sezione dedicata “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”.

All’interno della piattaforma sarà disponibile un modulo telematico di istanza, distinto in base al tipo di incentivo richiesto.

  • Esonero ordinario da 500 euro mensili (art. 22, comma 1);
  • Esonero maggiorato da 650 euro mensili per il Mezzogiorno (art. 22, comma 3).

Per inoltrare la richiesta di accesso all’incentivo, è necessario indicare con precisione i seguenti dati.

  • Dati identificativi del datore di lavoro: codice fiscale, denominazione, matricola INPS, settore di appartenenza.
  • Dati identificativi del lavoratore: codice fiscale, dati anagrafici, stato occupazionale.
  • Tipologia contrattuale: specificare se trattasi di tempo pieno o tempo parziale, e in quest’ultimo caso indicare la percentuale oraria rispetto al full-time.
  • Retribuzione mensile lorda prevista, comprensiva di ratei di mensilità aggiuntive (13ª, 14ª).
  • Aliquota contributiva datoriale applicabile al contratto.
  • Sede o unità produttiva di svolgimento dell’attività lavorativa, con indicazione della Regione e della Provincia.

Tempistiche

La procedura di richiesta differisce a seconda del tipo di esonero contributivo richiesto.

Domande post-assunzione (art. 22, comma 1)

Per il beneficio ordinario (500 euro mensili), la domanda può essere presentata anche dopo l’avvenuta assunzione o trasformazione del contratto. In tal caso, il datore di lavoro dovrà indicare nella richiesta gli estremi della comunicazione obbligatoria già effettuata (Unilav/Unisomm).

Domande pre-assunzione (art. 22, comma 3 – Mezzogiorno)

Per il beneficio maggiorato destinato alle regioni del Mezzogiorno, l’istanza deve essere presentata obbligatoriamente prima della stipula del contratto di lavoro. L’Inps, ricevuta la richiesta, provvede a:

  • calcolare l’incentivo potenzialmente spettante;
  • accantonare la quota corrispondente nei limiti di spesa disponibili;
  • inviare un messaggio tramite PEC o email ordinaria con l’autorizzazione alla fruizione, subordinata all’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro;
  • monitorare, entro 10 giorni dalla comunicazione, l’avvenuta trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione.

Attenzione: se entro il termine perentorio di 10 giorni non viene effettuata la comunicazione Unilav o Unisomm coerente con i dati inseriti nella domanda, l’agevolazione decade e le somme accantonate tornano disponibili per altri beneficiari.

Esposizione dell’incentivo nel flusso UniEmens: codici e sezioni

Per rendicontare correttamente la fruizione dell’agevolazione all’interno del flusso UniEmens, i datori di lavoro devono valorizzare gli elementi specifici della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> utilizzando i codici:.

  • EG35: Esonero art. 22, comma 1 – ordinario (500 €);
  • ES35: Esonero art. 22, comma 3 – Mezzogiorno (650 €);
  • L621, L622, L623: codici DM2013 virtuale per il conguaglio corrente o arretrati;
  • U5, U6, U7: codici PosAgri per datori di lavoro agricoli;
  • Codice Recupero 67 e 68: per la Gestione pubblica (ListaPosPA).

Ulteriori specifiche per flussi particolari

<PosContributiva>: per aziende private ordinarie;

<ListaPosPA>: per datori con iscritti alla Gestione pubblica;

<PosAgri>: per datori di lavoro agricolo.

Ogni codice deve essere accompagnato dal numero di protocollo della domanda telematica e dalla matricola aziendale o codice fiscale del datore di lavoro.

Domanda bonus giovani, in breve
 

Portale

INPS – Portale delle Agevolazioni Sezione: “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”

Data apertura

16 maggio 2025

Tipologie di domanda

– Post assunzione (comma 1)
– Pre assunzione (comma 3 – Mezzogiorno)

Dati richiesti

– Datore di lavoro: CF, matricola INPS
– Lavoratore: CF, anagrafica
– Tipo contratto, percentuale oraria, retribuzione, sede operativa

Comunicazione obbligatoria

Entro 10 giorni dalla risposta positiva INPS (per comma 3)

Incentivo ordinario

500 €/mese per massimo 24 mesi (art. 22, comma 1)

Incentivo Mezzogiorno

650 €/mese per massimo 24 mesi (art. 22, comma 3)

Codici UniEmens

– EG35 (comma 1)
– ES35 (comma 3)
– L621, L622, L623 (DM2013)
– U5, U6, U7 (agricoltura)
– Recupero: 67, 68 (Gestione pubblica)

Sezioni UniEmens

– <PosContributiva>
– <ListaPosPA>
– <PosAgri>

Effetti superamento limiti

Blocco automatico nuove domande INPS



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