Videocorso del: 29 Maggio 2025 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 234760 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Con il provv. 217096 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione IRAP 2025, relativa al periodo d’imposta 2024. Il provvedimento attua quanto previsto dal punto 1.1 dell’Allegato 1 al precedente atto del 14 marzo 2025, con cui era stato approvato il modello IRAP 2025 e le relative istruzioni.
A partire dal 1 aprile 2025, l’INPS ha avviato l’applicazione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, sostituendo progressivamente il codice ATECO 2007 per tutte le posizioni contributive attive o riattivate. Con il messaggio n. 1471/2025, l’Istituto ha illustrato le modalità operative per l’attribuzione automatica del nuovo codice ATECO alle matricole già iscritte nei propri archivi prima del 1 aprile 2025, fornendo indicazioni specifiche anche per i casi di matricole sospese o oggetto di variazioni contributive.
La questione interpretativa affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 132/2025 riguarda l’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) da parte delle Aziende Sanitarie Pubbliche (ASP) nei confronti di medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che aderiscono al regime forfetario. Il dubbio nasce alla luce delle recenti semplificazioni normative introdotte dal decreto legislativo n. 1/2024, in base alle quali i sostituti d’imposta sono esonerati, a partire dal periodo d’imposta 2024, dalla trasmissione della CU per i soggetti forfetari.
Con l’Interpello 131/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la complessa questione del trattamento fiscale da applicare ai dividendi di fonte estera percepiti da una società italiana, quando questi derivano da utili formatisi in un contesto giurisdizionale che applica regimi fiscali agevolati, come nel caso della Marocco, con riferimento alla disciplina prevista dagli articoli 47-bis e 89, comma 3 del TUIR. La società istante, una holding di diritto italiano, detiene una partecipazione di minoranza in una società marocchina (denominata Alfa), la quale gode di un regime di esenzione quinquennale dall’imposta sul reddito delle società, e successivamente, per un periodo ventennale, di un’imposizione ridotta all’8,75.
Con l’Interpello 130/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’ipotesi in cui, a seguito della comunicazione di cessione del credito Superbonus, il credito stesso risulti, a distanza di tempo, ancora in attesa di accettazione da parte del cessionario. L’istante, una contribuente persona fisica, aveva ceduto nel 2022 e nel 2023 i crediti d’imposta derivanti dalle spese agevolabili sostenute nel 2022 alla banca con la quale aveva stipulato un accordo di cessione, ricevendo già l’accredito della prima cessione ma non ottenendo risposta in merito alla seconda, che permane in stato di stallo presso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia.
Con l’interpello 129/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alla costituzione del diritto di superficie, in particolare in relazione ai redditi diversi per gli enti non commerciali. Il caso riguarda una associazione sportiva dilettantistica qualificata come ente non commerciale residente ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, la quale ha costituito, a titolo oneroso, un diritto di superficie su un immobile di sua proprietà, alienando la sola costruzione esistente separatamente dal suolo, ai sensi dell’articolo 952, secondo comma, del codice civile.
Con l’Interpello 128/2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa su un quesito proposto da una società di diritto italiano in merito all’ammissibilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alla legge n. 160/2019 e alla legge n. 178/2020, nel caso in cui i beni agevolabili risultino installati a bordo di una nave impiegata prevalentemente in acque internazionali. L’istanza di interpello parte dalla descrizione di un progetto industriale già realizzato, avente ad oggetto la costruzione di una nave dotata di apparecchiature tecnologiche avanzate, talune delle quali, secondo la società, rientranti nell’Allegato A alla legge di bilancio 2017 e quindi potenzialmente agevolabili come beni strumentali 4.0.
In caso di accertamento induttivo, anche condotto con indagini finanziarie, l’amministrazione finanziaria deve procedere a considerare la deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 11939 del 7 maggio 2025, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, con il recente Interpello n. 80/2025, ha affrontato l’interpretazione e l’ambito applicativo dell’art.74-ter del DPR n. 633/1972 (c.d. regime speciale IVA) in relazione ai servizi turistici singoli forniti da agenzie di viaggio e turismo. Come noto, il co. 1 art. 74-ter DPR n. 633/72 disciplina il campo di applicazione del c.d. regime speciale base da base applicabile alle agenzie di viaggio e turismo che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza pacchetti turistici (costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse).
Con l’emanazione della Circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del bonus contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito nella legge 4 luglio 2024, n. 95. Si tratta di un incentivo rilevante sia per la sua portata economica sia per l’obiettivo sociale di promuovere una maggiore inclusione lavorativa femminile.
Con l’obiettivo di favorire la stabilità occupazionale giovanile, il legislatore ha introdotto, mediante l’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95), un esonero contributivo totale a vantaggio dei datori di lavoro privati che procedano ad assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine in contratti stabili di lavoratori under 35. L’agevolazione si applica per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, ed è articolata su due binari: uno di portata generale, l’altro destinato in modo mirato alla Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno.
Nella settimana corrente il Parlamento italiano è impegnato nell’esame di numerosi provvedimenti, tra cui alcuni di rilievo fiscale, economico e sociale. Gli aggiornamenti più significativi provengono tanto dall’Aula della Camera dei deputati, quanto dall’Assemblea plenaria del Senato, nonché dalle rispettive Commissioni permanenti e bicamerali, dove proseguono gli approfondimenti su temi tributari, acconti Irpef, dazi doganali e iniziative in materia di lavoro, cultura e sviluppo territoriale.
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